Nella fattispecie in esame, è palese che la sanzione disciplinare è stata inflitta in relazione ad una diversa infrazione, non oggetto di preventiva contestazione (e sulla quale, quindi, l’interessato non ha potuto fornire elementi a sua discolpa).
Infatti, era stata contestata l’omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di 48 ore. Successivamente, invece, in sede di irrogazione della sanzione disciplinare, è stata mutata l’infrazione contestata. La diversità dell’infrazione in concreto ritenuta sussistente avrebbe richiesto una preventiva contestazione di tale specifica trasgressione.
Leggi la sentenza