Il collocamento a riposo d’ufficio, continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità.

 

Vedi la circolare della Direzione centrale per le Risorse Umane