AL MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICO PER LE RELAZIONI SINDACALI ROMA
In merito alla bozza del Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, inerente le modalità dei corsi per gli appartenenti ai ruoli dei funzionari della Polizia di Stato, si rappresenta quanto segue.
In data 07/02/2018 è stata trasmessa alle OO.SS. lo schema di decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, inerente le modalità dei corsi per gli appartenenti ai ruoli dei funzionari della Polizia di Stato.
Tale decreto dà attuazione, tra l’altro, a quanto previsto dall’art. 4/6° del D.Lgs. 334/2000, così come modificato dal D.Lgs. 95/2017 (c.d. riordino delle carriere), disciplinando le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di Commissario, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell’esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo.
Come è noto l’art. 4 del D.Lgs. 334/2000, così come modificato dal D.Lgs. 95/2017, prevede ora un unico canale di accesso alla qualifica iniziale di Commissario, costituito da un concorso pubblico. Tale norma ha previsto altresì che al termine del corso di formazione biennale i vincitori di questo concorso conseguano la qualifica di Commissario Capo, e vengono avviati alla frequenza di un tirocinio biennale al termine del quale è previsto che la conferma nella qualifica di Commissario Capo sia effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell’ufficio, secondo le modalità stabilite proprio con il decreto in questione.
La suindicata bozza di decreto prevede espressamente nel Titolo V, destinato alle disposizioni finali, ed in particolare all’art. 37, che il decreto si applichi anche al 107° Corso di formazione per Commissari, che ha avuto inizio il 07/09/2017. Pertanto anche per tale corso sarebbe previsto il tirocinio biennale, con relativa valutazione finale e conferma nella qualifica solo in caso di esito positivo della stessa.
Va evidenziato che il suddetto corso ha origine da due distinti bandi di concorso, emessi nel 2016, sulla base di quello che era il testo dell’art.4 del D.Lgs. 334/2000 previgente alle suddette modifiche introdotte con il riordino delle carriere. In particolare la normativa previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 95/2017, prevedeva infatti due distinti canali di accesso alla qualifica di Commissario: un concorso pubblico, ed un concorso interno riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato. Inoltre per i vincitori dei suddetti concorsi, sia all’epoca della pubblicazione del bando, ma anche al termine delle procedure concorsuali e della pubblicazione delle relative graduatorie (avvenuta nel gennaio/febbraio del 2017) non era previsto alcun tirocinio biennale: con il superamento del corso di formazioni si sarebbe dovuta conseguire semplicemente la nomina a Commissario Capo, con assegnazione ad un Ufficio dell’Amministrazione della P.S., senza alcuna ulteriore valutazione circa la conferma nella qualifica, ora prevista al termine del tirocinio biennale.
E’ evidente come i frequentatori del 107° Corso si trovino, in pieno svolgimento del corso, una prospettiva completamente mutata, in senso più sfavorevole, per il raggiungimento della definitiva immissione in ruolo nella qualifica di Commissario Capo, da acquisire ora non più dopo il corso di formazione biennale, ma dopo un percorso di formazione/tirocinio lungo ben quattro anni.
Il D.Lgs. 95/2017 nelle norme transitorie (art. 2, comma 1, lettera v) ha previsto che solo in data 01/01/2018 sarebbe avvenuto l’inquadramento degli appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 334/2000, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del medesimo, nella nuova carriera dei funzionari disegnata dal riordino delle carriere. In tale personale rientrano a pieno titolo anche i commissari frequentatori del 107° corso, i quali all’atto dell’assunzione in servizio in data 07/09/2017 entrarono a far parte a tutti gli effetti dell’allora ancora vigente ruolo dei Commissari, transitando nel nuovo ruolo unico dei Funzionari solo in data 01/01/2018. Questa circostanza, insieme all’espressa previsione del tirocinio biennale solo per i vincitori del nuovo concorso pubblico per l’accesso alla nuova carriere dei funzionari di polizia, sembra escludere nella fase transitoria l’applicazione del tirocinio al 107° corso, essendo il nuovo iter di formazione destinato ai vincitori dei nuovi concorsi pubblici per funzionari da bandire in futuro, “a regime”, e non già di quelli vincitori dei precedenti concorsi a Commissario del previgente ruolo dei Commissari.
Ad una tale conclusione sembra condurre anche l’art.3, comma 5, del D.Lgs.95/2017, laddove la previsione in esso contenuta circa l’applicazione delle norme vigenti ai corsi di cui al novellato art. 6 del D.Lgs.334/200 in attesa dell’entrata in vigore del decreto in questione, sembra sempre riguardare la regolamentazione dei corsi che scaturiranno dai nuovi concorsi pubblici per l’accesso alla carriera dei funzionari di polizia, e non già di quelli che scaturiscono dai concorsi banditi secondo il testo previgente del D.Lgs. 334/2000.
Inoltre l’art. 45, comma 24, del D.Lgs. 95/2017, espressamente garantisce che i vincitori dei concorsi per il reclutamento di personale dei ruoli delle FF.PP. banditi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. medesimo, conseguono la nomina secondo le disposizioni previgenti allo stesso. I frequentatori del 107° corso hanno effettivamente conseguito la nomina a Commissario secondo la normativa previgente, e tale normativa non prevedeva né un tirocinio biennale, né soprattutto un ulteriore giudizio di valutazione al termine dello stesso, dal quale può derivare addirittura la mancata conferma nella qualifica. La previsione del tirocinio e del successivo giudizio di valutazione per i frequentatori del 107° corso appare quindi in contrasto con tale norma di legge.
La previsione del tirocinio biennale al termine del coro di formazione appare poi ancora più negativa per i frequentatori del 107° Corso vincitori del concorso interno. Infatti, come detto, il novellato art. 4 del D.Lgs. 334/2000 ha previsto tale tirocinio solo per i vincitori del concorso pubblico. Per i vincitori del nuovo concorso interno per l’immissione nel medesimo ruolo dei funzionari di polizia, con la qualifica di Vice Commissario, introdotto con il D.Lgs.95/2017, non vi è alcuna previsione di tirocinio. Quindi tali frequentatori rischiano di svolgere un tirocinio che non è stato pensato dal legislatore per un concorso interno, ma per un concorso pubblico, per evidenti ragioni legate ad una già maturata esperienza nei servizi di polizia.
Inoltre tale personale rischierebbe, nel caso infausto di mancato superamento del tirocinio biennale, di perdere completamente il posto di lavoro, atteso che la previsione dell’istituto dell’aspettativa speciale, previsto dall’art. 28 della L.668/1986 proprio per garantire gli appartenenti alla Polizia di Stato che frequenta i corsi di formazione per accedere ad altri ruoli di poter rientrare nel ruolo di provenienza, nel caso di mancato superamento dei corsi, non troverebbe applicazione al nuovo istituto del tirocinio, finora mai previsto nei concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato.
Enzo Marco Letizia