La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato quanto di seguito riportato.
L’art. 1, comma 961-bis, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, inserito dall’art. 17-bis, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 1 , ha disposto, attraverso apposite modifiche alle tabelle A2 dei d.P.R. nn. 335, 337 e 338 del 1982, taluni incrementi organici di alcune qualifiche delle carriere e dei ruoli della Polizia di Stato, meglio dettagliati nell ‘unito schema (allegato 1).
Lo stesso art. 1, comma 961-bis, alla lettera d), ha stabilito che le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente e di vice questore e vice questore aggiunto della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia siano effettuate gradualmente – nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dal comma 961 del medesimo art. 1 – con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l’anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato con d.M. 20 maggio 2021.
In relazione a ciò, è stato predisposto l’unito schema di decreto (allegato 2), con le allegate tabelle A e B, con cui:
Al Ministero dell’Interno
Segreteria del Dipartimento
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato ROMA
In merito allo schema di decreto concernente l’oggetto, trasmesso il 19 settembre u.s. con nota n. 0004647, si esprime parere favorevole auspicando che si prosegua con maggiore forza nell’incremento degli organici di tutti i ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, invertendo definitivamente le politiche del passato che hanno invece sancito il taglio degli organici. Si rende necessario a nostro avviso, inoltre, il reperimento di ulteriori risorse economiche al fine non solo di incrementare gli organici, ma anche per anticipare i tempi per quelli già programmati.