Al Signor Presidente del Consiglio
Prof. Giuseppe Conte
Al Signor Ministro dell’Interno
Pref. Luciana Lamorgese
e, p.c.
Al Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pref. Franco Gabrielli
Nell’apprezzare l’impegno del nuovo Governo a reperire nuove risorse per consentire di affrontare le questioni ancora non risolte in tema di revisione di tutti i ruoli del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, nonché considerata la complessa articolazione del medesimo Comparto, in cui il gioco dei vari interessi legittimi non sempre convergenti non può essere causa di penalizzazione per il personale della Polizia di Stato, siamo convinti che l’ulteriore finanziamento possa sanare quei profili di equiordinazione economico-previdenziale che vede tra le altre problematiche irrisolte anche quella dei Dirigenti di Polizia che sono penalizzati rispetto ai gradi e le qualifiche equiparate delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze Armate.
La prima criticità concerne il riconoscimento ai fini pensionistici sia del corso quadriennale e sia del corso di laurea. Al riguardo, il legislatore ha previsto alcune norme di salvaguardia economico-previdenziale. Infatti in virtù del combinato disposto dell’art. 1860 del Decreto Legislativo n.66/2010, con l’art. 32 del DPR n.1092/1973, nei confronti degli ufficiali, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano ai fini pensionistici gli anni legali dei relativi corsi, senza riscatto. La ratio è semplice: tale modalità di assunzione comporta un risparmio per i corpi militari nella formazione dei propri ufficiali, ma determina un innalzamento dell’età anagrafica per l’immissione nei ruoli di detto personale, con degli effetti negativi ai fini pensionistici, in quanto per evidenti ragioni connesse all’efficienza psico-fisica, viene posto il limite ordinamentale di 60 anni per il collocamento in pensione.
Pertanto, per assicurare lo stesso trattamento economico ai fini pensionistici tra l’ufficiale di accademia e l’ufficiale per la cui assunzione è richiesto il diploma di laurea, è stata prevista la computabilità dei relativi corsi di laurea ai fini previdenziali. La posizione dei funzionari di Polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) è speculare a quella degli ufficiali non di accademia. Per quanto sopra esposto, è di tutta evidenza che i Funzionari percepiranno pensioni più magre rispetto agli ufficiali del Comparto Sicurezza e Difesa. E, perciò, costituisce una disparità di trattamento da sanare.
Altra sperequazione economico-stipendiale da correggere è quella tra i funzionari di Polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) con 23 anni di servizio nel ruolo, e gli ufficiali non di Accademia per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea. Infatti, ai Maggiori, ai Tenenti Colonnelli ed ai Colonnelli, assunti nel modo sopracitato, al compimento del 23° anno di servizio nel ruolo, è attribuita la stessa retribuzione del Generale di Brigata, più le classi maturate in base agli anni di servizio.
La ratio di questo trattamento è la stessa che riconosce ai fini pensionistici a tale tipologia di ufficiali, la laurea senza riscatto come sopra illustrato.
Invece ai Vice Questori Aggiunti, ai Vice Questori ed ai Primi Dirigenti, che hanno una posizione assolutamente speculare ai citati ufficiali non d’Accademia, pur essendo immessi nei ruoli dei funzionari di Polizia con il possesso della laurea e nominati direttamente Commissari, al compimento del 23° anno di servizio, è riconosciuto il solo stipendio da Dirigente Superiore, mentre le classi stipendiali verranno corrisposte al maturare del 25° anno di servizio nel ruolo.
Inoltre, la categoria è, e lo sarà ancora per un lungo tempo, interessata dalla cosiddetta “bomba anagrafica” dovuta agli errori di programmazione che hanno caratterizzato la politica delle assunzioni dell’Amministrazione tra la metà degli anni 80 fino al termine degli anni 90, che hanno determinato un vero e proprio “ingorgo” nello sviluppo armonico della progressione in carriera che ne ha prodotto serie ripercussioni sulla motivazione complessiva dell’intera categoria.
Perciò, è insufficiente il recupero di solo 30 unità di posti di funzione degli 81 da Primo Dirigente tagliati con il DL 95/2017.
E’ evidente che per far defluire nel modo più rapido possibile l’ingorgo nelle promozioni a Primo Dirigente, sia necessario eliminare il taglio introdotto nel maggio 2017, riportando l’organico della qualifica da 628 a 709 unità.
Riteniamo, altresì, necessario, sempre in tema di progressione di carriera che sia funzionale eliminare sia il limite dei 17 anni di anzianità nel ruolo per la promozione a Primo Dirigente, che quello dei 5 anni in quest’ultima qualifica per la promozione a Dirigente Superiore.
Inoltre, nel convincimento che l’armonizzazione delle qualifiche contribuisce sia a rafforzare il sentimento identitario per l’Istituzione, sia al consolidamento interno delle varie componenti della Polizia di Stato, richiediamo la modifica del nome delle qualifiche neo dirigenziali dei ruoli tecnico-scientifico e medico, rispettivamente da Direttore Tecnico Capo e Direttore Tecnico Superiore in Vice Questore Aggiunto Tecnico e Vice Questore Tecnico nonché da Medico Capo e Medico Superiore in Vice Questore Aggiunto Medico e Vice Questore Medico.
Oltre ad essere convinti che la promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto avvenga entro 5 anni e 6 mesi come era previsto dalla normativa ante riordino, siamo persuasi che i prossimi provvedimenti correttivi siano l’occasione per ricomprendere anche i Commissari Capo del ruolo ordinario ed i Commissari Capo tecnico dei ruoli tecnico-scientifico e dei medici tra le qualifiche dirigenziali per impedire l’appiattimento degli stessi verso il basso. Infatti, essi sono vincitori di un concorso che richiede il possesso della laurea magistrale o specialistica, requisito che in altre Amministrazioni, come per esempio quella dei Prefettizi, dei Diplomatici e dei Direttori degli Istituti Penitenziari e più in generale nel pubblico impiego, consente l’accesso diretto ad una carriera dirigenziale. Ciò determina per i funzionari della Polizia di Stato, che accedono al ruolo mediante concorso pubblico, un trascinamento verso stipendi e funzioni non dirigenziali, con una conseguente penalizzazione accentuata dal fatto che l’età anagrafica media di immissione in servizio è superiore di almeno di 7/8 anni rispetto a quella degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, con effetti negativi anche sul trattamento pensionistico, basato sul sistema contributivo.
Siamo, altresì, fortemente convinti che i provvedimenti correttivi alla revisione dei ruoli in Polizia siano l’occasione per valorizzare e consolidare la proiezione dirigenziale del succitato personale. Infatti, esso rappresenta sia la classe dirigente del presente sia quella del futuro della Polizia di Stato. Sono colleghi ai quali per accedere al ruolo viene richiesto il possesso di una laurea di livello magistrale, vincere un duro concorso selettivo, superare un corso biennale, conseguire un master in scienza della sicurezza.
Da ultimo, ma non per importanza, va evidenziato che sono numerose le problematiche aperte sul trattamento economico accessorio della Dirigenza della Polizia di Stato che hanno bisogno di soluzioni in tempi brevi.
Al riguardo, è necessario sia aprire il tavolo dell’area negoziale della dirigenza sia individuare l’ulteriore finanziamento in quanto le somme oggi disponibili sono insufficienti ad assecondare esigenze ed aspettative della categoria che attende da tempo riconoscimenti e miglioramenti economici in relazione alle responsabilità di cui si fa carico per garantire la sicurezza del Paese.
Roma, 4 ottobre
Correttivo alla revisione dei ruoli Lettera 4 ottobre