Signor Capo della Polizia,
la nostra valutazione ampiamente positiva sul riordino dei ruoli nel suo complesso, non ci impedisce, ovviamente, di rilevare specifiche criticità del testo normativo, che devono essere affrontate e risolte per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei Funzionari di polizia. E’ questo il caso dell’attuazione, attraverso la circolare 555/DOC/B/PS/MAS/4621/17 datata 28 luglio 2017, della disciplina transitoria dell’accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, anche in sovrannumero, dei funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017. La tabella inserita nella circolare alla voce “CARRIERA DEI FUNZIONARI”, infatti, lascerebbe intendere che ai commissari capo del 100° corso di formazione l’accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto verrebbe riconosciuto con riferimento alla maturazione di sei anni di anzianità nella qualifica, cioè a dicembre 2017. Se fosse confermata questa interpretazione della tabella, vorrebbe dire che l’Amministrazione è intenzionata ad applicare nei loro confronti, che sono in una situazione di disciplina transitoria, la modifica dell’art. 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevista dall’art. 1, comma 5, lettera g) del decreto di riordino, che porta, appunto, a sei anni l’anzianità di qualifica del commissario capo per l’ammissione allo scrutinio per vice questore aggiunto, e che è collocata nella disciplina a regime. Il che, riteniamo, sarebbe illegittimo dal punto di vista dell’applicazione della legge, e francamente incomprensibile dal punto di vista dell’esigenza di attuare un equilibrato riordino dei ruoli. Sotto il primo profilo, va rilevato, infatti, che il decreto legislativo di riordino è entrato in vigore il 7 luglio 2017, mentre i predetti funzionari hanno maturato l’anzianità necessaria per essere ammessi allo scrutinio per vice questore aggiunto il 21 giugno precedente, cioè durante la vigenza dell’art. 6 del decreto legislativo 334 del 2000 che richiedeva un’anzianità di cinque anni e sei mesi. Non tenere conto degli effetti della successione temporale dei due decreti, e individuare, con circolare, una soluzione di fase transitoria peggiorativa per gli interessati rispetto a ciò che prevedeva la norma del tempo in cui è stata maturata l’anzianità richiesta, ci sembrerebbe il modo migliore per alimentare un inevitabile contezioso, e determinare così una tipica situazione di eterogenesi dei fini. Sotto il secondo profilo, cioè quello di un equilibrato riordino per tutti i ruoli di tutte le forze di polizia, va sottolineato che difficilmente potrebbe essere considerato accettabile, da tutti i funzionari e non soltanto da quelli del 100° corso, di essere i destinatari di un caso di disciplina transitoria che risulta essere peggiorativa rispetto a quella vigente al momento del riordino, anche se ciò venisse guardato attraverso l’ottica più ampia di una valutazione che tenesse conto dei miglioramenti futuri. Per queste ragioni, Signor Capo della Polizia Le chiediamo di far apportare le necessarie correzioni interpretative alla predetta circolare, che consentano, ai Commissari Capo del 100° corso e a tutti gli altri con minore anzianità, una disciplina transitoria della loro nuova carriera che non li faccia, illegittimamente e ingenerosamente, arretrare nella fase di accesso alla qualifica superiore, rispetto alla loro condizione anteriforma.

Il Segretario Nazionale
Enzo Marco Letizia

LETTERA 15 SETTEMBRE 2017