37-cons_amministrazioneAL SIGNOR VICE CAPO VICARIO DELLA POLIZIA
Pref. Nicola Izzo

premesso

– che nella graduatoria per la promozione alla qualifica di “Dirigente Superiore” per il 2011 del personale dirigente della Polizia di Stato, al dott. Emilio Tringali è stato attribuito un punteggio complessivo di 85,5 punti, di cui soltanto 14 punti su 16 in relazione alla categoria 5° sottocategoria 5/B dei criteri predeterminati (riguardante “l’Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire”), determinando ciò il suo collocamento in posizione non utile (40° posto);

– che anche nelle graduatorie per la promozione alla qualifica di “Dirigente Superiore” degli anni 2008, 2009 e 2010, al dott. Emilio Tringali è stato ripetutamente attribuito il punteggio di 85,5 punti, di cui soltanto 14 punti su 16 in relazione alla categoria 5° sottocategoria 5/B dei criteri predeterminati, determinando ciò il suo collocamento in posizione non utile;

– che il dott. Emilio Tringali, il 1° marzo del 2005, è stato nominato “reggente della Settima Zona della Polizia di Frontiera di Palermo” per lo svolgimento di funzioni di “Dirigente Superiore” che ha svolto ininterrottamente per oltre sei anni;

– che l’incarico di reggenza, per oltre sei anni, di un posto funzione prova incontestabilmente che il dott. Emilio Tringali possiede l’“Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire” perché l’attribuzione di tali funzioni superiori da parte dell’Amministrazione è prova dell’inclinazione permanente di chi è stato chiamato a svolgerle;

– che, pertanto, l’avere attribuito al dott. Emilio Tringali, per quattro anni consecutivi, in esito alla valutazione per la progressione di carriera, lo stesso punteggio di 85,5 punti (di cui sempre e soltanto 14 punti su 16 in relazione alla categoria 5° sottocategoria 5/B dei criteri predeterminati) è in evidente contrasto con le funzioni di “Dirigente Superiore” che il dott. Emilio Tringali è stato comandato a svolgere per ben sei anni;

osserva

– che è irragionevole ed iniquo l’avere inserito il dott. Emilio Tringali, anche per l’anno 2011 e per l’ennesima volta, nella graduatoria per la nomina a “Dirigente Superiore” in posizione non utile con lo stesso punteggio che gli viene attribuito da ben 4 anni, perché di tutta evidenza che la Commissione ha totalmente ignorato gli ultimi anni di “reggenza” in un posto funzione da “Dirigente Superiore”;

– che la Commissione ha agito in contrasto con i criteri predeterminati, violandoli palesemente, con l’apparente intento di espellere immotivatamente il dott. Emilio Tringali costringendolo al pensionamento con decorrenza 1° luglio 2011, nonostante l’impegno da questi profuso e da chiunque riconosciutogli;

– che nella determina che stabilisce i criteri di valutazione per il 2010-2012, è espressamente sancito, da un lato, che la Commissione “..deve altresì tenere conto degli incarichi e dei servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio” e, d’altro lato, che nel valutare i titoli (anche quelli relativi all’attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire) deve fare riferimento ai servizi dell’ultimo quinquennio;

– che nella riunione del 16/5/2011, benché la Commissione per la progressione di carriera avesse ulteriormente precisato e determinato i criteri di scrutinio sancendo, per quanto attiene la valutazione della attitudine a svolgere le funzioni da conferire (sottocategoria 5/B), quali dovessero essere gli elementi da tenere in considerazione, elencandoli espressamente in capitoli (2) e lettere [da a) ad l)], la stessa Commissione ha disatteso tali criteri perché, per ciò che attiene lo scrutinio del dott. Emilio Tringali, non ha tenuto in alcun conto gli elementi b), c), d), e), f), g) ed h) che, considerati i numerosi anni di “reggenza” in un posto funzione da “Dirigente Superiore” al quale è stato comandato, determinano senz’altro il diritto del dott. Emilio Tringali al punteggio massimo di 16 punti su 16 per la sottocategoria 5/B perché adeguato e proporzionale al periodo di 6 anni durante il quale è stato comandato a svolgere il detto incarico che dimostra la massima “attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire”;

chiede

che, nell’esercizio del potere di autotutela finalizzato a riportate legalità all’azione amministrativa, l’Amministrazione provveda al riesame dello scrutinio del dott. Emilio Tringali, valutando esattamente il suo curriculum lavorativo ed, in particolare, il servizio svolto encomiabilmente ed ininterrottamente per 6 anni (dal 2005 al 30/6/2011) di “reggente” della “VII Zona della Polizia di Frontiera di Palermo” (funzioni corrispondenti alla qualifica di “Dirigente Superiore”) che dimostrano una inconfutabile ed esemplare “Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire”; ed attribuendogli, con riferimento alla categoria 5°-5/B dei criteri di valutazione, il punteggio massimo di 16 su 16 o quell’altro punteggio che gli consenta di essere inserito in posizione utile nella graduatoria per la promozione alla qualifica di “Dirigente Superiore” della Polizia di Stato, con decorrenza 1° gennaio 2011.

Si confida nell’accoglimento della superiore istanza.

Enzo Marco Letizia

LETTERA AL VICE CAPO POLIZIA PREF. IZZO AUTOTUTELA TRINGALI