214-16letteraAl Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l’Amministrazione Generale
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Spiace davvero dover tornare ancora una volta sulla questione della supplenza nella titolarità dei Gabinetti di Polizia Scientifica dislocati sul territorio. Questione che al momento, peraltro, sembra essere finalmente stata risolta sulla base della normativa vigente, ma che viene nuovamente sollevata presso codesto Ufficio Relazioni Sindacali con tesi ardite e per nulla aderenti alla realtà.
Con lettera indirizzata al Sig. Capo della Polizia, Prot. 51/2014/S.N. del 5 giugno 2014, questa Associazione ha illustrato, con dovizia di particolari, la propria posizione al riguardo, precisando che non vi sono ostacoli né normativi né logici acché un Funzionario del Ruolo tecnico in servizio presso un Gabinetto di Polizia Scientifica possa sostituire ex art. 7 DPR n. 782/85 il Dirigente temporaneamente assente. Qualche Organizzazione Sindacale ritiene, invece, che ciò non sia possibile e che in caso di assenza del Dirigente la sua sostituzione spetti esclusivamente al più alto in grado del ruolo ordinario, indipendentemente dalla qualifica ricoperta dallo stesso. Assumendo questa tesi, sarebbero radicalmente compromessi i principi basilari della subordinazione gerarchica, che vedono come elementi fondanti la qualifica, l’anzianità nella stessa (art. 3 DPR n. 335/82) e le equiparazioni tra ruoli (art. 2 DPR n. 337/82). Ragionando in tal modo, si arriverebbe al paradosso – neppure così improbabile nella realtà – secondo il quale se in un Gabinetto di Polizia Scientifica fosse presente in servizio solo personale del ruolo Agenti ed Assistenti, oltre a quello del ruolo tecnico, un Agente potrebbe sostituire il Dirigente ed impartire ordini e disposizioni a tutti gli altri dipendenti, inclusi i Funzionari del ruolo tecnico. E, rovesciando l’esempio, in una ZTLC potrebbe accadere che un Operatore Tecnico impartisca disposizioni ad un Funzionario del ruolo ordinario. Cosa, ovviamente, affatto contemplata dall’art. 5 del DPR n. 782/85, che costituisce l’unico riferimento normativo in tema di “Rapporti tra ruoli della Polizia di Stato”. E’ bene evidenziare che tale DPR è successivo al DPR n. 337/82 al cui art. 42 è sancita l’attribuzione al personale dei ruoli tecnici delle qualifiche di Agente ed Ufficiale di PG e PS “limitatamente alle funzioni esercitate”. Pertanto il legislatore, non menzionando assolutamente tali limitazioni nell’art. 5 del DPR n. 782/85, ha inteso chiaramente porre su una base paritaria e di assoluta reciprocità la condizione di subordinazione gerarchica, che dipende solo dalla natura della funzione esercitata. Non ha, quindi, alcun fondamento giuridico la pretesa di qualcuno di avallare una presunta superiorità gerarchica fondata sulla competenza “generale” del ruolo di polizia rispetto alla competenza “limitata” del ruolo tecnico. E ciò è vero con particolare riguardo ai compiti svolti dai direttivi tecnici all’interno dei Gabinetti di Polizia Scientifica ed alla peculiarità che caratterizzano le funzioni di tali uffici.
Gli Uffici di Polizia Scientifica sul territorio, infatti, svolgono esclusivamente attività di tipo tecnico-scientifico, che non può essere assimilata all’attività di polizia in senso tradizionale. La mission della Polizia Scientifica è chiara sin dalle sue origini ed è quella di mettere a disposizione degli operatori della Polizia di Stato le conoscenze e le competenze di tipo tecnico e scientifico, specie a supporto dell’attività operativa ed investigativa (si pensi al foto segnalamento, alla classificazione e catalogazione delle impronte digitali per l’identificazione personale, al sopralluogo ed agli accertamenti di laboratorio). Anche il coinvolgimento della Polizia Scientifica nei servizi di ordine pubblico si configura chiaramente come supporto tecnico, volto alla documentazione dello svolgimento delle manifestazioni pubbliche ed alla individuazione di eventuali autori di atti illeciti.
E’, quindi, del tutto evidente che la collocazione dei Gabinetti di Polizia Scientifica fra gli uffici con “funzioni strumentali e di supporto”, ex art. 2, lettera b), punto 4 del DPR n. 208/01 risponde esattamente a criteri contenutistici (e non “meramente classificatori”, come da taluno sostenuto, quasi fossero stati posti lì a caso o in via residuale).
Quanto esposto, in aggiunta ai contenuti della pregressa corrispondenza, dovrebbe essere assolutamente (e speriamo definitivamente) esaustivo riguardo alla possibilità che i Funzionari Tecnici presenti nei Gabinetti di Polizia Scientifica sostituiscano temporaneamente il Dirigente assente, ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 782/85.
Giova fare ancora qualche considerazione.
Da qualche anno a questa parte l’Amministrazione ha implementato ed investito notevoli risorse, anche e soprattutto finanziarie, nell’organizzazione del corso di formazione per l’immissione in ruolo dei nuovi Direttori Tecnici vincitori di concorso. Nel decreto N.666/A/I/1C223-Prot.2553 emanato dal Sig. Capo della Polizia in data 12/12/2013, con cui è stato istituito il 10° Corso di Formazione per Direttori Tecnici (ultimo in ordine di tempo), tra gli Obiettivi formativi è scritto che:“Le disposizioni normative concernenti le attribuzioni dei direttori tecnici della Polizia di Stato evidenziano, accanto ad attività strettamente professionali, anche attività riferibili ai vari profili manageriali, di carattere sia generale sia settoriale, propri dei funzionari di un’amministrazione pubblica e, nello specifico, di una Forza di Polizia” . E nel punto dedicato all’attività didattica da svolgere è specificato che: “Considerano lo specifico ruolo dei Direttori Tecnici, in uffici quali: Motorizzazione, Accasermamento, V.E.C.A., T.L.C. e Polizia Scientifica, per i quali il rifornimento di materiali è indispensabile, sarà oggetto di studio dettagliato tutta la disciplina relativa ai contratti della Pubblica Amministrazione, lo studio della contabilità generale dello Stato, della variazione dei capitoli di spesa e della spesa corrente nonché il bilancio delle pubbliche amministrazioni. […] Sempre alla luce della specificità del ruolo, sono stati rivisitati percorsi didattici dedicati alla conoscenza del complesso sistema delle relazioni sindacali, dell’assetto contrattuale del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno ed in particolare saranno oggetto di studio i singoli istituti dell’Accordo Nazionale Quadro. […] I Direttori Tecnici si confronteranno in maniera del tutto nuova con la figura del Funzionario di Polizia appartenente ai ruoli tecnici, non solo dal punto di vista specialistico ma anche come Funzionario di Polizia appartenente ad un’unica amministrazione ma che si relaziona con gli altri ruoli e con tutte le componenti della società con cui dovrà interagire”. Nell’ambito di tale sforzo formativo è da inquadrarsi il conseguimento, da parte di tutti i frequentatori del corso di formazione per Direttori tecnici, del Master Universitario di II livello in “Ingegneria Gestionale per la Pubblica Sicurezza”. E’ pertanto evidente che l’evoluzione storica del ruolo tecnico – ed al suo interno, dei Funzionari in modo particolare – ha spinto sempre più tali figure verso l’assunzione di responsabilità di tipo gestionale e non più solo di tipo specialistico, tanto da ritenere necessario un siffatto adeguamento formativo. Sarebbe, quindi, davvero strano, oltre che dispendioso, inutile e perfino meritevole di approfondimenti in altre sedi, che la nostra Amministrazione si preoccupasse di formare professionalità con tali ampie competenze per poi non utilizzarle o sottoutilizzarle. Appare, dunque, più che evidente che i Funzionari Tecnici possano ricoprire, anche solo temporaneamente, un ruolo gestionale all’interno di Uffici che svolgono attività tecnico-scientifica, tra i quali appunto i Gabinetti Regionali.
Infine, semplicemente allargando lo guardo, non può neppure essere trascurato ciò che regolarmente avviene in altre Amministrazioni. E’ risaputo, infatti, che presso l’Arma dei Carabinieri i Reparti di Investigazioni Scientifiche (RIS) sono diretti, ormai da decenni, da Ufficiali del ruolo tecnico, senza che questa scelta strategica faccia registrare problemi di sorta sia all’interno, nei rapporti con gli appartenenti al ruolo operativo, sia all’esterno, nei rapporti con l’A.G e le altre istituzioni.
Ritenere, quindi, i Funzionari tecnici della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici di Polizia Scientifica professionalmente “inadatti” a sostituire addirittura solo per brevi periodi il Dirigente, nel rispetto di ruoli, gradi ed anzianità di servizio, significa, oltre che non rispettare norme e regolamenti vigenti, infliggere loro la più grave delle sanzioni: l’umiliazione! Del resto, esistono già all’interno dell’Amministrazione uffici diretti da Funzionari del ruolo tecnico, che hanno, ovviamente, compiti di gestione anche del personale appartenente al ruolo ordinario.
Si chiede, pertanto, di adottare ogni opportuno provvedimento volto a chiarire definitivamente la questione.

Il Consigliere Nazionale
Guido Persico

LETTERA RELAZIONI SINDACALI 16 MARZO 2015