In base all’art 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze Armate, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’Istat, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
Perciò a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono incrementate in misura pari allo 0,98 per cento.