Signora Ministro,

con sentenza n. 1/2021 pubblicata lo scorso 4 gennaio, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti si sono pronunciate enunciando un principio di diritto che, chiarendo in modo definitivo quale sia l’interpretazione dell’art. 54, co. 1, del D.P.R. n. 1092/1973, ne riconosce l’applicabilità ai militari in quiescenza, attraverso un importante ricalcolo ed aggiornamento della pensione.
In particolare, detto riconoscimento viene attribuito al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità tra i 15 e i 18 anni.
Si è appreso che il Ministero della Difesa applicherà l’art. 54 al personale militare che si trova nella posizione di ausiliaria, nell’attesa di coordinarsi con l’INPS anche per i militari non in ausiliaria.
Ovviamente, tale disposizione troverà applicazione anche nei confronti dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i quali, in conseguenza di ciò, si troveranno a percepire una pensione superiore ai colleghi della Polizia di Stato, in quanto ad oggi l’INPS applica agli appartenenti alla Polizia di Stato la disposizione normativa di cui all’art. 44 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non quella prevista dall’art. 54, con il conseguente trattamento di quiescenza, nettamente inferiore rispetto a quello ora riconosciuto ai colleghi Carabinieri e Finanzieri con pari anzianità di servizio, al punto che in alcuni casi si potrebbe configurare una differenza economica superiore ai 4.000,00 euro lordi annui.
E’ necessario evidenziare che l’applicazione dell’art. 44 si ferma alla formale lettura della norma, in quanto ritiene il personale della Polizia di Stato come un corpo esclusivamente civile, di fatto assimilandolo agli altri impiegati civili dello Stato.

Ciò se può essere vero per alcuni aspetti amministrativi, non può valere in misura indiscriminata per tutti gli istituti e per l’intera e complessa disciplina giuridica ed organizzativa, dal momento che all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 3 della Legge 121/1981, viene riconosciuta la qualità di ordinamento di tipo “speciale”, dal quale, peraltro, discende il difforme trattamento giuridico delle diverse tipologie di personale presente all’interno di detta Amministrazione: quello organizzato militarmente, operativo, quello di natura propriamente civile, amministrativo, che invece non potrebbe indubbiamente mai essere assimilato al primo per funzioni, mansioni, finalità, competenze e rischi per l’incolumità fisica dei lavoratori.
L’equiparazione della Polizia di Stato agli altri Corpi Militari dello Stato si estrinseca da anni anche attraverso il c.d. “Comparto Sicurezza”, che, ai fini dell’attribuzione dei riconoscimenti ordinamentali ed economici, raggruppa in un “unicum” tutto il personale dello Stato che svolge servizio in divisa.
Si è dell’avviso, quindi, che la questione debba essere analizzata e risolta nell’ottica dell’individuazione della disposizione normativa più corretta per il personale della Polizia di Stato alla luce dell’analisi delle funzioni, delle mansioni e dei ruoli svolti all’interno dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, oltre che della natura del Corpo della Polizia di Stato, in un’ottica di interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, diretta e finalizzata a porre argine ad una discriminazione che penalizzerebbe i Poliziotti rispetto al personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, comunemente inteso come “militare”.
In ragione di quanto sopra, si prega la S.V. di voler valutare ogni possibile iniziativa al fine di scongiurare una siffatta disparità che, apparendo ingiustificata e lesiva del ruolo della Polizia di Stato, determinerebbe scoramento in un momento in cui i Poliziotti, al pari dei colleghi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sono quotidianamente chiamati all’assolvimento di compiti e all’assunzione di oneri sempre più particolarmente gravosi.

Roma, 17 marzo 2021

Enzo Marco Letizia

LETTERA AL MINISTRO DELL’INTERNO