767-imagescaepnj22OGGETTO: Funzionari ruolo tecnico – Supplenza nella titolarità degli Uffici.

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
Servizio Polizia Scientifica
c.a. Sig. Direttore del Servizio      – ROMA –

e, p.c.

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Uff. per l’Amministrazione Generale del Dip. della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali     – ROMA –

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale per le Risorse Umane
c.a. Sig. Direttore Centrale           – ROMA –

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Signor Direttore,

quest’Associazione ha in passato, considerate le innumerevoli criticità applicative riscontrate a livello territoriale, sottoposto all’Ufficio per le Relazioni Sindacali uno specifico quesito inerente l’applicazione dell’art. 7 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 che, come del resto noto, stabilisce che, salva la presenza di un dipendente istituzionalmente incaricato di funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell’ufficio, reparto o istituto, “ne assume la direzione il dipendente dell’ufficio con qualifica più elevata”. La questione è stata sollevata per mutare una prassi, chiaramente non conforme alle normative vigenti adottata nei Gabinetti di Polizia Scientifica – come noto, inquadrati ex art. 2 del DPR 208/2001, come Uffici con funzioni strumentali e di supporto – consistente nell’affidare la supplenza nella titolarità degli uffici a personale non direttivo del ruolo ordinario nonostante la presenza di funzionari del ruolo tecnico citato.
Recentemente l’Ufficio per le Relazioni Sindacali ha chiarito definitivamente che:
l’art. 5 del D.P.R. n. 782/85, nel disciplinare i “Rapporti tra i ruoli della Polizia di Stato”, prevede che la subordinazione funzionale che si determina nel caso in cui tra dipendenti del ruolo ordinario e dipendenti del ruolo tecnico sussista “un rapporto di dipendenza in relazione alla funzione esercitata”, sussiste solo nei confronti di “personale di qualifica superiore o corrispondente”. Ovviamente non può determinarsi subordinazione funzionale tra un dipendente di un dato ruolo nei confronti di altro dipendente di diverso ruolo con qualifica inferiore;
in relazione al disposto di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 782/85, al fine di stabilire quale sia il soggetto con qualifica più elevata all’interno dell’ufficio, destinato a funzioni supplenti in caso di assenza o impedimento del dirigente, bisognerà far riferimento alla tabella B allegata al D.P.R. 14 aprile 1982, n. 337, che reca l’“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”.
Sulla questione ha avuto occasione di pronunciarsi anche la Direzione Centrale per le Risorse Umane che osserva come l’art. 6 del D.P.R. n. 782/85, disciplinando il c.d. superiore operativo, non possa in alcun modo essere applicabile alla direzione di un ufficio, ma a singole operazioni di polizia, come del resto incontrovertibilmente desumibile dal tenore letterale della norma, il cui comma 1 stabilisce che nei “servizi di polizia”, indipendentemente dalla qualifica ricoperta, il personale del ruolo tecnico è tenuto ad eseguire gli ordini del personale del ruolo ordinario a cui è affidata la direzione del servizio.
In merito agli artt. 5 e 7 del D.P.R. n. 782/85, la Direzione Centrale per le Risorse Umane prosegue evidenziando le medesime osservazioni ribadite dall’Ufficio per le Relazioni Sindacali, chiarendo anche come l’art. 7 costituisca norma di riferimento ai fini dell’individuazione del dipendente destinato alla supplenza nella titolarità degli uffici in caso di assenza o impedimento del titolare ed affermando, in conclusione, che, in assenza del titolare o di altro funzionario dirigente designato “a scavalco”, la direzione del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica deve essere affidata al funzionario del ruolo tecnico, ove esso sia il dipendente dell’ufficio con qualifica più elevata.
Nel senso indicato, questa Associazione si era già espressa con serena convinzione, sollecitando iniziative finalizzate ad assicurare la necessaria uniformità applicativa sul territorio.
Considerati, peraltro, gli autorevoli interventi ampiamente illustrati nel corpo della presente, che non lasciano spazio alcuno a possibili perplessità di carattere interpretativo, si prega voler adottare i provvedimenti di competenza volti a garantire la dovuta ottemperanza alle previsioni normative che regolano la materia della supplenza nella titolarità degli Uffici.

Enzo Marco Letizia

LETTERA TRASMESSA AL DIRETTORE SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA