314-aggiornamento_profGiungono numerose lamentele da parte dei funzionari tecnici in merito alla mancata formazione ed all’aggiornamento professionale.
Si ricorda che il vigente Accordo Nazionale Quadro, firmato il 21 luglio 2009, prevede nello specifico quanto segue:
–  Art. 20 – comma 3. “L’Amministrazione assicura l’effettiva partecipazione del personale ai cicli di addestramento al tiro ed alle tecniche operative e di aggiornamento professionale”. Cosa che, a quanto pare, non avviene.

– Art. 20 – comma 4. “La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione fornisce, …., i necessari supporti didattici, …., i nominativi dei dipendenti incaricati dell’insegnamento, a tal fine formati e qualificati.” Per questo caso, dovendo l’Amministrazione assicurare la formazione di funzionari ad elevata specificità (fisici, ingegneri, chimici, biologi, medici, ecc.) questa Associazione richiede quanto sia stato fatto per assicurare loro una adeguata formazione sulle tematiche di settore, quali supporti didattici intenda loro fornire, nonché chiarimenti sul personale che verrà incaricato della loro formazione di settore.

– Art. 20 – comma 7. “L’Amministrazione …. comunica il numero delle giornate non utilizzate dal personale, il cui recupero dovrà avvenire entro l’anno successivo.” In tal caso si richiede di conoscere se è disponibile un monitoraggio delle giornate non fruite dai funzionari tecnici per l’anno 2009 al fine di programmare il recupero entro quest’anno.

Per carità di patria non citiamo il Servizio che nel rispondere ad un quesito arriva a scrivere, deresponsabilizzandosi, che il comma 6 dell’art. 20 dell’ANQ non prevede corsi di aggiornamento specifici per ciascun ruolo, dei fisici, ingegneri, chimici, psicologi, medici. Tuttavia, la nostra Amministrazione si serve ed utilizza tali professionalità per il suo funzionamento, perciò voglia codesto ufficio chiarire quando, come e dove, cosa e chi dovrà aggiornare i funzionari tecnici.
Si rammenta che non aggiornare i direttori tecnici ed i medici costituisce, ai sensi dell’art. 27 del vigente A.N.Q., una violazione contrattuale, sarebbe davvero paradossale ricorrere al giudice del lavoro per tutelare non solo il diritto ma anche il dovere di aggiornarsi professionalmente.

Roma, 20 ottobre 2010