Dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati dell’Atto Camera n. 1540-A, A “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, il provvedimento – pur se tra numerose polemiche, scaturite soprattutto in relazione alla disomogeneità del testo – è stato approvato anche dal Senato nella giornata dell’11 ottobre scorso.
Le nuove disposizioni finalizzate al contrasto della violenza di genere testimoniano l’attenzione con cui il Governo ed il Parlamento avevano da tempo annunciato di voler fronteggiare quella che sembra poter essere definita come una vera e propria emergenza.
Con l. 27 giugno 2013, n. 77 l’Italia ha, peraltro, ratificato la Convenzione di Istanbul dedicata alla prevenzione ed alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Benché la Convenzione non sia ancora entrata in vigore a causa dell’insufficiente numero di ratifiche, con le nuove disposizioni il legislatore italiano si è comunque parzialmente adeguato alla disciplina internazionale.
Di seguito – in estrema sintesi e senza alcuna pretesa di esaustività – alcune delle principali novità, evidenziate anche nella relazione depositata in merito alle linee generali del disegno di legge di conversione n. 1540-A, a firma degli On. D. FERRANTE e F. P. SISTO:
1) la relazione affettiva, indipendentemente dalla convivenza o dal vincolo matrimoniale (attuale o pregresso), rileva ai fini dell’applicazione di circostanze aggravanti (come per l’art. 609 ter, n. 5 quater c.p.) o di misure di prevenzione (l’ammonimento da parte del Questore), in quanto considerata come condizione di fatto in sé idonea alla “slatentizzazione” di azioni violente;
2) relativamente alla c.d. “violenza assistita”, viene introdotta una nuova aggravante comune aggiungendo all’art. 61 c.p. il n. 11- quinquies) (“l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”);
3) violenza sessuale: l’art. 609 ter c.p., co. 1, n. 5 subisce modifiche ed integrazioni per effetto delle quali la pena della reclusione da 6 a 12 anni si applica anche nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno di un minore degli anni 18 (non più degli anni 16) da parte dell’ascendente, del genitore anche adottivo o del tutore. Il medesimo trattamento sanzionatorio è previsto anche nel caso in cui la violenza sessuale sia commessa nei confronti di donna in stato di gravidanza (n. 5 – ter) o dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto di aver con la medesima convissuto (n. 5 – quater);
4) stalking: è prevista un’aggravante specifica per il caso in cui il fatto sia commesso dal coniuge – anche separato o divorziato – o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
5) revocabilità della querela: si prevede che la querela possa essere rimessa solo in sede processuale e quindi davanti a un giudice. In ogni caso, la querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso con minacce reiterate nelle forme di cui all’art. 612, co. 2 c.p.;
6) ammonimento: la particolare misura di prevenzione di competenza del Questore già prevista per lo stalking, può essere adottata anche nei casi di percosse e lesioni (consumate o tentate) commesse nell’ambito di violenza domestica, in quanto considerati “reati sentinella”, pure in assenza di querela, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma viene garantita la segretezza delle generalità del segnalante. Il Questore può richiedere al Prefetto del luogo di residenza del destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Diventa obbligatoria l’adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. In sede di ammonimento, il Questore dovrà informare il responsabile dei fatti in merito ai servizi disponibili sul territorio, volti al sostegno ed al recupero degli autori del reato;
7) violenza domestica: ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013 (così come modificato in sede di conversione), essa è riferita “a uno o più atti gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica od economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”;
8) misure a sostegno delle vittime: attraverso la modifica dell’articolo 11 del decreto legge n. 11 del 2009, l’obbligo di informare e mettere in contatto le vittime con strutture di accoglienza, previsto a carico di forze dell’ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato, non è limitato al solo delitto di atti persecutori, ma rileva anche per una serie di reati come maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile. Modificando l’art. 282 bis c.p.p., si è ampliato il novero delle ipotesi che consentono di disporre l’allontanamento dell’imputato dalla casa familiare. A fronte dell’adozione di tale misura, sono previsti strumenti di controllo attraverso dispositivi elettronici (tra cui il braccialetto). Al momento dell’acquisizione delle notizia di reato, la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero devono informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore di fiducia e della possibilità di accedere al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito per le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia, mutilazioni genitali femminili e violenza sessuale di gruppo. La persona offesa ed i servizi sociali dovranno essere informati in caso di adozione, richiesta di modifica e/o sostituzione delle misure cautelari di tipo coercitivo, disposte in relazione a delitti commessi con violenza alla persona. L’informazione è dovuta anche in caso di proroga delle indagini preliminari, avviso della richiesta di archiviazione (anche se la persona offesa non abbia presentato apposita istanza) per i delitti commessi con violenza alla persona, conclusione delle indagini preliminari;
9) intercettazioni telefoniche: sono ora esperibili anche in relazione al reato di atti persecutori;
10) audizione assistita: la polizia giudiziaria deve richiedere al pubblico ministero la nomina di un esperto in psicologia infantile, nel caso in cui sia necessario assumere sommarie informazioni da un minore ove si proceda per i delitti di maltrattamenti in famiglia, adescamento di minori e atti persecutori;
11) arresto obbligatorio: è ora previsto anche per i reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, in deroga ai limiti edittali di cui all’art. 380 c.p.p.;
12) allontanamento urgente: a seguito dell’introduzione del nuovo art. 384 bis c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria – previa autorizzazione del pubblico ministero – possono procedere all’allontanamento in via di urgenza e al contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di colui che viene colto nella flagranza dei delitti di cui all’art. 282 bis, co. 6 c.p.p. (ossia uno dei delitti di cui agli artt. 570, 571, 582, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies.1, 600 septies.2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies e 609 octies e 612, co. 2 c.p.), ove vi sia fondato pericolo di reiterazione dei reati con conseguente grave ed attuale pericolo per la vita o l’incolumità fisica della persona offesa. In caso di reato procedibile a querela di parte, la misura potrà essere disposta solo ove la querela venga proposta anche oralmente, dandone atto nel relativo verbale;
13) di particolare interesse l’inserimento della lettera a-bis) al co. 1 dell’art. 132 bis disp. att. c.p.p., che garantisce assoluta priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi ai reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo;
14) permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica: attraverso l’introduzione dell’art. 18 bis al d.lgs. n. 286/98 si prevede la possibilità che se nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583 bis, 605, 609 bis e 612 bis c.p. o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 c.p.p., commessi sul territorio nazionale nell’ambito di violenza domestica, vengano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, proprio in conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o a causa delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il Questore – con il parere favorevole dell’autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest’ultima – rilasci un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, co. 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Le nuove disposizioni prevedono, inoltre, che nei confronti dello straniero condannato con sentenza anche non definitiva, inclusa quella emessa a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti sopra indicati, commessi in ambito di violenza domestica, possa essere disposta la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dal territorio nazionale;
15) Piano antiviolenza: il nuovo testo dell’art. 5 prevede che il Ministro per le Pari Opportunità elabori il “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, tra le cui finalità – indicate dal successivo co. 2 – alla lettera e) figura anche quella di “garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere e di stalking”.

A tale ultimo proposito, l’ANFP auspica con forza e convinzione che una particolare attenzione venga riservata proprio alla formazione del personale della Polizia di Stato. Come, infatti, si è avuta occasione di evidenziare nel corpo della lettera inviata nello scorso mese di maggio ai Presidenti di Camera e Senato, oltre che ai Ministri dell’Interno e per le Pari Opportunità, si tratta di un tema di valenza strategica al fine di evitare che siano trascurati – spesso con conseguenze gravissime se non addirittura irreparabili – tutti gli elementi che, sin dall’inizio, devono per contro essere interpretati come indici rivelatori di forme di violenza che, benché a volte ancora latenti, sono comunque meritevoli di azione ed intervento tempestivi. Del resto, nella maggior parte dei casi, il personale delle forze dell’ordine rappresenta il primo interlocutore della vittima del reato ed ha, quindi, il delicatissimo compito di instaurare un corretto rapporto con la persona offesa, conquistandone la fiducia, informandola adeguatamente, aiutandola a rivelare circostanze dolorosissime e difficili da trasmettere a terzi, guidandola verso un cammino che per quanto liberatorio, è comunque evidentemente lacerante, incerto e tortuoso.
L’adeguata formazione degli operatori impegnati in questo particolare settore investigativo (che dovrebbe essere oggetto di specifiche campagne informative verso la collettività) garantirebbe la disponibilità di personale qualificato in tutti i presidi di polizia presenti sul territorio, evitando – tra l’altro – di penalizzare le piccole realtà che raramente dispongono di sezioni specializzate. Le vittime avrebbero, quindi, la certezza di poter contare sin dall’inizio su personale esperto, in grado di provvedere ad una puntuale ed esaustiva ricezione della denuncia (presupposto imprescindibile per il proficuo avvio delle attività di indagine) e di fornire l’assistenza e le informazioni necessarie.
Il contrasto alla violenza di genere richiede senza alcun dubbio un approccio globale ed integrato, che – oltre a fornire, in prima istanza, alle vittime del reato strumenti efficaci in termini di assistenza psicologica e materiale – sia in grado di valorizzare concretamente tutte le istituzioni coinvolte.
Cogliamo l’occasione per sottolineare come l’investimento sulla professionalità e sulla formazione del personale delle forze dell’ordine rappresenti un investimento a sicuro vantaggio della sicurezza, della civiltà e della democrazia del nostro Paese.

Il Vice Segretario Nazionale Vicario
Dott.ssa Lorena LA SPINA

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