Sentenza n.115 del 4 aprile 2011.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 115/2011, ha dichiarato incostituzionale l’art. 54, comma 4, del TUEL limitando il potere di emanare ordinanze a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana ai casi in cui sussistano presupposti di contingibilità e urgenza, a condizione della temporaneità dei loro effetti e, comunque, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare.
Censurato l’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del decreto legge 23/05/2008, n. 92, convertito con modificazioni, in legge 24/07/2008, n. 125 stabilisce che il sindaco, in quanto ufficiale del governo, può adottare provvedimenti a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato», per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di “contingibilità e urgenza”.La norma. che consente ai sindaci di emanare ordinanze a tutela della “incolumità pubblica” e della “sicurezza urbana”, è stata bocciata in parte perché secondo i giudici della Consulta concedeva poteri non sufficientemente delimitati dalla legge ai primi cittadini.
In particolare, i giudici hanno ritenuto violati gli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione riguardanti il principio di eguaglianza dei cittadini, la riserva di legge, il principio di legalità sostanziale in materia di sanzioni amministrative. Le ordinanze dei sindaci, così come previste dal “Pacchetto Sicurezza” – si legge nella sentenza- incidono «sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati”. Ma – fa notare la Consulta- “la Costituzione italiana, ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità, richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in base alla legge», così come previsto dall’art. 23 della Carta. “Pertanto – sottolinea la sentenza – nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti”, il “Pacchetto Sicurezza” “viola la riserva di legge relativa” perche “non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi – aggiunge la Corte – sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge”.
“L’assenza di una valida base legislativa” nell’amplio potere di ordinanza conferito ai sindaci non solo “incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione» ma – afferma la Consulta – lede anche il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (articolo 3 della Costituzione).
dal sito anci lombardia :http://www.anci.lombardia.it/notizie/Ordinanze-dei-sindaci-stop-della-Corte-costituzionale.asp
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