TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - (DENOMINAZIONE - CARATTERI - SCOPI - PATRIMONIO)

ART. 1 (Costituzione)

1. È costituita l’Associazione Nazionale tra i funzionari della Polizia di Stato (A.N.F.P.), con sede in Roma.

ART. 2 (Caratteri)

1. L’Associazione, apartitica e apolitica e senza scopi di lucro, rappresenta i funzionari della Polizia di Stato, di cui assume la tutela per i fini, nei modi ed attraverso i mezzi specificati nel successivo articolo 3.

ART. 3 (Fini e mezzi)

1. L’Associazione persegue i fini e gli scopi che seguono:
a) tutelare la dignità e gli interessi morali, giuridici ed economici dei funzionari dei ruoli della Polizia di Stato;
b) promuovere iniziative per elevare la professionalità ed il prestigio della categoria;
c) salvaguardare i principi deontologici che sono, da sempre, alla base del comportamento dei funzionari della Polizia di Stato, approntando, a tal fine, un codice deontologico ispirato al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo;
d) tenere costanti contatti con le altre Organizzazioni sindacali che rappresentano gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato anche allo scopo di promuovere eventuali rapporti di collaborazione, ove opportuno a carattere continuativo. Curare le relazioni con Associazioni rappresentative di altro personale dirigente e direttivo delle Amministrazioni dello Stato che perseguono scopi analoghi, al fine di concertare azioni di reciproco interesse;
e) intervenire in tutte le sedi sui problemi attinenti alle attribuzioni, alle funzioni ed ai compiti di Polizia, oltre che – più in generale – all’ordine ed alla sicurezza pubblica, fornendo il contributo dell’esperienza dei funzionari della Polizia di Stato, anche nella elaborazione di provvedimenti legislativi;
f) migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza del personale della Polizia, anche organizzando conferenze, incontri e dibattiti, istituendo gruppi di studio e di lavoro ed attuando, in merito, ogni altra opportuna iniziativa;
g) promuovere relazioni ed incontri con analoghi organismi, enti, istituti, fondazioni, anche di carattere internazionale ed estero per un proficuo scambio di esperienze professionali ed intraprendere iniziative di carattere culturale, previdenziale e di sicurezza sociale nell’interesse degli associati.
h) attivare ogni iniziativa utile a fornire uno specifico e qualificato riferimento per tutti i Funzionari della Polizia di Stato in quiescenza, o che siano a qualsiasi titolo transitati in altre amministrazioni e aziende pubbliche o private ovvero che svolgano altre libere attività imprenditoriali, professionali o di altra natura, attraverso ogni opportuno e necessario intervento, presso le sedi istituzionali o mediante gli organi di informazione, sui problemi attinenti ai loro diritti; tale azione può essere perseguita anche mediante la elaborazione di provvedimenti legislativi.
2. L’Associazione, per realizzare, nei modi migliori e più conformi agli interessi individuali, plurimi e collettivi della categoria gli scopi come sopra enunciati, si avvale e mira ad avvalersi e ad attivarsi con i mezzi e gli strumenti di cui si elencano qui di seguito i principali:
a) partecipa, con i propri rappresentanti, alle trattative e ad ogni altro incontro con l’Amministrazione al fine di concorrere all’approvazione delle ipotesi di accordo, dirette alla regolamentazione delle condizioni economiche e giuridiche dei funzionari, nel rispetto della normativa di cui all’art. 43 della l. 1° aprile n. 121/81;
b) concorre, con propri candidati e propria lista, alla elezione dei componenti del Consiglio Nazionale di Polizia, nonché a quella degli altri organi rappresentativi del personale, previsti per legge;
c) si avvale di tutti i diritti e di tutte le prerogative di legge relativi all’attività svolta nell’interesse degli iscritti (permessi, pubblicazione e diffusione di notizie, comunicati, proselitismo, trattenute o versamenti per i contributi associativi, ecc.). Per la realizzazione di tutti i fini e scopi associativi, oltre ai proventi finanziari dell’impiego degli accantonamenti sociali, può stipulare convenzioni con Enti, società, fondazioni ed associazioni finalizzate al reperimento dei fondi, nonché accettare liberalità e contributi da persone fisiche e giuridiche previa deliberazione del Consiglio Nazionale. È consentito, esclusivamente a seguito di deliberazione del Consiglio Nazionale, l’utilizzo del nome, dell’acronimo e del logo sociali a fini promozionali esterni;
d) propone, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge, ogni possibile attività o istanza conciliativa di vertenze individuali e plurime, allo scopo di favorire una soluzione dei problemi che eviti, per quanto possibile, il ricorso all’azione giudiziale;
e) cura la pubblicazione e la diffusione di periodici diretti a divulgare e ad approfondire, anche con contributi esterni, tematiche concernenti la Polizia di Stato e le altre Forze dell’Ordine, la categoria dei funzionari, gli aspetti sociali, giuridici e culturali di interesse per la formazione professionale ed umana del lettore. Del Comitato di redazione dei periodici possono far parte, previa approvazione del Consiglio Nazionale, anche personalità del mondo della cultura, del lavoro e della politica;
f) promuove borse di studio e premi a beneficio dei figli o familiari degli iscritti, riservando congrua aliquota per tutti gli orfani dei funzionari di Polizia;
g)°designa, nei limiti di legge, i propri rappresentanti in ogni organo o sede pubblica preposta a funzioni di previdenza, assistenza e sicurezza sociale, nonché di prevenzione del lavoro, ecc.;
h) si impegna allo svolgimento di ogni altra attività con mezzi appropriati al migliore perseguimento dei fini e degli scopi sopra enunciati;
i) promuove la partecipazione dei propri iscritti in tutti gli Enti, Organi o Commissioni in cui gli associati possano apportare il loro contributo, provvedendo anche alla loro designazione, al fine di perseguire il miglioramento delle condizioni professionali della categoria;
l) promuove iniziative e stipula convenzioni con studi professionali e aziende di produzione e di servizi al fine di assicurare all’iscritto qualificate e convenienti risposte alle principali esigenze professionali, culturali, ricreative, familiari e personali.
m) persegue lo sviluppo di relazioni con il mondo della scuola al fine di concorrere a promuovere la divulgazione della cultura della legalità.
3. L’Associazione ispira la propria azione ai principi di libertà e di giustizia, nel quadro della difesa e del potenziamento delle istituzioni democratiche.
4. Per il perseguimento dei suoi fini, l’Associazione può avvalersi – ove necessario – dell’opera retribuita di consulenti esterni.

ART. 4 (Patrimonio)

1. L’Associazione non ha fini di lucro. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, nel rispetto delle modalità o dei limiti previsti dalla Legge, previa delibera del Consiglio delle Regioni assunta a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione sindacale, apartitica e senza fini di lucro, che persegua, in via esclusiva, la tutela dei Funzionari della Polizia di Stato o in favore della Fondazione “Andrea Camilleri e funzionari di polizia per i figli delle vittime del dovere”, o in favore di altra associazione o fondazione, parimenti apartitica e senza scopi di lucro, che persegua fini di rilevanza sociale ritenuti meritevoli dal Consiglio delle Regioni.
2. Per garantire la propria indipendenza si propone di autofinanziarsi o, comunque, di reperire fonti di finanziamento che non pregiudichino, in alcun modo, l’autonomia, l’apartiticità e l’apoliticità.
3. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal contributo dei soci e da eventuali beni mobili ed immobili di cui la stessa diventi proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni e devoluzioni, previa delibera del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale, al fine di incrementare le risorse necessarie per le attività sociali, può direttamente editare e vendere pubblicazioni d’interesse professionale destinate in prevalenza agli iscritti o altrimenti sfruttare i diritti relativi alle opere dell’ingegno degli iscritti medesimi. Allo stesso fine il Consiglio Nazionale, anche avvalendosi di Enti pubblici ed imprese private, può prevedere la prestazione dietro corrispettivo di altri servizi a favore degli iscritti e dei loro congiunti. Il contributo associativo, determinato con modalità stabilite dall’Assemblea Nazionale, non è in alcun modo trasmissibile o rivalutabile.
4. Ad ogni Sezione regionale, interregionale, provinciale o interprovinciale sono assegnati in comodato, in relazione all’attività svolta, idonei mezzi telematici da utilizzarsi per le comunicazioni interne ed esterne.
5. Responsabile di tali apparecchiature è sempre il Segretario regionale o provinciale che ha l’obbligo, in caso di scioglimento o soppressione della sezione, di renderle, rispettivamente, alla Segreteria Nazionale o alla Sezione regionale competente per territorio.
6. Alle Sezioni regionali e provinciali sono altresì assegnati, con obbligo di rendicontazione dell’impiego, mezzi finanziari commisurati alle attività effettivamente svolte.

CAPO II - (DEI SOCI)

ART. 5 (Classificazione)

1. I soci si dividono in onorari, benemeriti, ordinari e straordinari.
2. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Nazionale tra coloro che si sono particolarmente distinti nella realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione.
3. I soci benemeriti sono Funzionari della Polizia di Stato in attività di servizio che versano una quota doppia di quella ordinaria.
4. I soci ordinari sono Funzionari della Polizia di Stato in attività di servizio ai quali è richiesta la corresponsione della quota associativa stabilita dall’Assemblea Nazionale.
5. I soci straordinari sono i Funzionari della Polizia di Stato in quiescenza o che siano a qualsiasi titolo transitati in altre amministrazioni e aziende pubbliche o private ovvero che svolgano altre libere attività imprenditoriali, professionali o di altra natura. I soci straordinari corrispondono una quota associativa annua, il cui importo è fissato dall’Assemblea Nazionale.
6. I soci straordinari partecipano alla vita sociale costituendo una speciale Sezione autonoma nazionale il cui Segretario, oltre a tenere i contatti interni tra gli appartenenti alla Sezione, interessa il Segretario nazionale per la trattazione di ogni questione attinente agli interessi dei rappresentati.
7. I soci straordinari in quiescenza partecipano all’attività di tutti gli organismi statutari e sono eleggibili agli incarichi associativi nei limiti fissati dallo Statuto

ART. 6 (Diritti)

  1. Tutti i soci esercitano i diritti previsti dal presente Statuto nei modi, nelle forme e nei limiti stabiliti dallo stesso, con pari titolo e dignità. In conformità alla vigente normativa, l’elettorato attivo e passivo rispetto alle cariche sociali  è riservato ai soci ordinari e benemeriti nei limiti fissati dallo Statuto. I soci straordinari, che non rientrino tra quelli usciti dall’Amministrazione per fruire del trattamento di quiescenza possono partecipare ad ogni altra attività sociale dell’Associazione e, nell’ambito della speciale Sezione autonoma nazionale, esercitano l’elettorato attivo e passivo.
  2. Nelle riunioni degli organi statutari collegiali, centrali e periferici, hanno elettorato attivo e passivo tutti i soci che risultano formalmente iscritti alla data nella quale l’Assemblea risulta convocata, salva diversa esplicita disposizione statutaria.
  3. Si intende formalmente iscritto il socio allorché, in carenza di provvedimento esplicito dell’organo competente all’ammissione, siano trascorsi 20 giorni dalla presentazione della domanda senza che essa sia stata formalmente rigettata. Competente ad accettare la domanda di iscrizione è il Segretario provinciale nel cui territorio è sita la sede di servizio dell’aspirante. In deroga a tale previsione, è sempre e comunque riservata al Consiglio Nazionale l’ammissione di ex soci radiati o dimissionari ovvero di funzionari che abbiano comunque ricoperto cariche in altre organizzazioni sindacali o siano stati candidati in elezioni politiche e amministrative.
  4. Il Consiglio Nazionale, per motivi di opportunità e coerenza con le scelte dell’Assemblea Nazionale o per salvaguardare il prestigio dell’Associazione, di propria iniziativa o su proposta del Segretario Regionale competente, può, con provvedimento motivato, annullare o sospendere l’ammissione del nuovo socio. L’adozione di tale provvedimento, che comunque deve essere assunto entro e non oltre la prima riunione successiva alla data di ricezione della domanda dell’aspirante iscritto, comporta la restituzione all’interessato delle somme trattenute a favore dell’Associazione. Restano fermi gli effetti comunque prodottisi tra la data dell’accettazione della domanda da parte del Segretario provinciale e quella del successivo annullamento o sospensione.
  5. Contro tali decisioni è data facoltà di ricorrere, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, al Consiglio delle Regioni. La decisione del Consiglio delle Regioni, che deve intervenire nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso e deve essere notificata all’interessato nei dieci giorni successivi, è inappellabile. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla notificazione degli avvisi di garanzia.
  6. Lo “status” di socio non è incompatibile con l’attivismo, la affiliazione o l’iscrizione contemporanea ad altre associazioni, costituite tra appartenenti di ogni ruolo, qualifica o grado della Polizia di Stato e delle altre Forze o Corpi di Polizia, anche di carattere sindacale, con l’eccezione dei casi in cui il socio aderisca a compagini che risultino, anche in ragione dei vincoli discendenti da eventuali accordi federativi, ostili agli interessi dei funzionari di Polizia. Il Consiglio delle Regioni, in tale ultimo caso, è competente a determinare quali posizioni sindacali si debbano ritenere ostili agli interessi dei Funzionari. Le stesse disposizioni si applicano ai soci straordinari. Tuttavia, il socio iscritto ad altra organizzazione sindacale non può ricoprire alcuna carica elettiva all’interno dell’ANFP, né può svolgere funzioni di delegato in occasione dell’Assemblea Nazionale.
  7. Il Consiglio Nazionale può, con decisione adottata a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, sospendere dall’esercizio dell’elettorato attivo e passivo i soci colpiti dalla sospensione dal servizio per motivi disciplinari e/o cautelari. All’istruttoria relativa al procedimento di sospensione partecipa un socio delegato dalla Sezione provinciale o interprovinciale alla quale il socio soggetto a procedimento appartiene.
  8. Se il socio sospeso ricopre cariche sociali, verrà disposta la sostituzione temporanea con il primo dei non eletti. Tali provvedimenti hanno efficacia per tutta la durata della sospensione dal servizio.
  9. Eventuali modifiche alle norme statutarie che disciplinano l’acquisizione ed i diritti dei soci possono essere apportate con la procedura di cui al successivo articolo 38.

ART. 7 (Obblighi sociali)

1. I soci ordinari ed i soci aggregati sono tenuti al pagamento di un contributo sociale nella misura stabilita, per ciascuna categoria, dall’Assemblea Nazionale e, comunque, in misura non inferiore a quella stabilita dalle norme vigenti ai fini del computo della rappresentatività sindacale.
2. I soci benemeriti sono tenuti al pagamento di una quota almeno doppia di quella prevista per i soci ordinari.
3. Il pagamento delle quote deve essere effettuato, dai soci ordinari e benemeriti, attraverso ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 93 della legge 1° aprile 1981 n. 121 o negli altri modi previsti dalle normative vigenti. All’atto dell’iscrizione, ai fini di una più celere regolarizzazione, è ammesso il pagamento della prima quota mensile con versamento sul conto corrente dell’Associazione. I soci straordinari sono tenuti al pagamento, in unica soluzione, della quota annua, così come previsto dall’art. 5, comma 5.
4. Tutti i soci debbono osservare le disposizioni del presente Statuto e le deliberazioni degli organi dell’Associazione, nonché astenersi dallo svolgere attività contrarie agli interessi della stessa. Il socio dimessosi in pendenza di un procedimento disciplinare a suo carico ha l’obbligo, all’atto di eventuale istanza di riammissione, di segnalare il fatto per consentire la riassunzione del procedimento stesso dinanzi al Collegio dei Probiviri.

ART. 8 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per cessazione dell’appartenenza ai ruoli dei funzionari della Polizia di Stato (solo per i soci ordinari);
c) per morosità persistente nel pagamento del contributo sociale o nell’adempimento delle obbligazioni contratte con l’Associazione che comporti la radiazione ai sensi del successivo art. 10;
d) per revoca della delega rilasciata ex art. 93 l. 121/81;
e) per espulsione causata da comportamenti gravemente pregiudizievoli per l’Associazione o contrari alle leggi vigenti o alla dignità degli appartenenti alla categoria, previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal successivo art. 13.
2. Il Consiglio Nazionale ha facoltà, su parere conforme del Consiglio delle Regioni, di mantenere il rapporto associativo con coloro che, per motivi diversi dalla quiescenza, cessino di essere funzionari di polizia. A costoro è attribuita la qualifica di socio aggregato.

ART. 9 (Dimissioni)

1. Il socio può presentare le sue dimissioni in ogni momento, ma è tenuto al pagamento della quota sociale ancora per il periodo fissato dalla vigente normativa e, comunque, per l’anno in corso. Le dimissioni del socio che riveste cariche sociali hanno efficacia dal momento della loro accettazione da parte del Consiglio Nazionale.

ART. 10 (Morosità)

1. Il socio moroso nel pagamento del contributo sociale o nell’adempimento di altre obbligazioni contratte con il Sodalizio, con delibera del Consiglio Nazionale, previo formale invito ad adempiere, viene sospeso dall’esercizio dei diritti sociali. Ove persista nell’inadempienza per ulteriori tre mesi, viene radiato e potrà chiedere di essere riammesso solo dopo aver regolato la sua posizione.

ART. 13 (Procedimento disciplinare)

1. L’esercizio dell’azione disciplinare spetta al Consiglio Nazionale che deferisce il socio al Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore. Questo esperisce la necessaria attività istruttoria, invitando l’interessato a produrre le sue giustificazioni, ed emette la relativa delibera motivata circa la sanzione da applicare.
2. L’applicazione della sanzione compete al Presidente dell’Associazione che, sentito il Consiglio Nazionale, adotta il relativo provvedimento ovvero altro più favorevole al socio.
3. Avverso i provvedimenti disciplinari non è ammesso ricorso. Il procedimento disciplinare può essere riaperto solo ove il socio, cui è stata inflitta la sanzione, fornisca nuovi elementi, tali da far ritenere che possa essere dichiarato il suo proscioglimento dagli addebiti, ovvero irrogata una sanzione di minore entità.
4. La riapertura è disposta dal Presidente dell’Associazione, su delibera motivata dal Consiglio nazionale.
5. L’eventuale nuovo procedimento si svolge con le stesse modalità del precedente.

ART. 11 (Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore - Funzioni di garanzia)

1. Il Giurì d’onore garantisce l’interpretazione delle norme statutarie.
2. Quando fra funzionari di Polizia insorgano controversie su questioni personali o professionali di qualsiasi tipo, con esclusione di quelle che comunque, anche ai sensi degli articoli 1965 e ss. c.c. e 806 e ss. c.p.c., non possono formare oggetto di transazione, è ammesso, con il consenso delle parti, il deferimento della questione al Giurì d’Onore dell’Associazione. Il Giurì decide in base a principi di diritto e di equità emettendo, con le forme previste dal codice di procedura civile e con modalità individuate dal suo Presidente, un lodo che ha efficacia vincolante tra le parti ai sensi delle vigenti normative. Il Giurì, nel caso decida su questioni afferenti unicamente all’onorabilità delle parti ed in tutti gli altri casi in cui ravvisi l’esistenza di un danno morale, può condannare il soccombente, oltre che al risarcimento degli eventuali danni, anche al pagamento di una somma non superiore a tre volte lo stipendio netto iniziale del Primo Dirigente della Polizia di Stato. Il Giurì d’Onore è altresì competente a decidere su tutti gli eventuali conflitti che insorgano tra iscritti e tra organi statutari per questioni interne, sull’organizzazione e sulla regolarità delle procedure. Il ricorso al Giurì d’Onore è gratuito per gli iscritti all’A.N.F.P.. Negli altri casi il Presidente del Giurì stabilisce un rimborso spese dovuto all’Associazione in una misura che, coperte le spese, non sia comunque inferiore all’importo della quota associativa annua parametrata allo stipendio netto iniziale del Primo Dirigente della Polizia di Stato.

ART. 12 (Sanzioni disciplinari)

1. I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni sono contrarie o nocive alle finalità istituzionali dell’Associazione. Le sanzioni disciplinari sono:
a) la censura, che consiste in una solenne dichiarazione di biasimo, notificata per iscritto al socio;
b) la sospensione dei diritti sociali, che non può avere durata superiore ad un anno;
c) l’espulsione.

ART. 13 (Procedimento disciplinare)

1. L’esercizio dell’azione disciplinare spetta al Consiglio Nazionale che deferisce il socio al Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore. Questo esperisce la necessaria attività istruttoria, invitando l’interessato a produrre le sue giustificazioni, ed emette la relativa delibera motivata circa la sanzione da applicare.
2. L’applicazione della sanzione compete al Presidente dell’Associazione che, sentito il Consiglio Nazionale, adotta il relativo provvedimento ovvero altro più favorevole al socio.
3. Avverso i provvedimenti disciplinari non è ammesso ricorso. Il procedimento disciplinare può essere riaperto solo ove il socio, cui è stata inflitta la sanzione, fornisca nuovi elementi, tali da far ritenere che possa essere dichiarato il suo proscioglimento dagli addebiti, ovvero irrogata una sanzione di minore entità.
4. La riapertura è disposta dal Presidente dell’Associazione, su delibera motivata del Consiglio Nazionale.
5. L’eventuale nuovo procedimento si svolge con le stesse modalità del precedente.

TITOLO SECONDO DEGLI ORGANI

CAPO I - (ORGANI CENTRALI)

ART. 14 (Organi centrali - Generalità)

1. Sono organi centrali dell’Associazione:
a) L’ASSEMBLEA NAZIONALE
b) IL PRESIDENTE
c) IL SEGRETARIO NAZIONALE
d) I VICE SEGRETARI NAZIONALI
f) IL CONSIGLIO NAZIONALE
g) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI – GIURÌ D’ONORE
h) IL CONSIGLIO DELLE REGIONI

ART. 15 (Assemblea Nazionale - Composizione ed attribuzioni)

1. L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante dell’Associazione e si compone di 200 delegati, eletti dai soci ordinari, benemeriti e straordinari. Qualora costituita, la Sezione Autonoma dei soci straordinari elegge ulteriori 10 rappresentanti che partecipano al consesso con diritto di voto.
2. Essa ha le seguenti attribuzioni:
a) fissa le linee programmatiche dell’Associazione, su proposta del Consiglio Nazionale;
b) delibera sulle mozioni di sfiducia agli organi centrali dell’Associazione e su ogni questione comunque sottoposta al suo esame ai sensi delle disposizioni statutarie;
c) elegge il Presidente ed il Segretario dell’Associazione, i Consiglieri Nazionali, il Presidente e i componenti del Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore e, qualora l’incarico non sia affidato a un Consigliere Nazionale eletto, su indicazione del candidato Segretario Nazionale, il Responsabile per la comunicazione interna ed esterna, coordinatore delle attività editoriali, culturali, ricreative e promozionali dell’Associazione;
d) approva definitivamente i bilanci consuntivi del trascorso triennio e stabilisce gli indirizzi programmatici di spesa per il triennio successivo;
e) determina il numero minimo di iscritti e di sezioni necessario per la regolare costituzione delle sezioni regionali, interregionali, provinciali ed interprovinciali;
f) determina, nel rispetto delle norme vigenti sulla rappresentatività sindacale, l’importo della quota di iscrizione minima per i soci ordinari e delle altre quote sociali, delegando al Consiglio Nazionale il potere di determinare, per la cessione di beni o la prestazione continuativa di ulteriori e determinati servizi agli iscritti, la misura delle relative quote sociali aggiuntive;
g) valuta i titoli di nomina dei delegati ed eventuali cause di sopraggiunta incompatibilità.
3. Non può procedere alla variazione degli scopi sociali di cui agli artt. 3 e 4, né alle modifiche previste dall’art. 6, comma 9, se non sia stata espressamente convocata a tale scopo.
4. Alle riunioni dell’Assemblea, possono partecipare – senza diritto di voto – su espresso invito del Consiglio Nazionale, anche Autorità, nonché personalità del mondo politico, giudiziario, culturale ed economico.

ART. 16 (Convocazione e validità dell’Assemblea Nazionale)

1. L’Assemblea è convocata, in via ordinaria, ogni tre anni, dal Presidente dell’Associazione, su delibera del Consiglio Nazionale, che fissa anche l’ordine del giorno.
2. In quest’ultimo devono essere inseriti i punti eventualmente richiesti da tre o più Sezioni regionali o da più Sezioni provinciali che rappresentino almeno un quinto degli iscritti o dalla maggioranza semplice dei componenti del Consiglio delle Regioni.
3. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati.
4. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata, in qualunque momento, dal Presidente dell’Associazione, qualora il Consiglio Nazionale lo deliberi a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. La convocazione può anche essere richiesta congiuntamente da più Sezioni provinciali che rappresentino almeno due quinti degli iscritti o su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio delle Regioni che rappresentino comunque i due quinti degli iscritti.

ART. 17 (Avviso di convocazione dell’Assemblea Nazionale)

1. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere comunicato, dal Presidente dell’Associazione, con lettera ai Segretari regionali, interregionali, provinciali ed interprovinciali, almeno quaranta giorni prima della data fissata.
2. I segretari provinciali ed interprovinciali, a loro volta, devono comunicare a tutti i soci l’avviso di convocazione, almeno 30 giorni prima della data suddetta. I segretari regionali o interregionali adottano, di concerto con il Segretario nazionale, ogni iniziativa per assicurare l’effettività della comunicazione nei rispettivi ambiti territoriali.
3. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti inclusi nell’ordine del giorno ed il numero dei delegati spettanti a ciascuna sezione provinciale o interprovinciale in proporzione al numero degli iscritti. Ai fini della ripartizione dei delegati si deve tener conto del numero di soci che risultano formalmente iscritti al quarantacinquesimo giorno dall’Assemblea e che, comunque, non abbiano presentato le dimissioni. Qualora l’avviso di convocazione intervenga in data anteriore al cinquantesimo giorno, il prospetto dei delegati sarà trasmesso, separatamente, entro il quarantesimo giorno dall’Assemblea. Il prospetto dei delegati può anche essere trasmesso oltre il termine prefissato ove, per fatti non imputabili all’Associazione, non sia stato possibile disporre per tempo dei dati ufficiali relativi alla consistenza associativa.
4. L’avviso di convocazione dell’Assemblea Nazionale esplicita i criteri adottati per la ripartizione dei delegati e, per ciascuna sezione, il numero di iscritti in base al quale è stato effettuato il computo. In ogni caso a ciascuna sezione provinciale o interprovinciale regolarmente costituita spetta un delegato nell’Assemblea.
5. In caso di convocazione straordinaria, i termini di cui ai precedenti commi, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale, possono essere ridotti sino alla metà.
6. Entro gli stessi termini l’avviso di convocazione deve essere pubblicato in uno dei periodici dell’Associazione. È sempre consentita, con effetto sostitutivo della predetta pubblicazione, la comunicazione agli iscritti degli avvisi di convocazione e degli altri atti che a questi devono essere allegati, la cui conoscenza può essere assicurata con strumenti ordinari e telematici.
7. In caso di assemblea straordinaria, salve le sostituzioni dei funzionari rese necessarie da cessazioni dal servizio, trasferimenti e dimissioni e le diverse determinazioni delle singole Assemblee provinciali che debbono essere formalmente comunicate al Presidente dell’Associazione, si intendono convocati i delegati eletti nelle precedenti elezioni periferiche.

ART. 18 (Funzionamento e deliberazioni dell’Assemblea Nazionale)

1. Il funzionamento dell’Assemblea nazionale è regolato dalle norme contenute nell’allegato Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Statuto.
2. Salvo diverse disposizioni statutarie le deliberazioni assembleari vengono prese ai sensi dell’art. 21 c.c.

ART. 19 (Presidente dell’Associazione)

1. Il Presidente dell’Associazione è eletto tra i soci ordinari e benemeriti, a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Nazionale.
2. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e rimane in carica per tre anni con possibilità di una sola rielezione immediatamente consecutiva alla stessa carica.
3. Presiede l’Assemblea nazionale ed il Consiglio delle Regioni. Può presenziare alle riunioni del Consiglio Nazionale, le cui delibere devono, comunque, essergli sottoposte per il visto.
4. Il Presidente, qualora lo ritenga, può, con atto motivato, chiedere una nuova deliberazione del Consiglio Nazionale. Ove la decisione verta su questioni di carattere politico ed a rilevanza esterna il Presidente dispone che la votazione, alla quale deve presenziare, sia effettuata a scrutinio segreto. Se la delibera è nuovamente approvata essa è immediatamente efficace ed il Presidente deve darvi esecuzione salva la facoltà di relazionare in merito al Consiglio delle Regioni o all’Assemblea Nazionale.
5. Nessun atto del Presidente che comporti impegni di spesa e che non sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio Nazionale è valido se non è controfirmato dal Segretario Nazionale.
6. In caso di impedimento viene sostituito dal Presidente del Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore o negli altri modi previsti dallo Statuto.
7. Il Segretario Nazionale assume la rappresentanza legale dell’Associazione al solo fine del compimento di atti necessari e urgenti per il perfezionamento dei quali non risulti possibile ottenere la tempestiva adesione del Presidente dell’Associazione o di quello del Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore.
8. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria.

ART. 20 (Consiglio Nazionale - Composizione e durata)

1. Il Consiglio Nazionale, organo Esecutivo dell’Associazione, è composto dal Segretario Nazionale, che lo presiede, da dodici Consiglieri Nazionali e, nel rispetto del dettato dell’art. 32, dai sette Segretari regionali o interregionali delle sette regioni o aree interregionali regolarmente costituite e maggiormente rappresentative in relazione al numero di associati formalmente iscritti, in base alle certificazioni fornite dall’Amministrazione alla data del 1° gennaio di ogni anno. Nel caso in cui due regioni o due sezioni interregionali abbiano lo stesso numero di iscritti, alla data del 1° gennaio, sarà nominato membro del Consiglio Nazionale il Segretario Regionale o Interregionale già componente dello stesso. Qualora la parità riguardi regioni non rappresentate in precedenza nel Consiglio Nazionale, farà parte di esso il Segretario la cui area territoriale abbia raggiunto per prima quel numero di iscritti.
2. Tra i Consiglieri il Segretario nomina un Vicesegretario Nazionale Vicario, un Vicesegretario per gli Affari Interni ed un Vice Segretario Amministrativo per la cura della contabilità dell’Associazione. Ai restanti nove Consiglieri nazionali il Segretario delega la cura di particolari interessi associativi.
3. L’Assemblea Nazionale elegge, a maggioranza semplice dei presenti, il Segretario Nazionale unitamente ai dodici Consiglieri Nazionale, da lui proposti, ed i due Consiglieri rappresentanti dei Funzionari tecnici e medici secondo le modalità indicate nell’articolo 21, comma 3, che diverranno membri di diritto del Consiglio Nazionale.
4. I Consiglieri Nazionali sono componenti di diritto dell’Assemblea Nazionale nonché del Consiglio delle Regioni e restano in carica tre anni con possibilità di una sola rielezione immediatamente consecutiva alla stessa carica; non possono votare sulle mozioni di sfiducia previste dal successivo comma 7 e di cui all’art. 30. Le cariche di Segretario Nazionale e di Consigliere Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva in seno agli Organi associativi centrali e periferici, salve le ipotesi di temporanei incarichi commissariali.
5. In deroga a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, secondo periodo, possono essere eletti al Consiglio Nazionale un numero massimo di due soci straordinari provenienti dai ruoli della Polizia di Stato, non più in servizio.
6. Al Consiglio Nazionale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario della Sezione Autonoma dei soci straordinari a richiesta dello stesso e, comunque, ogniqualvolta il Consiglio Nazionale abbia nell’ordine del giorno argomenti inerenti il trattamento previdenziale, il Segretario Nazionale procederà a invitarlo formalmente.
7. Il Consiglio Nazionale cessa dall’incarico, ove l’Assemblea Nazionale approvi, a maggioranza dei componenti, una mozione di sfiducia nei confronti di tale organo. In tal caso si procede immediatamente alla elezione del nuovo Segretario Nazionale e del nuovo Esecutivo. Gli effetti dell’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Nazionale si estendono all’intero Consiglio Nazionale.
8. Il Segretario Nazionale, sentito il Presidente, può sostituire i membri del Consiglio Nazionale che:
a) rassegnino le dimissioni, debbano essere sospesi o perdano per qualsiasi motivo la qualità di socio;
b) vengano da lui rimossi trovandosi, per qualsiasi motivo, nell’impossibilità oggettiva di assicurare il costante ed effettivo assolvimento dell’incarico. L’assenza di uno dei componenti da sei riunioni, anche non consecutive, legittima il Segretario a dichiarare la decadenza dall’incarico dell’appartenente all’Esecutivo;
9. In tali casi il Segretario, sentito il Presidente dell’Associazione, comunica al Consiglio delle Regioni le sue osservazioni sui motivi che hanno determinato la sostituzione e chiede la ratifica della nuova nomina da lui effettuata. Il Segretario deve altresì procedere alla sostituzione dei Consiglieri che siano stati privati della fiducia ai sensi dell’art. 30, lett. f.
10. Qualora sorga conflitto tra le decisioni del Segretario Nazionale e quelle della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale, limitatamente alla designazione del sostituto, la decisione sullo stesso è rimessa dal Presidente dell’Associazione al Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore. Il Segretario Nazionale può, in alternativa, assumere ad interim la cura degli interessi delegati al componente della Segreteria Nazionale dimissionario o rimosso.
11. Il Segretario Nazionale può, con atto motivato, altresì privare della fiducia il componente dell’Esecutivo che si trovi, a suo giudizio, in situazione di conflitto di interessi con la politica associativa. L’atto, comunicato per iscritto all’interessato, diviene efficace una volta acquisito il conforme parere del Consiglio delle Regioni e, se costituite, delle Sezioni autonome dei funzionari tecnici o medici e dei soci straordinari a tal fine convocate, in via d’urgenza, dal Presidente dell’Associazione. Il Consigliere Nazionale sfiduciato può ricorrere al Collegio dei Probiviri avverso il provvedimento di rimozione emesso dal Segretario a seguito della pronuncia del Consiglio delle Regioni. Per la sostituzione del Consigliere sfiduciato si segue la procedura di cui ai precedenti commi.

ART. 21 (Sezioni e Consiglieri nazionali dei Funzionari tecnici e medici. Incarichi)

1. In seno all’Associazione possono essere costituite, tra i Funzionari appartenenti alle carriere dei tecnici e dei medici, due distinte Sezioni autonome a competenza nazionale per assicurare, negli organismi dell’Associazione, l’esame e l’approfondimento delle questioni specialistiche e attinenti ai rispettivi ambiti di specificità.
2. I Segretari delle Sezioni autonome nazionali, eletti anche con voto palese e procedure  telematiche dagli appartenenti alle stesse, promuovono, consultandosi con i Consiglieri nazionali di cui al comma successivo e sottoponendo al Consiglio Nazionale i relativi progetti per l’approvazione delle eventuali spese, iniziative culturali e scientifiche che risultino d’interesse per la Polizia di Stato.
3. L’Assemblea Nazionale elegge, su indicazione delle Sezioni autonome nazionali dei tecnici e dei medici ove esse siano costituite, un Consigliere Nazionale della carriera dei Funzionari tecnici ed uno dei Funzionari della carriera professionale dei medici ai quali è demandata, in seno al Consiglio Nazionale, la rappresentanza degli interessi e delle istanze specifiche delle rispettive categorie. Per tutte le questioni che comunque attengano prettamente ed esclusivamente ai Funzionari tecnici e medici, il Consiglio Nazionale, prima di deliberare, deve acquisire il parere del rispettivo Consigliere Nazionale al quale il Segretario Nazionale può sempre delegare la trattazione diretta delle medesime.
4. Il Segretario Nazionale, sentito il Presidente, può designare, per i problemi attinenti a determinati ruoli o specialità, Funzionari ai quali delegare, in tutto o in parte, l’esame e/o la trattazione dei medesimi.

ART. 22 (Consiglio Nazionale - Attribuzioni)

1. Il Consiglio nazionale pone in essere, in via generale e sotto la direzione del Segretario Nazionale, l’azione dell’Associazione ed in particolare:
a) promuove tutte le attività le cui linee programmatiche sono state fissate dall’Assemblea Nazionale, di cui attua le delibere;
b) redige e presenta, per l’approvazione, all’Assemblea Nazionale, i bilanci preventivo e consuntivo;
c) ratifica le eventuali iniziative d’urgenza adottate dal Segretario Nazionale;
d) delibera l’ammissione dei soci onorari e di ex soci radiati o dimissionari ovvero funzionari che abbiano comunque ricoperto cariche in altre organizzazioni sindacali o in partiti politici;
e) annulla o sospende, con provvedimento motivato per opportunità e coerenza con le scelte dell’Assemblea Nazionale e/o per salvaguardare il prestigio dell’Associazione, ove non abbia già in tal senso provveduto il Segretario provinciale competente, l’ammissione del nuovo socio;
f) accetta le dimissioni dei soci membri degli organi sociali, centrali e periferici, richiedendo, ove ritenute necessarie, le motivazioni scritte, adottando i conseguenti provvedimenti indispensabili per garantire la continuità della vita associativa, designando, se del caso, i sostituti sulla base dei risultati delle ultime elezioni;
g) indice referendum, con carattere consultivo, a votazione segreta, su questioni di interesse generale;
h) delibera in ordine a congressi e convegni a scopo di studio;
i) deferisce gli iscritti al Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore e provvede in materia disciplinare, ai sensi degli artt. 12 e 13, salvo ogni altro diritto, facoltà pretesa o azione da parte dell’Associazione, ove il comportamento del socio integri estremi di illecito civile, amministrativo o penale;
l) esercita il controllo sul funzionamento degli organi periferici adottando ogni provvedimento, anche sostitutivo, al fine di garantire il migliore servizio associativo agli iscritti. I provvedimenti che riguardano componenti del Consiglio delle Regioni sono adottati acquisito il parere dello stesso consesso, sentito il Presidente ed il Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore;
m) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame e provvede ad ogni altra incombenza ad esso devoluta.

ART. 23 (Riunioni del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce periodicamente, con frequenza almeno quadrimestrale, e ogni qual volta il Segretario lo ritenga necessario. Si riunisce, altresì, a richiesta di sei suoi componenti o su istanza motivata di quattro Segretari regionali o interregionali che non facciano parte del Consiglio Nazionale. All’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale devono sempre essere inseriti gli argomenti formalmente proposti da coloro che ai sensi del presente articolo hanno il potere di richiedere la riunione del Consiglio Nazionale.
2. Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, iscritti o altre persone la cui presenza il Segretario ritenga necessaria per la migliore trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e per l’espletamento di attività sussidiarie.
3. Copie dei verbali delle sedute del Consiglio Nazionale sono trasmesse a tutti i Segretari regionali o interregionali. Sono escluse dalla divulgazione le verbalizzazioni sullo status giuridico degli associati, su questioni disciplinari e su altre questioni personali o riservate devolute alla valutazione del collegio. Il Consiglio Nazionale, su iniziativa del Segretario,  può deliberare anche attraverso atti formati a distanza e trasmessi telematicamente.

ART. 24 (Deliberazioni del Consiglio Nazionale)

1. Salvo particolari disposizioni statutarie, o regolamentari, il Consiglio assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
2. Per la validità delle sue delibere devono essere presenti almeno dieci componenti.
3. Qualora si debba decidere sullo status giuridico degli associati, su questioni disciplinari e su altre questioni personali devolute alla valutazione del collegio, alla discussione non sono ammessi terzi estranei al Consiglio Nazionale ed il voto è segreto.
4. Qualora le decisioni da assumere rivestano il carattere dell’ordinaria amministrazione, il Consiglio Nazionale delibera validamente attraverso la consultazione telematica dei propri membri.

ART. 25 (Elezioni, cariche e nomine operate dal Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale nomina e revoca il Direttore responsabile degli Organi Ufficiali d’informazione del Sodalizio, scegliendolo, di norma, tra gli iscritti in possesso dei requisiti di legge.
2. Il Direttore responsabile, se iscritto all’ANFP e qualora non ne faccia altrimenti parte, viene ammesso a partecipare, senza diritto a voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.
3. Il Responsabile per la comunicazione interna ed esterna, coordinatore delle attività editoriali, culturali, ricreative e promozionali dell’Associazione, ove sia in possesso dei requisiti di legge, svolge anche le funzioni di Direttore responsabile di cui al comma 1. Ove il Consiglio Nazionale lo deliberi ed il Consiglio delle Regioni lo approvi, al Coordinatore è attribuito, in vece del Segretario nazionale e con le piene tutele che ad esso spettano per legge, il compito di portavoce. Al Responsabile per la comunicazione il Segretario Nazionale può delegare, in deroga a quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, la gestione ordinaria del personale e delle risorse logistiche e tecniche della Segreteria Nazionale per la quale il Segretario Nazionale ed il Consiglio Nazionale mantengono la responsabilità delle direttive e di ogni atto di straordinaria amministrazione.
3. Il Segretario Nazionale ed i Consiglieri Nazionali, per l’espletamento delle loro funzioni, si avvalgono, anche in sede decentrata, del Responsabile della comunicazione e di comitati di studio, consulenza ed assistenza per:
a) il coordinamento dell’attività dell’Associazione;
b) gli studi e la documentazione;
c) la programmazione ed organizzazione delle attività sociali;
d) la stampa e la comunicazione esterna;
e) la difesa dell’iscritto in ogni sede;
f) ogni altra questione di rilievo che investa i fini associativi.
4. I responsabili ed i componenti dei comitati di studio, consulenza ed assistenza sono designati tra gli iscritti all’Associazione dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Nazionale, a maggioranza semplice dei presenti. I responsabili e componenti dei comitati di studio, consulenza ed assistenza possono essere incaricati dal Segretario Nazionale di rappresentare l’Associazione in ragione delle loro specifiche competenze.

ART. 26 (Segretario e Segreteria Nazionale)

1. Il Segretario Nazionale resta in carica tre anni, con possibilità di una sola rielezione immediatamente consecutiva alla stessa carica, ed è componente di diritto dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio delle Regioni. Non ha diritto al voto nelle mozioni di sfiducia presentate nei suoi confronti o nei confronti del Consiglio Nazionale. Coordina l’attività del Consiglio Nazionale, di cui presiede le riunioni, delegando l’esame di specifiche questioni e/o la cura di determinate materie attraverso l’incarico ai Vicesegretari, ai Consiglieri Nazionali, ovvero agli altri componenti del Consiglio Nazionale.
2. Riceve le relazioni sulle attività svolte dai Vicesegretari, dai Consiglieri Nazionali, dai Segretari regionali e provinciali nonché di ogni altro iscritto delegato alla cura di attività associative, riferendo in merito alle proprie iniziative.
3. Vigila sul corretto funzionamento degli Organi periferici statutari e sulla rappresentatività delle Sezioni regionali e provinciali, avvalendosi della collaborazione del Vicesegretario per gli Affari Interni. Si può avvalere, altresì, della consulenza del Presidente del Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore. Può disporre, con provvedimento motivato, informando il Consiglio delle Regioni ed il Presidente del Collegio dei Probiviri – Giurì d’onore, la soppressione di organi periferici nei quali venga a mancare il numero minimo di iscritti.
4. In caso di necessità di procedere al commissariamento di organi periferici in cui si verifichino gravi irregolarità, fatti salvi i poteri del Consiglio Nazionale e dei Segretari regionali o interregionali previsti dagli artt. 22 e 32 per i singoli atti non compiuti da organi periferici, il Segretario Nazionale deve acquisire relazione del Vice Segretario Nazionale per gli Affari Interni e del Segretario regionale o interregionale competente per territorio. Qualora si debba procedere al commissariamento di Sezioni regionali, il Segretario Nazionale acquisisce solo la relazione del Vice Segretario per gli Affari Interni. Acquisiti gli atti necessari il Segretario Nazionale proporrà il provvedimento di commissariamento al Consiglio delle Regioni, all’uopo convocato in via d’urgenza dal Presidente dell’Associazione. Gli interessati al provvedimento di commissariamento adottato dal Consiglio delle Regioni possono ricorrere al Collegio dei Probiviri.
5. Il Segretario Nazionale può delegare al Vice Segretario Amministrativo o, in via subordinata, a un Consigliere Nazionale, la cura e la vigilanza sull’andamento degli uffici della Segreteria nazionale e della trattazione di ogni questione concernente la sua organizzazione e funzionamento, ivi comprese tutte quelle inerenti la costituzione, il mantenimento e la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e delle risorse tecniche e logistiche. Il Segretario nazionale può avvalersi, per ogni questione di lavoro, finanziaria o contabile, di consulenze di esperti delle rispettive materie.
6. È Direttore editoriale dell’Organo di informazione Ufficiale del Sodalizio.
7. Adotta tutte le iniziative ritenute opportune nell’interesse dell’Associazione, previa approvazione da parte del Consiglio nazionale, ovvero, in caso di urgenza, con successiva ratifica di quest’ultimo.

ART. 27 (Vice Segretari Nazionali)

1. Il Vice Segretario Nazionale vicario collabora con il Segretario Nazionale e ne esercita le funzioni, in caso di sua assenza o impedimento. Deve essere sentito su tutte le principali questioni di carattere generale relative alla politica sindacale del sodalizio nonché sulle questioni disciplinari concernenti il personale dipendente dell’Associazione. Collabora con il Segretario Nazionale nella redazione degli Organi Ufficiali di informazione dell’Associazione, nelle relazioni esterne e può essere delegato all’assolvimento di specifici alti incarichi di particolare rilevanza.
2. Il Vice Segretario Nazionale per gli Affari Interni collabora il Segretario Nazionale nel coordinamento dell’organizzazione interna, nella vigilanza sugli organismi statutari periferici, nella pianificazione della finanza e delle risorse, nelle iniziative nazionali mirate al proselitismo e, in questi ambiti, può essere delegato per l’assolvimento di specifici incarichi.

ART. 28 (Il Vice Segretario Amministrativo)

1. Il Vice Segretario Amministrativo effettua i prelievi dei fondi dell’Associazione sulla base di ordinativi emessi dal Segretario Nazionale o, su delega formale di questi, dai Vice Segretari Nazionali ed esercita tutte le altre funzioni di carattere amministrativo-contabile.
2. Il Vice Segretario Amministrativo redige i bilanci e li sottopone al parere del Consiglio Nazionale che, dopo averli esaminati, li presenta al Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore per la redazione della relazione ed il rendiconto. Per l’assolvimento del suo incarico il Segretario Nazionale delega al Vice Segretario Amministrativo poteri di ispezione e certificazione dei bilanci degli Organi periferici.

ART. 29 (Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore - Attribuzioni)

1. Il Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore è composto da cinque membri più due supplenti.
2. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore, che restano in carica tre anni, con possibilità di una sola rielezione immediatamente consecutiva alla stessa carica, spetta:
a) deliberare nelle materie dell’art. 11 e nelle altre previste dallo Statuto;
b) deliberare in materia disciplinare ai sensi degli artt. 12 e 13;
c) sindacare la regolarità delle operazioni elettorali centrali e periferiche, con l’obbligo di riferire in merito al Consiglio delle Regioni ed all’Assemblea Nazionale;
d) esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;
e) redigere la relazione sul rendiconto della gestione annuale, che il Consiglio Nazionale, attraverso il Vice Segretario Amministrativo, deve trasmettergli entro il 31 gennaio di ogni anno. La relazione, unitamente al rendiconto e agli eventuali ulteriori pareri di esperti, è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
3. Il Collegio è convocato dal suo Presidente, su richiesta di almeno due dei suoi membri o su istanza del Consiglio nazionale. Delibera a maggioranza semplice e, per le questioni personali, a voto segreto.
4. Con le stesse modalità previste per Segretario e Consiglio Nazionale può essere avanzata mozione di sfiducia nei confronti del Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore.
5. La carica di Presidente o componente del Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria centrale e periferica.

ART. 30 (Consiglio delle Regioni)

1. Il Consiglio delle Regioni è composto, dal Presidente e da tutti i componenti del Consiglio Nazionale, da tutti i Segretari regionali o interregionali delle Sezioni regolarmente costituite o, su loro delega, dai Vice Segretari regionali o interregionali. Inoltre fa parte dell’organismo il Segretario della Sezione Autonoma dei Soci Straordinari.
2. Esso è convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Segretario regionale o interregionale maggiormente rappresentativo che non sia già componente del Consiglio Nazionale. Il Consiglio delle Regioni deve essere convocato qualora un terzo dei suoi componenti elettivi ne faccia richiesta.
3. Il Consiglio delle Regioni si riunisce almeno due volte l’anno, e comunque almeno una volta ogni semestre.
4. Il Consiglio delle Regioni:
a) verifica l’attuazione delle linee programmatiche stabilite dall’Assemblea Nazionale e contribuisce alla individuazione di eventuali nuovi indirizzi di politica associativa;
b) raccoglie e rappresenta al Consiglio Nazionale le istanza degli Organi periferici promovendo la conoscenza dei problemi degli iscritti e delle attività associative;
c) approva il bilancio annuale consuntivo;
d) proclama, sulla base del numero degli iscritti alla data del 1 gennaio di ogni anno, formalmente risultante dalle certificazioni fornite dall’Amministrazione dell’Interno, le Segreterie regionali o interregionali i cui Segretari sono componenti del Consiglio Nazionale;
e) può richiedere al Presidente dell’Associazione, con maggioranza dei due terzi dei membri che non facciano parte del Consiglio Nazionale e che rappresentino almeno i due quinti degli iscritti, la convocazione dell’Assemblea Nazionale straordinaria;
f) delibera, con la maggioranza della metà più uno dei Segretari regionali che lo compongono e che rappresentino il 51 per cento degli iscritti, sulle mozioni di sfiducia al Presidente, al Segretario Nazionale e a tutte le altre cariche centrali. In caso la mozione riguardi il Presidente, il Segretario Nazionale o il Presidente del Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore, deve essere convocata l’Assemblea Nazionale straordinaria per la conferma della sfiducia e per l’elezione delle nuove cariche. Negli altri casi si procede alla sostituzione con le modalità di cui all’art. 6, comma 7 e, limitatamente ai Consiglieri Nazionali, ai sensi dell’art. 20, comma 6;
g) assolve a tutti gli altri compiti demandatigli dallo Statuto.
5. Il Consiglio delle Regioni in prima convocazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti. In seconda convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei suoi. Il Consiglio delle Regioni delibera, ove non diversamente previsto, a maggioranza semplice.
6. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul funzionamento del Consiglio Nazionale.

ART. 30 bis (Sezione Autonoma dei Soci Straordinari)

1. I soci straordinari possono costituire una Sezione Autonoma Nazionale, che ricomprende i Funzionari in quiescenza o che siano transitati in altre Amministrazioni e Aziende pubbliche o private ovvero che svolgano qualsiasi altra libera attività imprenditoriale, professionale o di altra natura.
2. Tutti i colleghi già appartenenti alla Polizia di Stato possono iscriversi all’Associazione mediante l’invio o la consegna diretta ai Segretari Regionali, Interprovinciali o Provinciali dell’apposito modulo di iscrizione.
3. Le istanze di adesione, nel caso in cui il richiedente non fosse già iscritto all’ANFP al momento dell’uscita dalla Polizia di Stato, saranno valutate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 22 lett. d). Non potranno essere ammessi come soci straordinari i Funzionari che abbiano svolto, nel corso del proprio servizio, attività contrarie alle finalità e ai principi dell’ANFP o che siano stati destituiti dalla Polizia di Stato.
4. Alla Sezione dei Soci straordinari è preposto un Segretario, eletto a maggioranza semplice degli appartenenti alla stessa Sezione, anche mediante l’indizione di consultazioni telematiche. Il Segretario rimane in carica per tre anni e, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, ne dà avviso al Segretario Nazionale, al fine di consentire l’avvio del procedimento di rinnovo della carica. L’incarico è rinnovabile per una sola volta. Qualora la Sezione annoveri almeno 30 iscritti, il Segretario nomina un Consiglio Direttivo composto da tre membri, oltre al Segretario, che lo coadiuva nello svolgimento delle attribuzioni stabilite nel successivo art.6 e per la trattazione degli affari ordinari.
5. La finalità della Sezione dei soci straordinari è quella di permettere ai Funzionari di Polizia non più in servizio attivo di mantenere uno stretto e proficuo legame con i colleghi in servizio e di fornire un contributo di esperienza utile al perseguimento degli obbiettivi dell’Associazione. Il Segretario ed i singoli componenti della Sezione Autonoma potranno essere chiamati, su iniziativa del Segretario Nazionale, a svolgere attività di consulenza ed ausilio agli organi statutari dell’Associazione.
6. Al fine di raggiungere gli obbiettivi di cui al precedente articolo, il Segretario della Sezione, coadiuvato dal Consiglio direttivo se nominato:
– tiene i contatti interni tra gli appartenenti alla Sezione per la trattazione di argomenti di interesse a livello nazionale e locale indicendo, se necessario, riunioni o consultazioni da svolgersi essenzialmente per via telematica;
– interessa il Segretario Nazionale per la trattazione di ogni questione attinente agli interessi dei rappresentati o, in generale, dei Funzionari di Polizia;
– può essere incaricato dal Segretario Nazionale, su delibera del Consiglio Nazionale, di approfondire tematiche professionali e redigere documenti utili, anche ai fini della loro divulgazione;
– può essere consultato, senza formalità, da ciascun organo statutario nazionale e locale.
7. Nelle more della deliberazione definitiva da parte dell’Assemblea Nazionale, ai sensi dell’art. 15 lett. f) dello Statuto, l’importo della quota minima per l’iscrizione dei Soci straordinari è fissata in euro 60 annui.

CAPO II (ORGANI PERIFERICI)

ART. 31 (Organi periferici - Generalità)

1. Sono organi periferici dell’Associazione:
a) le Sezioni regionali e interregionali;
b) le Sezioni provinciali ed interprovinciali.
c) le Sottosezioni provinciali;

ART. 32 (Sezioni regionali ed interregionali)

1. In ogni Regione nella quale si verifichino le condizioni minime di rappresentatività determinate dall’Assemblea Nazionale è istituita una Sezione regionale dell’Associazione.
2. I soci eleggono un Segretario regionale ed un Vice Segretario regionale, affiancati da un Consiglio Regionale composto dai Segretari di ogni Sezione provinciale che, ove occorra, possono delegare a partecipare uno dei Vice Segretari. Il Consiglio Regionale, presieduto dal Segretario regionale, decide su tutte le questioni aventi rilievo regionale. Il Segretario Nazionale può assistervi senza diritto di voto. Il Consiglio Regionale può, a maggioranza assoluta dei componenti, votare la sfiducia al Segretario o al Vice Segretario regionale. Il Segretario regionale indice le elezioni regionali alla scadenza del mandato o nel caso in cui sia stata votata la sfiducia, riceve le candidature e le notifica ai Segretari provinciali per l’ulteriore diffusione. Le votazioni hanno luogo su base provinciale, mentre lo spoglio delle schede sarà effettuato congiuntamente nel capoluogo di regione.
3. Sia il Segretario regionale che il Vice Segretario regionale restano in carica tre anni. La carica di Segretario regionale, se congiunta a quella di componente del Consiglio Nazionale, è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria periferica
4. Il Segretario regionale rappresenta la Sezione, tiene i contatti con le altre Sezioni regionali ed interregionali nonché con gli organi nazionali. Coordina sul piano organizzativo le Sezioni provinciali della regione, e ne presiede l’Assemblea. Segnala tempestivamente al Segretario Nazionale eventuali irregolarità in atto nelle Sezioni provinciali adottando i provvedimenti di urgenza ritenuti necessari.
5. Nelle regioni in cui non sia stato eletto il Segretario regionale, ovvero lo stesso venga a mancare per trasferimento, dimissioni o altra causa, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Segretario regionale o, in assenza o impedimento di questi, dal Segretario della Sezione provinciale o interprovinciale più rappresentativa della regione. È comunque escluso il cumulo delle cariche provinciali con quella di componente del Consiglio Nazionale.
6. Ai fini della presenza di un rappresentante nel Consiglio Nazionale, più Sezioni regionali, fino ad un numero massimo di tre, possono costituire una Sezione Interregionale. Della costituzione deve essere data comunicazione formale al Segretario dell’Associazione ed al Consiglio Nazionale. La Sezione Interregionale, si compone di un Segretario e di un Vicesegretario formalmente eletti tra i componenti delle Segreterie Regionali che partecipano all’accordo i quali esercitano l’elettorato attivo. Il Segretario interregionale rappresenta, con un solo voto, tutte le Sezioni regionali che lo hanno eletto anche in seno al Consiglio delle regioni
7. Le spese degli organi regionali ed interregionali sono amministrate, con rendicontazione separata, dai segretari amministrativi delle Sezioni provinciali alle quali appartengono coloro che ricoprono le rispettive cariche.

ART. 33 (Sezioni provinciali ed interprovinciali)

1. In ogni provincia è costituita una Sezione provinciale dell’Associazione.
2. I soci eleggono un Segretario provinciale che, di diritto, fa parte del Consiglio Regionale, un Vice Segretario ed un Vice Segretario Amministrativo, che restano in carica tre anni. Della Segreteria provinciale, nelle Sezioni nelle quali il numero degli iscritti è superiore a dieci, possono, altresì, far parte, oltre ai Responsabili di sottosezione di cui al successivo comma 6, fino a due Consiglieri provinciali, eletti direttamente dai componenti della Sezione provinciale.
3. Qualora in una provincia non si raggiunga il numero minimo di soci per l’istituzione della Sezione, stabilito dall’Assemblea Nazionale, il Consiglio nazionale può disporre l’aggregazione di questi agli appartenenti di una provincia limitrofa per la costituzione di una Sezione interprovinciale.
4. Il Segretario provinciale rappresenta la Sezione e ne dirige l’attività. Presiede, inoltre, l’Assemblea Provinciale e cura l’elezione dei Delegati per l’Assemblea Nazionale.
5. Qualora in una provincia il numero di iscritti sia superiore a 45 l’Assemblea provinciale può procedere, per ciascun Ufficio o gruppi di Uffici, alla costituzione di Sottosezioni, purché ciascuna Sottosezione sia composta da almeno quattro soci e complessivamente non si superi il numero di dodici Sottosezioni.
6. Per ogni Sottosezione, con modalità che devono essere stabilite dall’Assem-blea provinciale, verranno eletti un Responsabile e fino a tre Vice Responsabili con poteri di rappresentanza interna. Ad essi il Segretario provinciale potrà, di volta in volta, anche delegare la trattazione di singole questioni aventi rilevanza esterna. Il Segretario provinciale o il Vice Segretario sono sempre informati delle riunioni delle Sottosezioni che, ove ritenuto opportuno, sono da loro presiedute.
7. Nelle Sezioni provinciali in cui l’Assemblea abbia deliberato l’istituzione delle sottosezioni, il voto palese, con esclusione delle elezioni, delle questioni attinenti alle mozioni di fiducia e di quelle sulle persone, può essere espresso anche per corrispondenza. In questo caso il Segretario provinciale deve adottare tutte le misure atte a garantire la partecipazione di tutti gli iscritti nonché la libertà del voto. Sulle materie non ammesse a voto palese è ammessa, nell’ambito della stessa giornata, la consultazione degli iscritti mediante l’apertura di più seggi con modalità che il Segretario provinciale deve individuare di concerto con i responsabili delle Sottosezioni.

ART. 34 (Composizione delle Sezioni ed elettorato)

1. Delle Sezioni regionali, interregionali, provinciali ed interprovinciali fanno parte i soci onorari, ordinari e straordinari, rispettivamente in servizio o residenti nella sede.
2. Nella votazione per la designazione delle cariche, ciascun iscritto può esprimere un numero di preferenze massimo pari alla metà dei seggi disponibili. Nel caso in cui le cariche da eleggere siano dispari il numero delle preferenze viene approssimato all’unità superiore.
3. Per l’elezione alla carica di Segretario regionale, interregionale, provinciale ed interprovinciale ogni iscritto può esprimere una sola preferenza.

ART. 35 (Elezioni dei Delegati nazionali)

1. I soci eleggono i Delegati nazionali, a maggioranza semplice.
2. Le elezioni debbono svolgersi, in sede provinciale o interprovinciale, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea Nazionale. È tuttavia consentito procedere alla designazione dei Delegati in sede di Assemblea regionale, appositamente convocata.
3. Nella votazione per la designazione dei delegati, ciascun socio non può esprimere un numero di preferenze superiore alla metà dei seggi. Nel caso in cui i delegati da eleggere siano dispari il numero delle preferenze viene approssimato all’unità superiore.

ART. 36 (Funzionamento delle Sezioni regionali, provinciali ed interprovinciali)

1. Per le elezioni, compresa la possibilità di formazione di liste, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi periferici, si fa rinvio a quanto previsto per i corrispondenti organi centrali, in quanto compatibile.

TITOLO TERZO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I (DISPOSIZIONI FINALI)

ART. 37 (Regolamenti interni del Consiglio Nazionale, del Consiglio delle Regioni e del Collegio dei Probiviri - Giurì d’Onore)

1. Il Consiglio Nazionale ed il Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore sono delegati ad emanare, entro sei mesi dalla loro costituzione, i rispettivi regolamenti interni.

ART. 38 (Modifiche dello Statuto)

1. Le disposizioni di cui al presente Statuto possono essere modificate dall’Assemblea Nazionale, in seduta ordinaria o straordinaria, previa iscrizione all’ordine del giorno, su proposta del Consiglio Nazionale o di un terzo delle Sezioni regionali.

ART. 39 (Copertura interinale della cariche sociali - Rinvio)

1. Ove non diversamente previsto, in caso di vacanze nelle cariche sociali la sostituzione dei componenti cessati dall’incarico viene assicurata, fino alla convocazione dell’organo collegiale competente alla nuova designazione, con il primo dei non eletti nella precedente tornata elettorale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si intendono richiamate e trascritte le norme vigenti in tema di persone giuridiche.

ART. 40 (Modalità e segreto del voto)

1. Qualora si debba decidere su questioni personali, di iscritti o dipendenti, devolute alla valutazione di un collegio, il voto è sempre segreto. Si procede, altresì, con scrutinio segreto ogni qual volta la maggioranza dei componenti di un collegio lo deliberi a voto palese. In caso di parità la votazione segreta è ripetuta e a chi presiede il collegio sono assegnati due voti. Su ogni questione attinente l’espressione del voto e l’elezione di candidati non espressamente prevista dallo Statuto è competente a decidere in prima istanza il Consiglio Nazionale ed in seconda il Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore.
CAPO II (Disposizioni transitorie)

ART. 41 ( Assemblea Nazionale - Cariche statutarie)

Fermo quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto per l’Assemblea Nazionale, gli avvisi di convocazione per le Assemblee provinciali e regionali devono essere resi noti a tutti gli iscritti a mezzo di comunicazione personale trasmessa, per le vie ordinarie, anche mediante comunicazioni telefoniche o telematiche, all’ultimo recapito conosciuto dell’interessato e mediante affissione nelle bacheche dell’Associazione, ove esse siano state predisposte.
Tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale e che non abbiano presentato disdetta hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei verbali delle Assemblee dell’Associazione. A tale fine i Segretari Regionali e Provinciali sono tenuti a far pervenire, nel più breve tempo possibile, alla Segreteria Nazionale copia dei verbali assembleari per la conservazione agli atti. Il verbale dell’Assemblea Nazionale deve essere reso disponibile presso la sede centrale dell’Associazione.
Il contenuto del bilancio annuale, approvato dal Consiglio Nazionale, è posto a disposizione di tutti gli iscritti che ne richiedano copia. Dall’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Nazionale deve essere data notizia sulla rivista sociale.

ART. 42 (Disposizioni speciali per assicurare la piena funzionalità degli organi dell’ANFP)

1. L’Assemblea Nazionale, riconosciuta l’esistenza di contingenze straordinarie che non consentono di procedere ad un ricambio totale o parziale delle cariche statutarie nazionali per le quali viga, ai sensi degli articoli 19, 20 e 26, il divieto di ulteriore rielezione può, con apposita mozione approvata con maggioranza del settantacinque per cento delle deleghe legittimamente presenti in Assemblea, sospendere il predetto divieto, procedendo ad ulteriore elezione di una o più cariche nazionali, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 6, primo comma secondo periodo, ai sensi dell’art. 83 della Legge 121/81.
2. Per il Responsabile della comunicazione interna ed esterna, ordinariamente soggetto al vincolo alla rielezione previsto dall’articolo 20, comma 3, si applica il disposto del precedente comma.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Segretario Nazionale cessi dall’incarico, assume interinalmente le sue funzioni il Vice Segretario Nazionale Vicario o, in mancanza, nell’ordine il Vice Segretario Nazionale A.I., il Consigliere Nazionale che vanti maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione.
Nel caso in cui, per i motivi di cui al precedente comma, cessi dall’incarico il Presidente, assume interinalmente le sue funzioni il Presidente del Collegio dei Probiviri o, in sua assenza, il Proboviro che vanti maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione.
Nel caso in cui, per i motivi predetti, cessi dall’incarico il Presidente del Collegio dei Probiviri, le sue funzioni saranno interinalmente esercitate dal componente del Collegio che vanti maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione.
4. Entro tre mesi dalla cessazione di una delle cariche nazionali di cui al precedente comma deve essere convocato il Consiglio delle Regioni che può confermare nella carica il sostituto interinale o deliberare la convocazione dell’Assemblea Nazionale straordinaria, fatta eccezione per la carica di cui al secondo comma.
La delibera di conferma deve essere sottoposta, entro i successivi trenta giorni, all’approvazione dei Segretari provinciali eletti che esprimono, anche per via telematica o postale, il loro voto.
Per la sostituzione del responsabile della comunicazione si segue la procedura di cui all’articolo 20 dello Statuto.
5. Fermo quanto previsto dagli articoli 22, comma 1, lettera l) e 26, commi 3 e 4 sui poteri di commissariamento degli organi periferici da parte del Segretario Nazionale e del Consiglio Nazionale, i Segretari Regionali assumono, interinalmente e fino alla rielezione del titolare, i poteri e le responsabilità, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, nelle Sezioni provinciali in cui sia venuto meno il Segretario provinciale e non sia stato possibile procedere alla sua copertura interinale ai sensi dell’articolo 39.

ART. 42 bis (Commissione per la modifica dello Statuto)

Al fine di attuare il processo di rafforzamento dell’organizzazione nazionale e territoriale, viene istituita per il triennio 2023/2025 una commissione per le modifiche dello Statuto i cui membri di diritto sono: il Segretario Nazionale; i Vice Segretari; i segretari regionali e 19 componenti individuati tra tutti i soci, con delibera del Consiglio Nazionale. La Commissione sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione i cui membri eleggeranno due Vice Presidenti. La Commissione presenterà una proposta di modifiche che sarà valutata ed approvata dalla XIX Assemblea Nazionale sulla base delle norme statutarie vigenti.

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE - ALLEGATO

Art. 1 – All’Assemblea Nazionale partecipano, oltre ai componenti di diritto, i Delegati eletti nelle assemblee convocate in sede provinciale, interprovinciale e regionale, ai sensi degli articoli 17 e 35 dello Statuto.
Art. 2 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; questi è assistito da un ufficio di presidenza composto dal Vice Presidente, da due Questori e da due Segretari, che sono dallo stesso nominati, all’apertura dei lavori.
Art. 3 – Il Presidente dirige i lavori, cura l’osservanza della normativa vigente in materia; può, a seconda delle circostanze, fissare limiti di tempo agli interventi.
Art. 4 – I Segretari si alternano nella redazione dei verbali ed assistono il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni.
Art. 5 – Il Presidente propone la nomina di una Commissione elettorale, composta da 5 membri, eletti dall’Assemblea, a maggioranza semplice. Alla Commissione spetta la verifica dei poteri dei delegati, il controllo sulla regolarità delle votazioni palesi, lo spoglio delle schede delle votazioni a scrutinio segreto ed ogni altro adempimento inerente al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, ivi compresa l’accettazione delle candidature.
Art. 6 – Le eventuali mozioni devono essere presentate per iscritto. Il Presidente nel disciplinare i lavori assembleari ha facoltà di unificare il dibattito su mozioni diverse e di porre limitazioni al numero degli interventi sulle singole mozioni. Eventuali emendamenti vengono votati prima delle mozioni cui si riferiscono.
Art. 7 – Le mozioni di sfiducia al Segretario ed al Consiglio Nazionale, ove non siano formulate in sede di richiesta di convocazione di Assemblea ordinaria o straordinaria, debbono essere presentate, nelle predette sedi, subito dopo la relazione del Segretario Nazionale, da almeno 1/5 dei delegati presenti o rappresentati.
Art. 8 – Le votazioni avvengono per alzata di mano, purché non vi sia stata, prima che il Presidente dell’Assemblea abbia dichiarato di porre ai voti un argomento, richiesta di appello nominale o di votazione segreta, approvata da almeno 1/5 dei partecipanti. Hanno sempre luogo a scrutinio segreto:
a) le votazioni per l’elezione degli organi sociali;
b) le delibere sulle mozioni di sfiducia al Segretario ed al Consiglio Nazionale.
Art. 9 – Le candidature alle cariche sociali nazionali, debbono essere presentate, per iscritto, almeno due ore prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Art. 10 – Per l’elezione del Presidente dell’Associazione ciascun delegato può esprimere una sola preferenza. È eletto Presidente il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Per l’elezione del Segretario ciascun delegato potrà votare indicando il nome del candidato alla carica di Segretario Nazionale, intendendosi, in tal modo, votati anche i candidati presenti nella lista ove il votato si colloca. Il voto espresso a favore di uno o più appartenenti alla stessa lista si intende esteso al Segretario ed ai candidati di tutta la lista. Sono invalidi i voti recanti preferenze per candidati appartenenti a liste diverse. Risultano eletti alla carica di Segretario Nazionale e di Consiglieri Nazionali i candidati appartenenti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti validi Per il Collegio dei Probiviri – Giurì d’Onore il numero massimo dei candidati votabili è fissato in due. Per l’elezione del Presidente del Collegio dei Probiviri è consentito esprimere una preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione e, a pari anzianità, il socio più anziano di età.
Art. 11 – In caso di impedimento un delegato può farsi rappresentare da altro delegato. Non è ammessa più di una delega per ciascun delegato presente.
Art. 12 – Per quanto non previsto nel presente regolamento, si intende richiamato e trascritto il regolamento del Senato della Repubblica.