PREMESSA
Dopo un’ampia discussione sulla condizione del funzionario di polizia stretto tra le esigenze di garantire i servizi e la cronica mancanza di uomini e mezzi, costretto a ritmi insostenibili in cui il concentrarsi di incarichi e d’impegni moltiplica il rischio professionale ed incide direttamente sulla stessa qualità della vita del funzionario a fronte di un compenso economico che non lo ripaga per tutti i sacrifici che affronta.
In un contesto disorganizzato e debole di tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresa la nostra, si ha la netta sensazione che il Funzionario di Polizia sia solo un parafulmine sul quale scaricare responsabilità nel caso in cui “qualche cosa vada storto”.
Per affrontare al meglio le criticità delle condizioni di lavoro e tutelare la dignità del Funzionario di Polizia
DELIBERA
La costituzione di gruppi di lavoro in tema di: contratto, previdenza, stipendi e trattamento economico, trasferimenti ed alloggi, comunicazione social, questioni tecniche e sanitarie, incontri e manifestazioni pubbliche, le cui attività sono funzionali per rappresentare con maggiore efficacia le aspettative della dirigenza di Polizia, sia dei funzionari ordinari che dei ruoli dei tecnici e medici, nel confronto con i vertici dell’Amministrazione, con i gruppi parlamentari e con gli esponenti di Governo.
CONCLUDE
Che è prioritario impegnarsi:
- per sollecitare la ripresa dei lavori per il contratto della Dirigenza di polizia, con la richiesta di ulteriori fondi, per valorizzare la nostra professione attraverso un meccanismo virtuoso teso a riconoscere sia le responsabilità della nostra funzione sia i sacrifici connessi agli onerosi impegni quotidiani in un contesto caratterizzato da una continua emergenza, sulla base della nostra piattaforma contrattuale;
- per affrontare e risolvere la questione del comma 5 dell’art. 46 del decreto sul riordino disapplicato fino al 2023, in quanto va definitivamente sancito che il finanziamento dell’area negoziale, relativo alla disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi, non venga attuato con parte delle risorse destinate alla rivalutazione annuale del trattamento economico, in base al c.d. indice ISTAT.;
- per l’applicazione del coefficiente di trasformazione pensionistico previsto per i 65 ed i 67 anni nel pubblico impiego, al fine di garantire la nostra specificità ex art. 19 della legge 2010 nr. 183. Infatti, occorre sanare la penalizzazione pensionistica per tutti coloro che sono collocati in quiescenza al raggiungimento del limite ordinamentale che è inferiore rispetto al personale del pubblico e privato impiego, poiché si vede applicato, nel calcolo della pensione, un coefficiente di trasformazione riferito a quello degli altri dipendenti che vanno in pensione prima dei 65 anni, come se fosse una scelta il collocamento in quiescenza e non un obbligo di legge;
- per la corresponsione ai 23 anni di servizio nel ruolo delle relative classi stipendiali eliminando il differimento del loro pagamento ai 25 anni di servizio nel ruolo, infatti sono particolarmente penalizzati ai fini pensionistici coloro che sono collocati in quiescenza, per raggiunti limiti di età, tra il ventitreesimo anno ed il venticinquesimo anno di servizio nel ruolo;
- per l’adeguamento al valore di mercato del rimborso del canone mensile corrisposto per l’affitto di un appartamento in caso di trasferimento d’ufficio;
- per il pagamento degli incentivi tecnici agli aventi diritto ed estensione degli stessi al personale dirigente.
Roma, 18 settembre 2023
DOCUMENTO CONCLUSIVO