Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 8 gennaio 2024, emanato in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, come modificato dall’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il predetto provvedimento, all’art.1, comma 1, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’incremento dello 0,98% degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale, dell’indennità mensile pensionabile, dell’indennità dirigenziale, dell’indennità di posizione, e relativa maggiorazione, spettanti al personale dirigente dello Stato non contrattualizzato, fra cui quello della Polizia di Stato.
Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2023, al personale dirigente della Polizia di Stato competono gli emolumenti indicati nella tabella, i cui importi sono ottenuti applicando il predetto incremento sulle voci stipendiali in vigore alla data del 1° gennaio 2022.
L’incremento ISTAT di cui sopra, operando anche nei confronti dell’indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983 n.78 prevista per le Forze Armate, comporta per il personale aeronavigante appartenente alla carriera dirigenziale della Polizia di Stato l’adeguamento delle indennità di aeronavigazione, di volo, di imbarco, delle supplementari e dei connessi “trascinamenti” le cui misure economiche sono visualizzabili nell’allegato “Prontuario Indennità Operative” .
In relazione a quanto sopra esposto si comunica che, con il cedolino stipendiale del mese di marzo 2024, NoiPA provvederà ad aggiornare gli importi e a corrispondere agli interessati le relative somme arretrate derivanti dall’incremento ISTAT degli emolumenti tabellari sopra descritti (stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, indennità dirigenziale, indennità di posizione e relativa maggiorazione) e degli assegni connessi alle indennità operative e al c.d. “trascinamento”.
L’aggiornamento del trattamento economico spettante e la connessa liquidazione degli arretrati degli assegni individuali (assegno integrativo, assegno ad personam, benefici di infermità, benefici combattentistici e benefici demografici) saranno effettuati successivamente alla mensilità di marzo ovvero nella prima mensilità “utile” di cui verrà data comunicazione dall’Ufficio VI di questa Direzione Centrale attraverso l’appunto mensile Cenaps.
Per quanto riguarda, infine, il compenso per lavoro straordinario, si trasmette la tabella, con le misure rivalutate con riferimento al citato DPCM 8 gennaio 2024 e si fa riserva di comunicare le mensilità stipendiali di aggiornamento delle misure e di corresponsione degli arretrati.
Si invitano gli uffici in indirizzo a dare la massima diffusione della presente circolare al personale interessato.
La presente circolare, le tabelle sopra citate e copia dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disponibili sul portale dell’Ufficio VI di questa Direzione
Centrale all’indirizzo http://10.119.182.2/PortaleTep/index.php link Servizio TEP.