Audizione del 4 luglio 2019 dinnanzi alle Commissioni riunite I e II della Camera dei Deputati su:
“Disegno di legge C.1913 recante “Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
Signori Presidenti,
Vi ringraziamo per l’opportunità di essere ascoltati sul decreto legge in tema di “disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
Riferendoci in particolar modo all’art 6 del decreto apprezziamo, sia l’inasprimento della pena edittale concernente la violazione del divieto dell’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, sia l’introduzione di un nuovo reato che punisce la condotta di chi nel corso delle medesime manifestazioni lancia, utilizza razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti ad offendere.
Come è noto, questa è una condotta già punita se realizzata in occasioni di manifestazioni sportive, e, troviamo coerente e razionale che essa sia estesa anche alle manifestazioni pubbliche.
Tuttavia, riteniamo che debba essere esteso anche per le manifestazioni pubbliche il reato previsto dall’art 6 ter della Legge 13 dicembre 1989 n. 401, in tema di contrasto alle violenze in occasione di eventi sportivi, in cui si incrimina il possesso di quegli strumenti che all’art. 6 del decreto in discussione integrano una fattispecie di reato solo se lanciati o utilizzati.
Siamo convinti, inoltre, che il comportamento violento tipicizzato nella fattispecie incriminatrice del citato art. 6 debba rientrare anch’esso tra le condotte per cui è previsto l’arresto differito negli scontri di piazza, al pari di quanto è disposto in tema di contrasto al tifo violento.
Siamo, infatti, convinti che sia coerente armonizzare la disciplina del contrasto alle violenze qualunque sia la manifestazione senza alcuna distinzione tra quelle sportive e quelle pubbliche.
Al riguardo, occorre sottolineare che risulta difficile comprendere che lo stesso comportamento violento in occasione delle manifestazioni sportive non sia sanzionato anche per quegli scontri di piazza, e non siano previsti gli stessi strumenti procedurali per assicurare alla giustizia teppisti e professionisti del disordine. Tanto che, identico è il pericolo che si crea in concreto per le persone, poiché le eventuali lesioni ad esse arrecate sono assolutamente identiche.
Inoltre, siamo altresì convinti nel pieno rispetto della ratio del presente decreto teso a rafforzare i livelli di sicurezza pubblica che a prevenire i rischi per l’incolumità pubblica si debba, altresì, procedere con la medesima urgenza a finanziare lo straordinario effettuato dal personale in eccedenza ai monte ore che sono previsti in ragione delle disponibilità finanziarie, infatti il pagamento dello straordinario effettuato in esubero è fermo al dicembre del 2017, come è necessario finanziare ulteriormente il fondo concernente le indennità di trasferimento del personale della Polizia di Stato il cui saldo è fermo ancora al dicembre del 2018, nessuna competenza relativa al 2019 è stata corrisposta agli aventi diritto.
Il motivo sta nel fatto che negli anni passati a causa dei tagli con i fondi di competenza dell’anno in corso venivano saldate al personale le indennità dell’anno precedente accumulando debito su debito e ritardo su ritardo.
Perciò è necessario un finanziamento straordinario, per riequilibrare il sistema, infatti è inconcepibile che il personale trasferito d’ufficio anticipi fino ad un anno le spese che vengono sostenute per assecondare l’interesse generale per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Enzo Marco Letizia