Come da noi auspicato con lettera al Capo della Polizia del 13 marzo scorso, il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 all’art. 87, sesto comma, ha previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza e fuori dai casi di cui all’art. 19 comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione a rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità, il personale dei Comparti Sicurezza e Difesa può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione al rischio, attraverso provvedimenti dei responsabili di livello dirigenziale degli uffici e dei reparti di appartenenza, adottati secondo le specifiche disposizioni delle amministrazioni. Tale periodo è equiparato agli effetti economici, previdenziali, al servizio prestato e non è computabile ai fini dei giorni di congedo straordinario.
Si tratta di una disposizione volta a consentire l’impiego flessibile delle risorse umane in ragione delle necessità connesse all’attuale situazione emergenziale.
In tal modo, infatti, viene fornita la possibilità di una programmazione di tipo eccezionale dei turni di lavoro del personale, consentendo anche di far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi carenze di personale disponibile negli uffici, connesse alla diffusione del contagio. In tal modo si tutelano anche coloro che svolgono compiti operativi per i quali non si configura la possibilità di operare in “lavoro agile”.
Roma, 18 marzo 2020
Enzo Marco Letizia