192-2inpsSi illustrano le principali novità introdotte dalla citata legge:

Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave.

Non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. la sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento altrenativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile.

Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza.

Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.

Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.

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CIRCOLARE N. 45 PERMESSI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’