L’assegnazione del personale di polizia alle sezioni di polizia giudiziaria avviene al termine di uno specifico iter procedimentale di tipo para-concorsuale che interessa un numero indeterminato di dipendenti. Infatti essa muove dalla presentazione della relativa domanda perciò la concessione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, co. 1, Legge 86/2001 non compete per l’assegnazione alla sezione di P.G.

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DECISIONE CGA PER LA REGIONE SICILIA