Signor Capo della Polizia,
è ormai da tempo intervenuta la Legge di Stabilità del 23 dicembre 2014 n.190 che ha sancito lo “scongelamento” degli effetti del cd “blocco economico” degli anni 2011/2014 che avevano riguardato vari istituti, tra cui anche le progressioni di carriera ed il trattamento economico dirigenziale per il personale dirigente e direttivo che ne aveva maturato i previsti requisiti, posto poi in quiescenza durante lo stesso quadriennio unitamente ad altro personale di diversi ruoli interessato ad analoghi incrementi di carattere economico che erano stati maturati ma parimenti “congelati”.
Tale categoria di personale che ha gestito in servizio, ad ogni livello, delicate funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, ora, nella posizione di quiescenza, si trova di fronte ad una perdurante, grave e paradossale sperequazione di trattamento rispetto ai colleghi rimasti in servizio, per i quali è già stato applicato lo “scongelamento” dei trattamenti economici spettanti.
Al riguardo è dato rilevare che l’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell’Interno, in data 26 febbraio 2016, con l’acclusa nota diretta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva preso atto delle legittime aspettative del personale del Comparto Sicurezza/Difesa in analoga posizione e richiesto un parere circa la proposta di un emendamento normativo che riconoscesse il valore degli incrementi economici maturati dal 2011 al 2014. Ciò, al fine di “sterilizzare gli effetti pensionistici del blocco retributivo” durante il citato periodo ed evitare che il suo carattere temporaneo si rifletta invece in modo permanente sul predetto personale, con lesione di diritti costituzionalmente protetti ed inevitabile, rilevante contenzioso.
Malgrado ciò, persiste una situazione di stallo, sebbene sia stato anche espresso illo tempore (29.12.2010) il favorevole parere del Ministero del Lavoro (che era stato investito in merito proprio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sollecitato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota del 7.12.2010), pur con riferimento alla riliquidazione del trattamento pensionistico/previdenziale, al termine del blocco economico, dei nostri circa trenta dirigenti generali promossi ex legge 266/2005 il giorno antecedente la cessazione dal servizio nel corso del citato “blocco”; parere che coerentemente può valere parimenti per qualsiasi altra forma di istituto economico “congelato” nel quadriennio in questione.
Peraltro, a sostegno dell’auspicata definizione della materia sono altresì intervenuti sia la Corte dei Conti, quale competente organo giurisdizionale in materia pensionistica, sia il TAR del Lazio, che hanno accolto di recente i ricorsi proposti rispettivamente da due dei predetti dirigenti generali, e riconosciuto i benefici economici legati alla promozione sin dalla sua data di decorrenza. Infatti, la sentenza nr. 652/2016 del 19 settembre 2016 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha sancito, in buona sostanza, che il decreto 78/2010 “riguarda solo le posizioni del personale in servizio” e che pertanto lo stesso non doveva essere applicato alla citata promozione poiché rilevante ai soli fini pensionistici. Ancor più esplicitamente il TAR Lazio – Sezione Prima ter, che con la sentenza nr. 2024 del 6 febbraio 2017 ha precisato che il congelamento del trattamento economico voluto dal decreto 78/’10, “riferito solamente agli anni specificamente individuati – 2011, 2012 e 2013, (poi anche il 2014) – non può che riguardare unicamente gli effetti economici delle promozioni ordinarie che avvengono secondo una valutazione discrezionale dell’Amministrazione e non quelle ex lege, come la promozione a dirigente generale prevista dall’art. 1, comma 260, lett. b) della legge nr. 266/’05 (pur se successivamente abrogata nel gennaio 2015).
Parimenti tutti i benefici economici previsti per legge, come ad es. il trattamento economico della qualifica superiore legato al compimento di una certa anzianità di servizio, non sarebbero dovuti rientrare nel congelamento, rimasto tale per i nostri funzionari malgrado il termine del “blocco”, con danno economico illimitato nel tempo e per tale motivo, contrario ad uno dei principi ribaditi di recente dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154/2014.
Per quanto sopra rappresentato, si prega la S.V. di intervenire affinchè venga data soluzione all’intera problematica in esame riconoscendo le legittime aspettative di ordine economico a tutto il personale posto in quiescenza negli anni 2011/2014.
Enzo Marco Letizia