Oggetto: Personale collocato in quiescenza: 1) Permanenza dell’applicazione del “blocco” ai trattamenti pensionistici dei Funzionari e Dirigenti della Polizia di Stato andati in pensione per raggiungimento dei limiti di età nel periodo 2011 – 2014; 2) perequazione trattamento pensionistico per chi, nel periodo 2011 – 2015, non ha avuto l’applicazione del c.d. abbattimento.
Al Signor Ministro dell’Interno
Pref. Matteo Piantedosi
e, p.c.
Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pref. Vittorio Pisani
Signor Ministro,
ai Funzionari ed ai Dirigenti della Polizia di Stato, posti in quiescenza dal 2011 al 2014 – e precisamente durante la temporanea vigenza delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica ex l. 122/2010 e d.P.R. 122/2014 – non è stato rideterminato il trattamento di quiescenza per effetto della valorizzazione degli incrementi stipendiali automatici (classi e scatti) maturati nel suddetto periodo 2011-2014.
Infatti, il personale collocato in pensione in tale periodo ha ricevuto un trattamento economico basato sulle voci stipendiali percepite nel 2010, quindi, su una base economica inferiore all’anzianità giuridicamente rivestita al momento del collocamento in congedo.
Eppure, in base ad un chiaro indirizzo giurisprudenziale il blocco economico di cui all’art. 21, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio, n. 122 avrebbe dovuto comportare la sospensione temporanea delle progressioni economiche del personale in servizio, senza effetti economici sul trattamento previdenziale, poiché sotto questo profilo gli effetti sarebbero stati permanenti e non limitati temporalmente, infatti la Corte Costituzionale con sentenza del 17 dicembre 2013, n. 310, ha ritenuto ammissibile la norma sul blocco economico, precedentemente citata, purchè eccezionale, transeunte, non arbitraria, nonché temporalmente limitata nei sacrifici richiesti.
Perciò, se la situazione dei collocati in pensione nel periodo 2011-2014 fosse cristallizzata ai fini previdenziali si determinerebbe una protrazione ad infinutum del blocco retributivo in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza del dicembre del 2017.
Tutto ciò produce un’assoluta ed ingiusta ricaduta dei danni non solo nei confronti dei Funzionari e Dirigenti, ma anche degli appartenenti agli altri ruoli, i quali tutti hanno svolto la propria funzione di Poliziotti, che rappresenta un unicum nell’ambito del panorama della dipendenza statale, con significativa propensione al sacrificio, con costante ed attento impegno nello svolgimento dei compiti d’istituto e con grande disponibilità al cambiamento.
Va altresì segnalato che tale problematica produce effetti negativi sull’annosa questione della rideterminazione delle “posizioni contributive non corrette”, cui l’INPS non ha tuttora dato definizione, così incrementando il danno di cui soffre il personale in argomento.
Un intervento perequativo dei trattamenti pensionistici è evidentemente necessario anche per coloro ai quali, nel periodo 2011 – 2015, non è stato applicato l’istituto del c.d. “abbattimento” perché promossi alla qualifica superiore prima del blocco, con la conseguente mancata attribuzione di classi e scatti di stipendio derivanti da anzianità maturata anche nel predetto periodo, rispetto ai Funzionari e Dirigenti promossi durante il periodo di blocco, ai quali è stato applicato l’istituto dell’abbattimento, ottenendo così un più elevato trattamento stipendiale, e conseguentemente pensionistico, rispetto ai pari grado con maggiore anzianità.
Si è, quindi, dell’avviso che è improcrastinabile e necessario realizzare interventi sistematici e risolutivi di natura politica e normativa in grado di far cessare tali effetti negativi sui trattamenti pensionistici, nonostante siano venute meno le esigenze giustificatrici del cennato blocco stipendiale.
Il Segretario Nazionale
Enzo Letizia