Il Riordino nel suo complesso è equilibrato ed asseconda in modo sostenibile parte delle aspettative del personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato valorizzando l’esperienza professionale ed il merito.
Finalmente dopo decenni è stato riconosciuto che l’attività svolta dai funzionari di polizia è di natura dirigenziale. Tale riconoscimento è stato già assecondato in passato al personale della carriera prefettizia, diplomatica e della direzione delle carceri, e, prima ancora ai medici della sanità pubblica. Tuttavia l’inizio della carriera dei Funzionari di Polizia è stato compresso su posizioni non dirigenziali, (come delle qualifiche equiparate dei Funzionari tecnici e Medici della polizia di Stato) nonostante che il possesso della laurea magistrale o specialistica sia il presupposto per la partecipazione al relativo concorso per l’assunzione, requisito, questo, che in tutto il pubblico impiego consente l’accesso diretto ad una carriera dirigenziale oltre al master di secondo livello conseguito al termine del corso di formazione.
Perciò siamo rammaricati dal fatto che non è stato riconosciuto anche ai Commissari Capo (ed alle qualifiche equiparate dei Funzionari tecnici e Medici della Polizia di Stato) la funzione dirigenziale come invece risulta essere per tutte le qualifiche iniziali della dirigenza pubblica.
Ciò determina per i Funzionari di polizia ad ordinamento civile, che accedono tramite concorso pubblico, un trascinamento verso il basso con trattamenti economici e funzioni ad inizio carriera non dirigenziali, bensì direttive, con un ulteriore penalizzazione data dal fatto che l’età anagrafica media di immissione in servizio è superiore di almeno 7/8 anni rispetto a quella degli ufficiali di polizia ad ordinamento militare, che comporta effetti assai negativi sul trattamento pensionistico basato sul nuovo sistema contributivo. Infatti, se da un lato c’è una diversa età anagrafica di acceso al ruolo 27/30 rispetto ai 19/22 degli ufficiali quella di pensionamento – in relazione ai peculiari e gravosi compiti – è uguale per tutto il personale delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare (prevalentemente 60 anni a differenza di quella di 66/67 anni dei corrispondenti Dirigenti Pubblici che accedono al ruolo con la stessa media di età dei Funzionari di Polizia).
Questo è un tema che il nostro Parlamento non può ignorare e deve affrontare, individuando soluzioni alla grave penalizzazione che oggi i Funzionari di Polizia devono sopportare oltre misura: si potrebbe cominciare con un riconoscimento ai fini pensionistici dei cinque anni di laurea senza alcun onere a carico dei medesimi funzionari e delle qualifiche equiparate dei Tecnici e Medici della Polizia di Stato. La specificità del nostro lavoro impone il pensionamento per raggiunti limiti d’età diversi anni prima rispetto alla dirigenza pubblica, senza che vi sia un bilanciamento della medesima specificità sotto il profilo economico-pensionistico.
Si sottolinea inoltre, la questione degli psicologi che sono stati esclusi da quanto previsto all’art. 5 lettera aaa) del presente decreto legislativo in esame che prevede che ai medici ed ai veterinari della Polizia di Stato non siano applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero professionali.
Al riguardo, siamo convinti che sia una svista del legislatore cui si può in questa sede porre facile rimedio.
Si richiede, inoltre, in una prospettiva futura che l’impiego dello psicologo non sia prevalente limitato alla sola selezione nelle varie procedure di concorso, bensì anche a quelle relative ad un servizio più ampio connesso sia alle problematiche di psicologia di lavoro che a quella di consulenza dell’Autorità di P.S. in tema di percezione della sicurezza da parte dei cittadini cui si rivolge quotidianamente il nostro lavoro. Per questo chiediamo un raddoppio delle tabelle organiche previste dal presente decreto legislativo.
Al pari di quanto previsto dalla lettera pp) del succitato articolo del presente decreto legislativo in esame, in cui è stata istituita anche la figura del medico veterinario di polizia riteniamo sia utile introdurre anche quella dell’odontoiatra le cui ricadute positive per il benessere e la salute del personale della polizia di stato sono di tutta evidenza a cominciare dal profilo mutuo assistenziale, considerati gli elevati costi che tutto il personale della polizia di stato deve sostenere per curare le patologie odontoiatriche nel rivolgersi agli studi privati.
Audizione innanzi alla I^ Commissione Affari Costituzionali e IV^ Commissione Difesa che per i tempi assegnati non poteva superare i cinque minuti, è in corso di elaborazione un testo più esaustivo delle tematiche di nostro interesse che verrà inviato alle Commissioni la settimana prossima.
Roma, 31 marzo 2017