491-carcere1.28

BERSELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L’articolo 275-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

”Art. 275-bis. – Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L’imputato è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli”».

emendamento braccialetto elettronico