La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha confermato che l’indennità di prima sistemazione prevista dall’art. 21 della legge 18 dicembre 1973 n. 836, e successive modificazioni, in linea generale, è senz’altro cumulabile con la cosiddetta “indennità aggiuntiva” prevista dall’art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e successive modificazioni, sempreché ne ricorrano i presupposti.
CHIARIMENTI CUMULABILITA’ PRIMA SISTEMAZIONE CON INDENNITA’ TRASFERIMENTO