Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 28 giugno 2022, di determinazione dell’assetto ordinativo, dei compiti, delle linee di dipendenza e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato ai sensi degli articoli 3-bis, comma 4, 4, comma 4, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001- Differimento dell’entrata in vigore.
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Si fa seguito a nota n. 557/ST/205.05 del 10 agosto 2022, con la quale è stato diramato il decreto in oggetto indicato ed illustrate le disposizioni relative all’organizzazione degli uffici territoriali, fornendo alle SS.LL. le relative indicazioni operative.
Come noto, il suindicato atto ordinativo sarebbe dovuto entrare in vigore il prossimo 21 luglio, ossia, a norma dell’art. 164 del medesimo provvedimento, decorsi dodici mesi dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti, intervenuta in data 21 luglio 2022.
Tuttavia alla luce di una serie di modifiche legislative, sopravvenute nelle more dell’entrata in vigore del decreto direttoriale del 28 giugno 2022, in materia di potenziamento degli organici della Polizia di Stato e di dimensionamento delle sedi delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, si è reso inevitabile il differimento dell’entrata in vigore del decreto di riorganizzazione territoriale, al fine di soddisfare l’esigenza di disporre dei tempi necessari per l’adozione delle iniziative di modifica dell’assetto ordinativo dallo stesso decreto delineato, per le quali si prevede ora un termine finale di completamento fissato al 31 dicembre 2024.
Ci si riferisce, nel dettaglio, al Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il cui articolo 17-bis, comma 2, lett. b), ha modificato, per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, le Tabelle A, allegate ai Decreti del Presidente della Repubblica n. 335, n. 37 e n. 38 del 1982 e, da ultimo, al Decreto-Legge 2 aprile 2023, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, il quale, all’articolo 15, ha ulteriormente modificato, per le medesime esigenze di potenziamento degli organici, le predette Tabelle A, ed ha elevato a Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza il livello di preposizione alle Questure di Ancona, L’Aquila, Perugia e Potenza.
Pertanto lo scrivente in data 5 luglio 2023 ha adottato il provvedimento che si allega, registrato in data 13 luglio u.s. dalla Corte dei Conti, con il quale si dispone che l’entrata in vigore del Decreto del Capo della Polizia 28 giugno 2022, ai sensi dell’art. 164, comma ,1 è differita fino agli interventi di adeguamento conseguenti alle modifiche normative sopra indicate, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024.
Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza delle SS.LL. nella cui consueta fattiva collaborazione si confida.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.
Pisani