OGGETTO: parere delle Commissioni riunite sul correttivo alla revisione dei ruoli della Polizia – accolte le nostre osservazioni in tema di sperequazione, trattamenti economici e pensionistici.
Ai Colleghi Funzionari
Le Commissioni Parlamentari riunite Affari Costituzionali e Difesa nell’esprimere parere favorevole al correttivo hanno accolto le nostre rivendicazioni in tema di sperequazioni ai danni della categoria dei funzionari di polizia che violano il principio di equiordinazione e dei connessi trattamenti economici rispetto ai gradi equiparati delle forze di polizia ad ordinamento militare.
Al riguardo, le Commissioni hanno chiesto al Governo di:
Avendo piena coscienza che le Commissioni hanno richiesto al Governo di valutare l’opportunità di assecondare quanto contenuto nelle loro osservazioni, tuttavia, esse hanno la capacità di indirizzare fin d’ora l’azione del Governo nell’ulteriore correttivo al Riordino, nel quale sarà possibile intervenire contestualmente sui decreti legislativi n. 94 e 95 del 2017, rispettivamente per le Forze di polizia e le Forze Armate.
Inoltre, in quest’ulteriore fase dedicata alla revisione dei ruoli sarà nostra cura riproporre in tutte le sedi amministrative, governative e parlamentari le questioni relative: alla cancellazione del taglio dell’organico dei Primi Dirigenti; alla reciprocità della partecipazione nelle Commissioni di avanzamento in carriera per il personale dirigente della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno; alla modifica del nome delle qualifiche neo dirigenziali per il personale appartenente al ruolo scientifico; alla promozione a Vice questore aggiunto non dopo sei anni di servizio nella qualifica di Commissario Capo bensì dopo 5 anni e sei mesi come avveniva con la disciplina ante riordino; alle problematiche pensionistiche per i funzionari aeronaviganti; alla questione concernente i funzionari transitati in altre amministrazioni e rientrati nei ruoli della Polizia di Stato.
Infine, rivendicheremo con forza di ricomprendere i Commissari Capo tra le qualifiche dirigenziali, poiché non solo l’esclusione appare come uno schiaffo all’unità della categoria dei funzionari ma espone questi ultimi ad un appiattimento verso il basso, nonostante siano vincitori di un concorso sempre più difficile, che richiede un titolo di studio qualificato e un percorso formativo che, in altre Pubbliche Amministrazioni, come per esempio quella dei “prefettizi”, dei diplomatici e dei direttori degli istituti penitenziari comporta il pieno riconoscimento dirigenziale delle loro funzioni (elevate e qualificate) fin dal primo giorno di immissione in ruolo.
NOTE
[1] Come da noi richiesto in sede di audizione parlamentare il 6 settembre u.s.
Riconoscimento ai fini pensionistici della laurea e del corso quadriennale
Come è noto l’età anagrafica media di immissione in servizio per i funzionari di polizia è superiore di almeno 7/8 anni rispetto a quella degli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare, con effetti negativi sul trattamento pensionistico, basato sul sistema contributivo.
Tale età è più alta poiché, per l’accesso alla carriera dei funzionari di polizia è richiesto il possesso del titolo di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico oppure, fino agli anni 90, la frequenza del corso quadriennale presso l’Istituto di Polizia, anch’esso non produttivo di effetti sul trattamento pensionistico.
Al riguardo, va evidenziato che se è differente l’età anagrafica di accesso al ruolo (27/30 rispetto ai 19/22 anni degli ufficiali) quella del pensionamento – in relazione ai peculiari e gravosi compiti – è uguale per tutto il personale delle Forze di Polizia.
Inoltre, mutatis mutandis, il ragionamento va applicato a funzionari dei ruoli tecnico-scientifico e dei medici, tanto che per gli ufficiali medici e del commissariato del Comparto Sicurezza e Difesa la relativa laurea è riconosciuta ai fini pensionistici.
In merito, va sottolineato che il legislatore ha previsto delle norme di salvaguardia economico-previdenziale. Infatti in virtù del combinato disposto dell’art. 1860 del Dl n.66/2010, con l’art. 32 del Dpr n.1092/1973, nei confronti degli ufficiali, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano ai fini pensionistici gli anni legali dei relativi corsi senza riscatto.
La ratio è semplice: tale modalità di assunzione comporta un risparmio per i corpi militari nella formazione dei propri ufficiali, ma determina un innalzamento dell’età anagrafica per l’immissione nei ruoli di detto personale, con degli effetti negativi ai fini pensionistici, in quanto per evidenti ragioni connesse all’efficienza psico-fisica, viene posto il limite ordinamentale di 60 anni per il collocamento in pensione.
Pertanto, per assicurare lo stesso trattamento economico ai fini pensionistici tra l’ufficiale di accademia e l’ufficiale per la cui assunzione è richiesto il diploma di laurea, è stata prevista la computabilità dei relativi corsi di laurea ai fini pensionistici.
La posizione dei funzionari di polizia è speculare a quella degli ufficiali non di accademia. Per quanto sopra esposto è di tutta evidenza che i Funzionari percepiranno pensioni più magre rispetto agli ufficiali del Comparto Sicurezza e Difesa. Una disparità di trattamento che il Parlamento deve sanare, nel pieno rispetto del principio di specificità di cui all’art.19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
[2] Tale richieste assorbe la rivendicazione dell’Associazione relativa alla disparità di trattamento economico al ventitreesimo anno di servizio nel ruolo, in quanto il pagamento delle classi non venivano differite nel tempo :
è altrettanto indispensabile sanare un’altra sperequazione economico- stipendiale: quella tra i funzionari di polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) con 23 anni di servizio nel ruolo, e gli ufficiali non di Accademia per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
Infatti, ai Maggiori, ai Tenenti Colonnelli ed ai Colonnelli, assunti nel modo sopracitato, al compimento del 23° anno di servizio nel ruolo, è attribuito lo stipendio del Generale di Brigata, più le classi maturate in base agli anni di servizio.
Invece, ai Vice Questori ed ai Primi Dirigenti, che hanno una posizione assolutamente speculare ai citati ufficiali non d’Accademia, pur essendo immessi nei ruoli dei funzionari di polizia con il possesso della laurea e nominati direttamente Commissari, al compimento del 23° anno di servizio è attribuito il solo stipendio da Dirigente Superiore mentre le classi stipendiali verranno corrisposte al maturare del 25° anno di servizio.
Anche in questo, è evidente la disparità di trattamento economico nella progressione stipendiale ai danni dei funzionari di polizia che viola, tra l’altro, il principio della delega nella parte in cui sancisce che vada assicurato “il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici”, ex articolo 8, comma 1, lettera A (punto 1), della legge 7 agosto 2015 n.124.
[3]Come da noi richiesto in sede di audizione parlamentare il 6 settembre u.s.
Incrementare il fondo per V.Q.A. e V.Q. e qualifiche equiparate dei funzionari tecnico-scientifici e medici, ex art. 45 comma 11 del Decreto Legislativo nr. 95/2017.
Al fine di evitare le disparità di trattamento tra vice questori aggiunti e vice questori con le equivalenti qualifiche dell’arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo della Polizia Penitenziaria si richiede l’incremento del fondo destinato alla Polizia di Stato che appare sperequato rispetto a quello destinato alle predette forze di polizia ad ordinamento civile.
Infatti per la Polizia di Stato sono stati stanziati 0,9 milioni di euro per un totale di vice questori e vice questori aggiunti di 2088 unità. Per l’Arma dei Carabinieri sono stati stanziati 1,45 milioni di euro per un totale di 1619 unità. Per il corpo della guardia di Finanza sono stati stanziati 1, 2 milioni di euro per un totale di 1378 unità. Gli effetti sperequativi tra i funzionari di polizia e gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza non hanno bisogno di ulteriori commenti.
[4] Nella correzione relativa al periodo transitorio concernente il 107° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, si è passati dai previsti due anni di durata, prescritti dal D.Lgs. 334/2000 e confermati anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 95/2017 (c.d. riordino delle carriere), ad un periodo di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di circa 19 mesi, cui fa seguito un tirocinio di circa 5 mesi, da svolgere presso i reparti di assegnazione, scelti dai frequentatori sulla base della graduatoria finale del corso.
Al superamento del corso però non conseguirebbe la promozione a Commissario Capo, così come invece espressamente previsto dall’art. 4/4° D.Lgs.334/2000, ma la conferma nella qualifica di Commissario. Si tratterebbe dunque di un intervento che va ad attuare una riforma nettamente peggiorativa per i frequentatori del 107° corso, i quali pur superando tutti gli esami, le prove, le valutazioni ed i giudizi di idoneità richiesti, e pur conseguendo il prescritto Master di II livello, si ritroverebbero a non conseguire la promozione a Commissario Capo, nonostante tale promozione sia oggi espressamente prevista dall’art.4/4° D.Lgs.334/2000.
Una tale impostazione, peraltro, riproporrebbe la problematica, già superata dal Decreto 23/03/2018, della mancata copertura durante il periodo di tirocinio dell’aspettativa speciale, ex art. 28 della L.668/1986, per i 19 frequentatori del 107° corso già provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. Dal superamento del suddetto tirocinio dipende infatti la conferma in ruolo, e la mancata copertura dell’aspettativa speciale comporta che in caso negativo questi colleghi perderebbero il posto di lavoro.
Se l’Amministrazione, ha intenzione di concentrare la durata del corso di formazione da 24 a 19 mesi, può benissimo farlo, riconoscendo quello che è attualmente previsto dalla legge: la nomina a Commissario Capo, e la normale immissione in ruolo senza alcun tirocinio. Basterebbe applicare al 107° corso una norma transitoria del tutto uguale a quella già prevista nel D.Lgs. 95/2017 per il 106° corso (art.2,n.1, lett. cc), che ha semplicemente previsto la fine anticipata del corso di due mesi circa, con conseguente anticipato conseguimento della qualifica di Commissario Capo.
Si evidenzia infine un’ulteriore considerazione di natura organizzativa che pure dovrebbe far propendere per una tale soluzione (laddove non lo fossero i suddetti evidenti motivi di equità ed opportunità).
Nel 2024-2025 è previsto un picco di pensionamenti fra i Dirigenti della Polizia di Stato, che rischia di mettere in difficoltà l’Amministrazione. E proprio nel 2025, in virtù della ritardato avvio del 107° corso Commissari, non vi sarà alcuna promozione a Vice Questore Aggiunto, attuale prima qualifica dirigenziale, in quanto ad oggi detto corso sarebbe scrutinato e promosso con decorrenza 01/01/2026, mentre il 106° corso sarebbe scrutinato e promosso con decorrenza 01/01/2024.
L’anticipata fine del corso di formazione, con conseguente conseguimento anticipato della qualifica di Commissario Capo, abbinato al riconoscimento nella fase transitoria del termine di 5 anni e 6 mesi nella promozione a V.Q.A. (come richiesto dall’A.N.F.P.), consentirebbe al 107° corso di essere promossi nella dirigenza il 01/01/2025, ed all’amministrazione di non avere un “buco”, nella progressione delle promozioni in tale qualifica.
DOCUMENTO, ACCOLTE LE NOSTRE RIVENDICAZIONI DEL 28 SETTEMBRE 2018
RELAZIONE ANFP INNANZI ALLE COMMISSIONI RIUNITE