Al Prefetto Alessandra Guidi
Vice Direttore Generale

Di seguito alla nota del 23 gennaio u.s, le cui rivendicazioni sono tuttora valide in tema di: riconoscimento ai fini pensionistici della laurea e del corso quadriennale; sperequazione economico-stipendiale ai danni dei funzionari di Polizia con 23 anni di servizio nel ruolo rispetto agli Ufficiali delle Forze Armate non di Accademia, che hanno la medesima anzianità di ruolo per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea; la semplificazione delle procedure per il pagamento delle indennità relative alla mobilità del personale; l’eliminazione del limite dei 17 anni di anzianità nel ruolo per essere scrutinati alla promozione da Primo Dirigente; l’eliminazione del taglio dell’organico di 81 posti da Primo Dirigente; la modifica della denominazione delle qualifiche neo dirigenziali per il personale appartenente al ruolo dei funzionari medici e dei tecnici; ribadiamo, e non ci stancheremo mai di ripeterlo che i prossimi provvedimenti correttivi sono l’occasione per ricomprendere anche i Commissari Capo del ruolo ordinario ed i Commissari Capo tecnico dei ruoli tecnico-scientifico e dei medici tra le qualifiche dirigenziali per impedire l’appiattimento degli stessi verso il basso.
Infatti, essi sono vincitori di un concorso che richiede il possesso della laurea magistrale o specialistica, requisito che in altre Amministrazioni, come per esempio quella dei Prefettizi, dei Diplomatici e dei Direttori degli Istituti Penitenziari e più in generale nel pubblico impiego, consente l’accesso diretto ad una carriera dirigenziale.
Ciò determina per i funzionari della Polizia di Stato, che accedono al ruolo mediante concorso pubblico, un trascinamento verso stipendi e funzioni non dirigenziali, con una conseguente penalizzazione accentuata dal fatto che l’età anagrafica media di immissione in servizio è superiore di almeno di 7/8 anni rispetto a quella degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, con effetti negativi anche sul trattamento pensionistico, basato sul sistema contributivo.

Pertanto, fermo restando che questa Associazione richiede con forza e per l’ennesima volta che la carriera dei funzionari di Polizia sia unitaria e dirigenziale fin dalla prima qualifica, richiediamo altresì, in via subordinata quanto segue:

1) Accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto a ruolo aperto.

Riteniamo logico e razionale per quanto sopra esposto oltre che nella fase transitoria anche in quella a regime, che l’ingresso nella prima qualifica dirigenziale (V.Q.A. e qualifiche equiparate dei tecnici e medici) sia perlomeno a ruolo aperto, poiché i vincitori dei relativi concorsi hanno già superato una dura selezione ed una lunga ed impegnativa fase di prima formazione.

2) Promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto dopo cinque anni e sei mesi di anzianità nella qualifica di Commissario Capo.

Il D.Lgs. 95/2017 ha profondamente innovato l’accesso e la progressione di carriera nell’ambito della Carriera dei Funzionari di Polizia. In particolare si è proceduto all’unificazione dei precedenti ruoli dei Commissari e dei Dirigenti nell’ambito del nuovo ruolo unico dei Funzionari, a far data dal 01/01/2018. Ciò ha però portato ad alcune criticità nella fase transitoria, in particolare per quanto riguarda la promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto per i funzionari in servizio al 31/12/2017 (in sostanza il personale che rivestiva la qualifica di Commissario Capo e di Commissario a tale data).
In particolare l’art.2, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 95/2017, ha previsto che tale personale acceda alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, anche in sovrannumero, “…ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334”, senza precisare se si debba far riferimento all’originario testo del D.Lgs.334/2000, che prevedeva per la promozione il requisito di anzianità 5 anni e 6 mesi nella qualifica di Commissario Capo, o a quello modificato dallo stesso D.Lgs. 95/2017, che ha previsto un’anzianità di 6 anni. Ad uno specifico quesito posto da questa O.S. al Dipartimento della P.S. si è appreso che l’interpretazione data dall’Amministrazione sia di un requisito di anzianità richiesto di 6 anni per la promozione a Vice Questore Aggiunto, anche per i funzionari già in servizio alla data del 31/12/2017.
Tale interpretazione è ingiustamente penalizzante per il suddetto personale, e richiede una correzione della citata norma del D.Lgs. 95/2017 in modo da evitare dubbi interpretativi.
Inoltre, proprio la previsione allo studio di un secondo scrutinio annuale per l’accesso alle qualifiche dirigenziali avrebbe un esito diretto per questi funzionari, consentendogli di accedere a tutti gli effetti, giuridici ed economici, alla qualifica superiore di V.Q.A. dopo 5 anni e 6 mesi circa anziché dopo 6 anni.
I funzionari in questione, meno di 700 fra Commissari Capo e Commissari, sono stati tutti assunti con procedure concorsuali bandite secondo il testo del D.Lgs. 334/2000 previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 95/2017, che prevedevano come detto uno sviluppo di carriera con la promozione a Vice Questore Aggiunto già dopo 5 anni e 6 mesi.

3) La questione dei Corsi 107^ e 108^ per Commissari – nel 2025 non c’è personale scrutinabile alla qualifica di Vice Questore Aggiunto.

Con il D.Lgs. 126/2018, correttivo del D.Lgs. 95/2017, si è prevista una riduzione del 107°, 108° e 109° corso di formazione per commissari, passando dai previsti due anni di durata, prescritti dal D.Lgs. 334/2000 e confermati anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 95/2017 (c.d. riordino delle carriere), ad un periodo di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di 18 mesi (quasi 19 per il 107° Corso), cui fa seguito un tirocinio di 6 mesi (poco più di 5 mesi per il 107° Corso), da svolgere presso i reparti di assegnazione, scelti dai frequentatori sulla base della graduatoria finale del corso. Al superamento del corso però non consegue la promozione a Commissario Capo, così come invece espressamente previsto dall’art. 4/4° D.Lgs.334/2000, ma la conferma nella qualifica di Commissario.
Questa modifica è risultata particolarmente penalizzante per i Commissari del 107° corso, i quali all’atto della modifica avevano già affrontato oltre un anno di corso, e pur superando tutti gli esami, le prove, le valutazioni ed i giudizi di idoneità richiesti, e pur conseguendo il prescritto Master di II livello, si sono ritrovati a non conseguire al termine del corso, il 22 marzo scorso, la prevista promozione a Commissario Capo, ma a dover affrontare un’ulteriore prova consistente nel dover superare un tirocinio operativo (ad oggi in atto) con valutazione finale, dalla quale dipende la conferma nel ruolo.
Non a caso nel parere fornito dalle Commissioni Parlamentari al D.Lgs. 126/2018 era prevista una deroga a tale disciplina per il 107° Corso, del tutto simile a quella prevista per il 106° Corso dal D.Lgs. 95/2017, che prevedeva il conseguimento della qualifica di Commissario Capo al termine del corso, senza alcun ulteriore tirocinio operativo da superare.
E’ pertanto necessario sanare con il prossimo correttivo questa situazione nel senso già indicato dalle Commissioni Parlamentari, tanto per gli 86 frequentatori del 107° Corso (ai quali, a questo punto, avendo già terminato il corso di formazione, potrebbe essere riconosciuta la decorrenza della promozione a Commissario Capo alla data di fine corso anche solo ai fini giuridici), tanto per il 108° Corso, il quale, alla data di pubblicazione del D.Lgs. 126/2018, aveva anch’esso da alcune settimane iniziato il periodo formativo.
Si evidenzia, infine, un’ulteriore considerazione di natura organizzativa che pure dovrebbe far propendere per una tale soluzione (laddove non lo fossero i suddetti evidenti motivi di equità ed opportunità).
Nel 2024-2025 è previsto un picco di pensionamenti fra i Dirigenti della Polizia di Stato, che rischia di mettere in difficoltà l’Amministrazione. E proprio nel 2025, in virtù del ritardato avvio del 107° corso Commissari a settembre 2017 rispetto al normale cadenzamento precedentemente seguito, che avrebbe previsto l’avvio del corso nel mese di dicembre 2016, non vi sarà alcuna promozione alla prima qualifica dirigenziale di Vice Questore Aggiunto. Ad oggi, infatti, detto corso sarebbe scrutinato e promosso a ruolo aperto con decorrenza 01/01/2026, mentre il 106° corso sarà scrutinato e promosso con decorrenza 01/01/2024. L’anticipata fine del corso di formazione, se abbinata con l’auspicata attribuzione ai fini giuridici della qualifica di Commissario Capo alla data della fine del corso di formazione (22 marzo 2019), e con il riconoscimento nella fase transitoria del termine di 5 anni e 6 mesi nella promozione a V.Q.A. (come richiesto al punto 2), consentirebbe ai frequentatori del 107° corso di essere promossi nella dirigenza il 01/01/2025, ed all’amministrazione di non avere un “buco”, nella progressione delle promozioni in tale qualifica.

4) Valorizzazione della proiezione dirigenziale.

Infine, ma non per importanza, siamo fortemente convinti che i provvedimenti correttivi alla revisione dei ruoli in Polizia siano l’occasione per valorizzare e consolidare la proiezione dirigenziale del succitato personale. Infatti, esso rappresenta sia la classe dirigente del presente sia quella del futuro della Polizia di Stato. Sono colleghi che per accedere al ruolo gli viene richiesto il possesso di una laurea di livello magistrale, vincere un duro concorso selettivo, superare un corso biennale, conseguire un master in scienza della sicurezza. Inoltre, il 20% circa dei Commissari Capo, provenendo dai ruoli interni della Polizia di Stato, affronta anche il sacrificio della perdita della sede di servizio.

E’ evidente che si tratta di un percorso di accesso al ruolo ad alto contenuto meritocratico, principio quest’ultimo da tutelare e garantire non solo per la leva motivazionale dei colleghi bensì per assicurare al meglio la stessa sicurezza dei cittadini e del Paese.

Roma, 23 aprile 2019

Il Segretario Nazionale

Enzo Marco Letizia

 

 

 

LETTERA DEL 23 APRILE 2019

LETTERA DEL 23 GENNAIO 2019