Disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (C. 4310).

Roma, 6 marzo 2017

CRITICITA’ ALL’ARTICOLO 11

All’art. 11 del presente decreto legge che regola la definizione degli interventi della forza pubblica in materia di occupazioni arbitrarie di immobili si attribuisce al Prefetto il potere di emanare specifiche disposizioni per l’esecuzione dei necessari interventi. Al riguardo si osserva che la legge 121/81, riserva al Questore il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, pertanto è evidente che riferendo la disciplina dell’esecuzione degli interventi in questo ambito si incide direttamente nei servizi di ordine pubblico che ai sensi dell’art. 14 della legge 121/81 sono di competenza del Questore, poiché quest’ultimo è autorità provinciale di pubblica sicurezza a livello tecnico-operativo.

Con il comma 2 dell’art 1 se non modificato si altera l’equilibrio tra le due attività civili di pubblica sicurezza attribuendo al Prefetto funzioni tecniche, mentre nella legge 121/81 ai sensi del dell’art. 13 esso ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Provincia e sovrintende l’attuazione delle direttive emanate in materia.

Si verrebbe così a comprimere la funzione dell’Autorità Tecnica di Pubblica Sicurezza affidata al Questore che si caratterizza da un elevato grado di flessibilità connessa alle mutevoli e continue evoluzioni delle condizioni tecnico operative in cui si concretizzano i rischi di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché per l’incolumità e la salute pubblica dei cittadini. Pertanto l’attività tecnico-operativa non può essere irrigidita da disposizioni predeterminate ma solo regolata da direttive che vanno attuate in una complessa realtà multiforme in continua evoluzione ove viene impiegata da parte del Questore la forza pubblica e le altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

Se è infatti preminente il ruolo del Prefetto quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza per la quale egli dispone, appunto, della forza pubblica (ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza) giusto quanto previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge n. 121/1981 e, da ultimo dal d.lgs n. 152 del 13 maggio 1991, sovrintendendo all’attuazione delle direttive emanate al riguardo dal Ministro dell’Interno, Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza e raccordandosi, se necessario, con il Prefetto preposto nel capoluogo di regione, è altrettanto evidente come la successiva direzione e coordinamento tecnico di questa stessa forza pubblica debba necessariamente rimanere di esclusiva spettanza del Questore, pena l’eterna confusione ed indebita ingerenza tra funzione di indirizzo (vuoi pure politico-amministrativa) e funzione di gestione.

Intromissioni ed ingerenze che si sono d’altro canto volute espungere dal sistema proprio ai fini del pieno raggiungimento dei principi di buona amministrazione. Ed è inutile negare come la funzione del Prefetto, a metà del guado tra politica ed amministrazione, sia di fatto molto più legata alla prima che non alla seconda: e dunque una funzione molto più coerentemente legata a quella di indirizzo e controllo che non alla gestione in senso tecnico.
Ma se questo è l’attuale ruolo del Prefetto, la cui funzione è stata normativamente rafforzata, un discorso assai diverso è da farsi, invece, per la figura del Questore che viene a rappresentare il momento meramente amministrativo e che deve rispondere ai principi di buona, efficiente ed efficace amministrazione.

Anche a quest’ultima, a ben vedere, il legislatore ha attribuito, parimenti, la funzione di Autorità provinciale di pubblica sicurezza istituendo per tal via un rapporto basato su due sfere di competenze distinte (e che debbono rimanere distinte), che escludono reciprocamente la possibilità, in via ordinaria, di reciproche interferenze.

Se al Prefetto sono infatti rimesse le funzioni proprie della gestione politico amministrativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, al secondo sono attribuite funzioni tecniche amministrative di tutti quei servizi che sono connessi all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Più precisamente nella figura del Questore, giusto l’art. 14 della legge n. 121/1981, si esprime il momento prettamente amministrativo ed attuativo della funzione, quello che si colloca principalmente sul piano tecnico-operativo e che si dovrebbe estrinsecare nell’impiego, nella direzione e nel coordinamento delle forze di polizia sul campo.

Dunque un momento logico ed attuativo che si colloca fra il giudizio di legittimità e la fase attuativa dell’efficacia. Ed è proprio in quanto connessa alla funzione di Autorità di Pubblica Sicurezza che l’ordinamento rimette al Questore uno specifico potere di ordinanza giusto quanto previsto dall’art. 17, comma 2, della legge di P.S. Detto potere, per quanto concerne i servizi di ordine e sicurezza pubblica, risulta poi disciplinato dall’art. 37 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 e si traduce nelle prescrizioni e disposizioni operative dirette a tutte le forze di polizia ed agli altri uffici, amministrazioni locali, ed enti che, a vario titolo, risultano coinvolti nella gestione della manifestazione in vista del loro coordinamento e la conseguente organizzazione dei servizi.

Al Questore, ai sensi dell’art. 14 della legge 1 aprile 1981, n. 121, rimane in definitiva la direzione, la responsabilità ed il coordinamento a livello tecnico operativo dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’impiego, a tal fine, della forza pubblica e delle altre forze eventualmente messe a sua disposizione.

Quanto detto vale anche e soprattutto per l’annosa questione circa il ricorso e l’impiego delle forze di polizia sul territorio o per il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana. Questione tanto annosa che non sono mancate note di censura, anche costituzionale, su quelle norme regionali che si spingevano in materia di sicurezza fino al punto di prevedere il diretto ricorso o impiego delle forze di polizia da parte dei sindaci e che è stata oggetto di non poche controversie che hanno riguardato anche l’art. 8 della legge n. 217/2010 (c.d. terzo pacchetto sicurezza).

Si tratta di una funzione, quella del Questore e del relativo “Tavolo tecnico”, che non può più essere lasciata ad iniziative estemporanee, ma che dovrebbe trovare un puntuale riferimento nella legge, senza per questo svilire l’autonomia tecnica ed organizzativa degli altri soggetti o interlocutori, proprio in quello spirito di leale collaborazione che sono chiamati a svolgere non soltanto lo Stato-amministrazione e le sue articolazioni periferiche, ma anche gli altri soggetti dell’ordinamento, quale espressione di autonomia politica ed amministrativa.

Da ricordare, poi, che mentre le due autorità provinciali di pubblica sicurezza rivestono funzioni attinenti la direzione e la responsabilità dei servizi di polizia, e possono quindi emanare a tal riguardo tutti quei provvedimenti quali ordinanze, ordini e decreti, ovvero rilasciare autorizzazioni e licenze (artt. 2 e 4 TULPS), così non è per i meri ufficiali di P.S., i quali hanno il solo potere di dirigere i servizi di ordine pubblico eseguendo gli ordini dell’autorità tecnica contenuti in un’apposita ordinanza loro diretta intuitu personae, ovvero di dirimere, a richiesta delle parti, i privati dissidi.

Lo svolgimento di una funzione tecnica di gestione e coordinamento da parte del Questore quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, il conseguente disimpegno dei servizi di ordine pubblico da parte degli ufficiali di P.S. scelti di volta in volta da parte della medesima autorità tecnica per il tramite di una specifica ordinanza, starebbero, quindi, a significare un momento assai importante di una corretta gestione amministrativa della funzione di polizia di sicurezza che deve godere, proprio per il suo corretto svolgimento, di quella necessaria discrezionalità amministrativa di natura tecnica che appare assolutamente irrinunciabile. Non è un caso, come di recente affermato dallo stesso Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, a proposito della gestione dei servizi di ordine pubblico in occasione dei grandi eventi, che “nell’ambito della globale attività posta in essere per la tutela dell’ordine pubblico (…) assume fondamentale importanza una efficace e determinata azione di coordinamento da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, ciascuna nell’ambito del proprio livello di responsabilità, istituzionale – amministrativa generale quella del Prefetto e tecnico/operativa quella del Questore, secondo anche le linee tracciate dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 12 febbraio 2001”.

E si comprende bene come l’esperienza di detto modello relazionale intersoggettivo non possa allora essere lasciata alla sola gestione dei “grandi eventi”, ma debba essere mutuata anche negli ordinari rapporti sul territorio tra tutte le componenti che sono chiamate, direttamente o indirettamente, a concorrere ad attuare quei servizi volti a garantire una serena convivenza civile, sia nell’ambito della sicurezza pubblica, così come nell’ambito della sicurezza urbana.

Pertanto, alla stabilità di una funzione consultiva vincolata per legge, la cui attività si pone come prodromica alle scelte operative, si pone de iure condendo la necessità di un’apertura legislativa a tali modelli di coordinamento operativo in seno ai tavoli tecnici che, presieduti dall’autorità tecnica di polizia, titolare di specifico potere di ordinanza, eliminerebbe eventuali sfaldature, disarticolazioni, inutili sovrapposizioni e lesioni di ambiti di competenza riservati. Come dire l’ineludibile passaggio in materia dalla mera direttiva alla previsione di legge. Più che un auspicio, una vera e propria necessità.