fase dell’iniziativa
1. istanza di parte, trasmessa per via gerarchica e/o funzionale e corroborata dalla documentazione all’uopo necessaria (provvedimenti e/o sentenze che escludono la responsabilità penale dell’istante nel caso dell’articolo 18 oppure anche sentenze penali di condanna per reato colposo nel caso dell’articolo 32, nonché progetto di parcelle del difensore);
2. parere dettagliato dell’Ufficio di appartenenza dell’interessato, che dovrà raccogliere anche quello dell’Ufficio del luogo di verificazione dei fatti-reato che hanno dato la stura al procedimento, nel caso in cui siano diversi: detto parere riveste, infatti, fondamentale rilevanza ai fini dell’istruttoria, ragion per cui dovrà contenere, sulla base degli atti, un’attenta e ponderata descrizione dei fatti, da cui possa evincersi, in modo chiaro, la “connessione” con l’espletamento del servizio d’istituto e/o con l’assolvimento degli obblighi d’ufficio;
fase istruttoria
1. verifica preliminare dell’istanza e della documentazione allegata, con particolare riguardo a quella giudiziaria ed a quella redatta dai difensori;
2. eventuale nuova richiesta di integrazione documentale, in ipotesi di incompletezza della documentazione allegata alla domanda;
3. disamina della sussistenza delle condizioni giuridiche prescritte dalla legge per la concessione del beneficio della tutela legale, quali: a) condizione soggettiva del richiedente di “dipendente di amministrazione statale” per l’articolo 18 oppure di “ufficiale e/o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o di militare in servizio di pubblica sicurezza” per l’articolo 32; b) condizione oggettiva della esistenza di “una sentenza o di un provvedimento che escluda la responsabilità penale” per l’articolo 18 oppure anche di una mera sentenza penale di condanna per reato colposo per l’articolo 32; c) condizione oggettiva della accertata “connessione” dei Fatti con l’attività di servizio, nella misura in cui i primi debbano essere estrinsecazione teleologica della seconda, condizione valida per ambedue le disposizioni dì riferimento;
4. richiesta del parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio, che avrà carattere obbligatorio per le fattispecie sussumibili nell’alveo dell’articolo 18, e facoltativo per le fattispecie inquadrabili nell’alveo dell’articolo 32 limitatamente agli importi di un certo rilievo (superiori a 50.000 curo), mentre nelle ipotesi residuali la richiesta del citato parere dovrà essere rivolta al Consiglio dell’Ordine Forense territorialmente competente;
5. acquisizione del parere di cui al punto 4 e, ove negativo, formulazione del preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come introdotto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in caso di ritenuta insussistenza di tutte o solo di alcune delle condizioni riportate al punto 3, con conseguente interruzione del termine legale del procedimento per dieci giorni sino alla eventuale produzione, da parte dell’interessato, di osservazioni scritte e, in ogni caso, fino all’inutile decorso del detto termine;
fase decisoria
1. adozione del provvedimento finale, che potrà essere di rigetto dell’istanza oppure di accoglimento;
1.a) in caso di reiezione dell’istanza, il provvedimento dovrà essere partecipato all’interessato tramite apposita notificazione personale curata dall’Ufficio di appartenenza e, soprattutto, dovrà recare una congrua motivazione, fondata anche sul parere acquisito dall’Avvocatura competente;
1.b) in caso di accoglimento, dopo una verifica contabile delle parcelle, il provvedimento finale, adottato dal responsabile del procedimento, dovrà, essere comunicato all’interessato e trasmesso per la liquidazione alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, competente in ordine all’ultima fase di liquidazione del quanturn debeatur, quale fase integrativa dell’efficacia.
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