Tra le prescrizoni contenute nel decreto legislativo del 29 maggio 2017, n, 95 si richiama l’articolo 45, comma 16 che innotivamente ha previsto: “… i periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono computabili nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera”.