Oggetto: Codice degli appalti – criticità per la dirigenza

 

Illustre Signor Capo della Polizia,

il primo luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, disciplinato dal Decreto legislativo n° 36 del 31 marzo 2023, con l’intento di semplificare e rendere più efficace il sistema di acquisto di beni e servizi e la realizzazione di opere e progetti da parte della P.A.

Come è noto, le attività connesse alla preparazione dei capitolati tecnici, alla stesura dei bandi di gara fino all’espletamento dei collaudi delle relative forniture, richiedono un’accurata conoscenza della materia ed una elevata professionalità. Al riguardo, nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, numerosi colleghi sono impegnati quotidianamente nei diversi settori di supporto logistico, quali ad esempio la telematica, l’informatica, la motorizzazione e le infrastrutture per garantire l’efficienza dei servizi di polizia: dal controllo del territorio ai rilievi della scientifica, fino al monitoraggio della rete per la sicurezza cibernetica.

L’art. 45 del citato nuovo codice degli appalti, regola gli incentivi per le funzioni tecniche, svolte nell’ambito delle attività connesse agli appalti pubblici, al fine di accrescere le competenze e le professionalità interne alle amministrazioni. In merito, nella G.U. del 19 giugno 2023, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno concernente il regolamento per la ripartizione degli incentivi al personale dell’amministrazione dell’interno. Il provvedimento, atteso da tempo, dà attuazione alla disciplina delle somme destinate a remunerare, come incentivo, il personale con qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla conclusione di appalti, lavori, servizi e forniture. Al riguardo si evidenzia l’irragionevole esclusione della dirigenza di polizia dall’attribuzione di tali incentivi, nonostante che la retribuzione di quest’ultima non sia equiparabile alla dirigenza del pubblico impiego. Inoltre, è bene chiarire che nell’attività quotidiana, è proprio il personale con qualifica dirigenziale – sia tecnico o medico che ordinario – a curare e garantire tutte quelle funzioni per cui sono stati previsti gli incentivi economici.

Alla dirigenza di Polizia, è mancato il riconoscimento della propria specificità ai fini della tutela economica, come espresso dall’art. 19 della legge 183 del 4 novembre 2010; principio che non è stato tenuto in debito conto nella stesura del nuovo codice degli appalti, il cui effetto risulta paradossale. Infatti, gli incentivi sono corrisposti dal dirigente che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L’emolumento, complessivamente maturato nel corso dell’anno di competenza, non può superare il trattamento economico annuo lordo del dipendente stesso. Per cui, nei fatti, il personale con qualifica non dirigenziale percepirebbe, in settori strategici, una retribuzione superiore a quella del Vice Questore Aggiunto, Vice Questore, Direttore Tecnico Capo, Direttore Tecnico Superiore, Medico Capo e del Medico Superiore, simile o addirittura maggiore a quella di un Primo Dirigente.
Si determina, così, un vulnus nei trattamenti economici, poiché chi riveste le maggiori responsabilità di natura dirigenziale, percepirebbe un compenso inferiore, rispetto al restante personale.
Per quanto sopra esposto, si richiede un Vostro autorevole intervento presso gli organi politici affinché, attraverso il riconoscimento della specificità, vengano rimosse le cause che penalizzano la dirigenza di Polizia in tema di appalti.

Roma, 27 settembre 2023

LETTERA AL CAPO 27 SETTEMBRE 2023