Alla Signora Presidente
della Commissione parlamentare antimafia
On.le Rosy BINDI – ROMA –
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Gentile Presidente,
auspicando di trovare in Lei un interlocutore sensibile ai temi della sicurezza ed alla centralità che, nel modello a suo tempo delineato dal Legislatore, assume la figura del Questore, quale Autorità c.d. tecnica di pubblica sicurezza, riteniamo opportuno evidenziare quanto segue.
Risulta che il comunicato stampa diffuso il 5 decorso dalla Commissione da Lei presieduta, relativamente alla missione organizzata in data odierna ad Avellino, finalizzata a consentire una serie di audizioni in merito alla situazione della criminalità organizzata nella predetta provincia, faccia generico riferimento agli incontri previsti – tra gli altri – con i “comandanti provinciali delle forze di polizia”.
In proposito, atteso il tenore letterale del comunicato, peraltro pedissequamente ripreso dagli organi di stampa, è necessario rilevare che, alla luce delle espresse e precise indicazioni normative, la definizione in termini di comandante provinciale della Polizia di Stato mal si attaglia al Questore. Ed infatti, non può essere dimenticato che l’art. 14 della l. 1° aprile 1981, n. 121, attribuisce al Questore, in quanto Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, la direzione, la responsabilità ed il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica sotto il profilo tecnico operativo, stabilendo un ben preciso dovere di informazione a carico dei Comandanti Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, su tutto ciò che comunque attiene all’ordine ed alla sicurezza pubblica.
L’organizzazione individuata a livello provinciale (basata sul binomio “Prefetto – Questore”), si rivela del resto speculare rispetto a quella adottata a livello centrale, ove il Capo della Polizia riassume in sé le funzioni di vertice della Polizia di Stato e di Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, cui competono, contemporaneamente, la direzione e l’amministrazione della Polizia, al pari del coordinamento tecnico-operativo di tutte le forze di polizia.
L’obiettivo è quello di assicurare, a livello centrale e periferico, la presenza di figure unificanti rispetto all’azione pubblica di polizia di sicurezza.
Considerata la particolare delicatezza del tema e la frequente confusione di ruoli e conseguenti responsabilità, che certo non giova alla proficua ed efficace gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica, si rivela fondamentale salvaguardare – a tutti i possibili livelli – l’integrità del principio.
Sul piano semantico, purtroppo, espressioni come quella utilizzata nel predetto comunicato stampa rischiano di alimentare un sostanziale equivoco, che mortifica ed impoverisce la fondamentale ed esclusiva attribuzione che la legge ha consapevolmente riservato al Questore. Si tratta della figura che è stata, appunto, definita quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, in quanto vertice della Forza di Polizia ad ordinamento civile cui sono stati riservati la responsabilità ed il coordinamento, sul piano tecnico ed operativo, di tutte le forze di polizia a livello territoriale.
E’, questo, uno dei principi fondamentali su cui si regge l’intero “sistema sicurezza” – costituzionalmente orientato alla luce delle chiare indicazioni che derivano dagli artt. 52 e 98 – che siamo convinti rappresenti un’ineludibile conquista per un moderno Stato di diritto, significativa e diretta espressione del livello di democraticità che esso è in grado di assicurare nel garantire, giorno dopo giorno, la sicurezza della collettività ed il complesso bilanciamento di tutti gli interessi in gioco.
Nel ringraziare per l’attenzione, cogliamo l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti.