Signor Sottosegretario,
vogliamo ribadire ancora una volta che i prossimi provvedimenti correttivi devono rappresentare l’occasione per andare incontro alle legittime aspettative dei funzionari finora penalizzati: i Commissari Capo del ruolo ordinario e i Commissari Capo tecnico dei ruoli tecnico-scientifico e dei medici, che attendono di essere ricompresi tra le qualifiche dirigenziali per impedire il loro appiattimento verso il basso, sia sotto il profilo ordinamentale che economico.
Essi sono vincitori di un concorso che richiede il possesso della laurea magistrale o specialistica, requisito che in altre Amministrazioni, come quella dei Prefettizi, dei Diplomatici e dei Direttori degli Istituti Penitenziari e più in generale nel pubblico impiego, consente l’accesso diretto ad una carriera dirigenziale fin dal primo giorno di ingresso nei rispettivi ruoli.
La mancata dirigenzializzazione, a partire dalla qualifica di Commissario Capo, determina per i Funzionari di Polizia, che entrano in servizio attraverso un selettivo concorso pubblico e dopo il superamento di un corso biennale con il conseguimento di un master in scienza della sicurezza, un trascinamento verso stipendi e funzioni non dirigenziali, aggravato dal fatto che l’età anagrafica media di immissione in servizio è superiore di almeno di 7/8 anni rispetto a quella degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, con effetti penalizzanti anche sul trattamento pensionistico.
Per di più oltre il 20% circa dei Commissari Capo, provenendo dai ruoli interni della Polizia di Stato, ha affrontato e affronta il sacrificio della perdita della sede di servizio con tutti i disagi personali e familiari che essa comporta.
E’ evidente che si tratta di un percorso di accesso al ruolo ad alto contenuto meritocratico, in cui il senso di responsabilità e la disponibilità al sacrificio personale costituiscono in tutti i suoi aspetti, da quello dello studio alla mobilità, valori da tutelare, senza se e senza ma, per assicurare al meglio la stessa sicurezza dei cittadini e del Paese.
Altro tema scottante riguarda le disparità di trattamento ai danni dei funzionari di Polizia rispetto agli ufficiali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e delle Forze Armate.
Come è noto, è stata la cosiddetta Legge Madia a stabilire il principio della perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate.
Il Decreto legislativo 29 maggio 2017 n.95, concernente le disposizioni in materia dei ruoli delle Forze di Polizia, ha sì posto rimedio ad alcune disparità, ma restano da sciogliere nodi insoluti, il primo dei quali concerne il riconoscimento ai fini pensionistici sia del corso quadriennale e sia del corso di laurea.
Al riguardo, il legislatore ha previsto alcune norme di salvaguardia economico-previdenziale per i soli militari. Infatti, in virtù del combinato disposto dell’art. 1860 del Decreto Legislativo n.66/2010, con l’art. 32 del DPR n.1092/1973, nei confronti degli ufficiali, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano ai fini pensionistici gli anni legali dei relativi corsi senza riscatto.
Si tratta di una modalità di assunzione che permette un risparmio per i corpi militari nella formazione dei propri ufficiali, ma che determina un innalzamento dell’età anagrafica per l’immissione nei ruoli di detto personale, con degli effetti negativi ai fini pensionistici, in quanto per evidenti ragioni connesse all’efficienza psico-fisica, viene posto il limite ordinamentale di 60 anni per il collocamento in pensione.
Perciò, per garantire lo stesso trattamento economico ai fini pensionistici tra l’ufficiale di accademia e l’ufficiale per la cui assunzione è richiesto il diploma di laurea, è stata prevista la computabilità dei relativi corsi di laurea ai fini previdenziali, senza alcun riscatto.
La posizione dei funzionari di Polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) è speculare a quella degli ufficiali non di accademia, ma al funzionario di Polizia non è riconosciuta alcuna norma di salvaguardia economico-pensionistica.
Un’altra disparità di trattamento che analogamente Amministrazione, Governo e Parlamento devono sanare per rispettare il principio di perequazione dei trattamenti economici sancito dalla cosiddetta Legge Madia, riguarda, ancora una volta, quella tra i funzionari di Polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) e gli ufficiali non di Accademia per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
Infatti, mentre i Maggiori, i Tenenti Colonnelli ed i Colonnelli, assunti nel modo sopracitato, al compimento del 23° anno di servizio nel ruolo, hanno diritto alla stessa retribuzione del Generale di Brigata, più le classi maturate in base agli anni di servizio, ai Vice Questori e ai Primi Dirigenti, che hanno una posizione assolutamente speculare ai citati ufficiali non d’Accademia è riconosciuto il solo stipendio da Dirigente Superiore, mentre le classi stipendiali verranno corrisposte al maturare del 25° anno di servizio nel ruolo.
Inoltre, siamo convinti che la condizione dei 17 anni di anzianità nel ruolo, sia per il ruolo ordinario che per il ruolo tecnico-scientifico e dei medici, per essere scrutinati alla promozione da Primo Dirigente, sia un limite ordinamentale da cassare, una questione che va affrontata contemporaneamente a quella della progressione di carriera connessa alla pianta organica.
Infatti, la categoria sarà ancora per lungo tempo investita dalla c.d. “bomba anagrafica”, attribuibile agli errori di programmazione che hanno caratterizzato l’azione dell’Amministrazione dalla metà degli anni 80 fino al termine degli anni 90, per cui richiediamo che venga eliminato il taglio di 81 posti di funzione da Primo Dirigente, operato con il D.L. 95/2017, riportando l’organico di tale qualifica da 628 a 709 unità al fine di realizzare una progressione di carriera armoniosa e motivante che rafforzi ancora di più il valore dirigenziale della stessa carriera.
Siamo, altresì, persuasi che la condizione dei 5 anni di anzianità nella qualifica da Primo dirigente per essere scrutinati alla promozione da Dirigente Superiore sia anch’esso un limite ordinamentale che possa essere cancellato.
Altro tema da risolvere con il correttivo riguarda l’armonizzazione delle denominazioni delle neo qualifiche dirigenziali del personale tecnico e medico, da Direttore Tecnico Capo e Direttore Tecnico Superiore a Vice Questore Aggiunto Tecnico e Vice Questore Tecnico, analogamente lo si dovrà prevedere anche per le qualifiche del personale medico, al fine di contribuire a rafforzare il sentimento identitario della nostra istituzione ed a consolidare la coesione interna delle differenti componenti della Polizia di Stato.
Inoltre, è necessario sia istituire un secondo posto di funzione da Dirigente Generale tecnico finalizzato al coordinamento tecnico scientifico e con funzioni di interfaccia per le complesse articolazioni delle Direzioni Centrali del Dipartimento ove il personale tecnico è impiegato, sia anticipare al 2020 l’istituzione dei nuovi posti di funzione da Primo dirigente tecnico che in base alla normativa vigente saranno attuati solo nel 2027.
Il D.Lgs. 95/2017 ha profondamente innovato l’accesso e la progressione di carriera nell’ambito della Carriera dei Funzionari di Polizia. In particolare si è proceduto all’unificazione dei precedenti ruoli dei Commissari e dei Dirigenti nell’ambito del nuovo ruolo unico dei Funzionari, a far data dal 01/01/2018. Ciò ha però comportato alcune criticità nella fase transitoria, in particolare per quanto riguarda la promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto per i funzionari in servizio al 31/12/2017 (in sostanza il personale che riveste la qualifica di Commissario Capo e di Commissario).
In particolare l’art.2, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 95/2017, ha previsto che tale personale acceda alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, anche in sovrannumero, “…ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334”, senza precisare se si debba far riferimento all’originario testo del D.Lgs.334/2000, che prevedeva per la promozione il requisito di anzianità 5 anni e 6 mesi nella qualifica di Commissario Capo, o a quello modificato dallo stesso D.Lgs. 95/2017, che ha previsto un’anzianità di 6 anni. A seguito di uno specifico quesito posto da questa O.S. al Dipartimento della P.S. si è appreso che l’interpretazione data dall’Amministrazione è quella di un requisito di anzianità richiesto di 6 anni per la promozione a Vice Questore Aggiunto, anche per i funzionari già in servizio alla data del 31/12/2017, un’interpretazione penalizzante per il suddetto personale che richiede una correzione della citata norma del D.Lgs. 95/2017 in modo da evitare dubbi interpretativi. I funzionari in questione, meno di 700 fra Commissari Capo e Commissari, sono stati tutti assunti con procedure concorsuali bandite secondo il testo del D.Lgs. 334/2000 previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 95/2017, che prevedevano, come detto, uno sviluppo di carriera con la promozione a Vice Questore Aggiunto già dopo 5 anni e 6 mesi.
Qualora non si assecondasse l’esigenza di dirigenzializzare anche la qualifica di Commissario Capo, si richiede che la promozione da Commissario Capo a Vice Questore Aggiunto, e qualifiche equiparate del ruolo tecnico- scientifico e de medici, sia a ruolo aperto, anche al termine del periodo transitorio, al fine di valorizzare e consolidare in modo inequivocabile la progressione dirigenziale della carriera.
Infine, siamo fortemente convinti che i corsi formativi siano il tratto distintivo dell’identità dei funzionari e della stessa Dirigenza di Polizia. Peraltro, occorre prestare attenzione, qualora i corsi di formazione siano inferiori ai tre mesi di durata, nel valutarli ai fini di una graduatoria con riflessi sul ruolo. Nessuna obiezione sulla loro validità ai fini matricolari, ma abbiamo molte perplessità se questi incidessero sulla graduatoria dei colleghi: come può un corso di appena un mese stravolgere un percorso professionale di 8 anni, compreso il periodo formativo di 2 anni finalizzato anche al conseguimento del master in scienza della sicurezza?
Confidando nella Sua sensibilità politica, siamo convinti che le nostre richieste saranno valutate nell’interesse della categoria che ha le maggiori responsabilità funzionali nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza del Paese.
Roma, 5 agosto 2019
Enzo Marco Letizia