VALORIZZARE LA FUNZIONE DEL QUESTORE

Nel decreto sulla sicurezza urbana occorre definire meglio il momento tecnico attuativo della funzione di pubblica sicurezza rispetto all’altro di indirizzo politico amministrativo, poiché vi è il rischio di generare un vulnus a quel principio oramai fondante della giusta separazione tra attività di indirizzo rispetto a quella più strettamente di gestione tecnica ed amministrativa che oggi caratterizza fortemente l’intero impianto normativo del nostro ordinamento in tema di legislazione di pubblica sicurezza.

Pertanto una dequotazione della figura del Questore mal si inquadra nell’armonia generale dei principi cardine di una moderna amministrazione che voglia caratterizzarsi per efficienza ed efficacia, proprio nel momento della fase attuativa della funzione, che si colloca appunto tra il momento dei presupposti di legittimità e quello altrettanto non meno importante della fase di verifica e di controllo dell’attività amministrativa di stretta necessaria pertinenza degli organi politici.

Eppure, la rivalutazione e la migliore declinazione della predetta Autorità Provinciale tecnico operativa di coordinamento delle forze di polizia si potrebbe avere con pochissimi inserimenti nel testo de qua, allorché laddove all’ art. 7 del decreto legge in esame non venga appunto prevista, nell’ambito degli accordi e dei patti di cui agli art. 3 e 5 ove sono individuati “specifici obbiettivi per l’ incremento dei servizi di controllo del territorio” l’esplicita partecipazione a monte del Questore a quei patti per la sicurezza ove tali misure vengono definitive e programmate, ossia di quella autorità tecnica che quei servizi poi è chiamata a disporre. Ragioni di logica non fanno, infatti, comprendere come in sede di definizione e di predisposizione di quei patti si possa rinunciare ad una figura tecnica così importante dal punto di vista conoscitivo, attuativo.

Analoga motivazione vale per il “comitato metropolitano” di cui all’ art. 6 che in effetti non a caso si richiama all’ omologo Comitato provinciale per l’ ordine e la sicurezza pubblica, laddove la partecipazione del Questore non è prevista direttamente dalla norma ma come mera eventualità poiché si dispone che momento al predetto tavolo “possono altresì essere invitati a partecipare soggetti pubblici o privati dell’ambito territoriale interessato”. E’ nostra convinzione di questa Associazione, invece, che la partecipazione dell’Autorità tecnica provinciale di pubblica sicurezza non possa che essere tra quelle dei componenti di diritto anche del comitato metropolitano.
E la stessa logica da ultimo potrebbe riguardare la stesura del successivo art. 11 del decreto in esame, laddove una volta prevista la competenza del Prefetto in sede di valutazione ed assicurazione, anche secondo priorità, del concorso della forza pubblica nella fase di esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di sfratto e di rilascio di immobili abusivamente occupati “sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”, non possa poi meglio esplicitarsi come poi “le modalità strettamente esecutive” di quei provvedimenti, anche alla luce delle linee di indirizzo del prefetto, siano poi di competenza esclusiva dell’autorità tecnica di polizia e quindi del questore attraverso l’inserimento nel testo di uno specifico comma al riguardo.

DECRETO SICUREZZA URBANA: INCONTRO CON IL MINISTRO MINNITI