COME DA NOSTRA RICHIESTA EMANATA LA CIRCOLARE DELL’INPS

OGGETTO: Articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile

1. Premessa

Nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito, anche legge di Bilancio 2022).

L’articolo 1, comma 101, della legge citata, dispone che: “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.

Il successivo comma 102 stabilisce la copertura degli oneri derivati dall’applicazione della disposizione in esame.

Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le indicazioni operative per l’applicazione della disposizione in argomento.

2. Ambito di applicazione

L’articolo 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in attuazione dell’interpretazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con le sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 e n. 12/2021/QM/SEZ.

Per effetto di quanto dispone il comma in esame, in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria che al 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve essere determinata considerando l’effettivo numero di anni di contribuzione maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota annua del 2,44 per cento.

Il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento sulle quote retributive di pensione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.

Analogamente, con riferimento ai benefici previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (cc.dd. 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile), l’importo corrispondente a detto beneficio viene rapportato all’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento.

3. Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni

Tenuto conto della formulazione letterale dell’articolo 1, comma 101, della legge di Bilancio 2022 e del correlato stanziamento di spesa di cui al successivo comma 102, l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento trova applicazione nei confronti del personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, a condizione che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

In particolare, considerata anche la recente giurisprudenza della Corte dei Conti[1], la norma in esame non assume valenza di interpretazione autentica con riferimento alla mancata applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973 nei confronti del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, ma è volta a ricondurre i relativi trattamenti pensionistici nell’alveo della specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 – disposizione richiamata dal comma 101 in esame che armonizza, tra l’altro, la tutela pensionistica all’intero comparto Difesa e Sicurezza.

4. Modalità applicative

I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 234/2021 saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44 per cento.

L’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.

Analogamente, i benefici previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.

Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione degli arretrati.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi

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