Quesito: chiarimenti sulla promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto dei Commissari Capo già frequentatori del 100° corso di formazione e degli altri funzionari con minore anzianità già in servizio.
Sono stati chiesti chiarimenti in merito all’anzianità di servizio nel ruolo dei commissari necessaria per l’accesso alla qualifica di vice questore aggiunto dei funzionari della Polizia di Stato già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
Ciò in quanto lo stesso decreto prevede per la promozione a vice questore aggiunto un’anzianità nella qualifica di commissario capo di sei anni, con un aumento di sei mesi rispetto a quella di cinque anni e sei mesi prevista prima della predetta revisione dei ruoli.
Le richieste riguardano due problematiche:
- la principale, di carattere particolare, relativa alla promozione a vice questore aggiunto dei commissari capo provenienti dal 100° corso di formazione;
- l’altra, più generale, relativa ai funzionari con minore anzianità, già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo.
In ordine alla principale questione, si precisa che:
- i commissari capo provenienti dal 100° corso di formazione verranno promossi con decorrenza 21 giugno 2017 alla qualifica (non ancora dirigenziale) di vice questore aggiunto, dopo cinque anni e sei mesi di permanenza in quella di commissario capo (e non dopo i sei anni previsti dalla nuova disciplina), senza, quindi, alcuna penalizzazione. Gli stessi, infatti, in tale data, antecedente all’entrata in vigore del predetto decreto (7 luglio 2017), avevano già maturato i precedenti requisiti di permanenza nella qualifica di commissario capo ai fini dell’accesso alla qualifica “direttiva” di vice questore aggiunto;
- gli stessi funzionari, al 1° gennaio 2018, transiteranno – analogamente a tutti gli altri vice questori aggiunti con maggiore anzianità (comunque inferiore ai tredici anni) – nella (nuova) carriera dei funzionari della Polizia di Stato, assumendo la (nuova) corrispondente qualifica “dirigenziale” di vice questore aggiunto e conservando l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo (art. 2, comma 1, lett. v), del decreto legislativo n. 95 del 2017);
- una volta maturati 13 anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari e nella nuova carriera dei funzionari, i suddetti funzionari verranno promossi alla qualifica superiore di vice questore con i medesimi requisiti previsti per i funzionari promossi a tale qualifica già dal 1° gennaio 2018, realizzandosi così un perfetto allineamento ed una piena, sia formale che sostanziale, parità di trattamento per l’accesso alla qualifica di vice questore con tutti gli altri colleghi (art. 2, comma 1, lett. aa), penultimo periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017);
- la tabella citata nella richiesta di chiarimenti, nella quale si richiama il 100° corso, è contenuta nel documento illustrativo sulla revisione dei ruoli, allegato alla circolare del 28 luglio 2017, con valore meramente informativo del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Nel caso di specie, si tratta di una tabella che riporta l’anzianità maturata a dicembre 2017 nella qualifica di commissario capo del personale frequentatore del 100° corso per commissario; tabella utilizzata durante i lavori per la revisione dei ruoli, quando ancora non si conosceva la data di entrata in vigore del decreto legislativo.
In ordine alla seconda questione, riguardante tutti i funzionari già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo, si precisa che:
- la precedente qualifica “direttiva” di vice questore aggiunto, alla quale si poteva accedere al maturare di cinque anni e sei mesi di permanenza in quella di commissario capo, verrà sostituita, dal 1° gennaio 2018, dalla nuova qualifica “dirigenziale”, con la stessa denominazione, alla quale – a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno e nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di quello precedente – potranno accedere i commissari capo in possesso di almeno sei anni di anzianità nella qualifica (si tratta della medesima procedura – con tempi di permanenza diversi – già prevista per l’accesso alla precedente prima qualifica dirigenziale di primo dirigente);
- l’aumento di sei mesi nella qualifica di commissario capo ai fini della promozione a vice questore aggiunto, oltre ad essere largamente compensato dalla notevole anticipazione dell’accesso alla dirigenza rispetto alla disciplina precedente, non produrrebbe – di fatto – alcun effetto, atteso che la promozione alla nuova qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto avrà comunque decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e la stessa potrà essere attribuita solo nell’ambito dei posti disponibili rispetto alla dotazione organica;
- in deroga a tale ultima previsione, attese anche le modalità del precedente accesso alla qualifica superiore, tutti i funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017 accederanno alla nuova qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto, anche in soprannumero rispetto alla relativa dotazione organica (art. 2, comma 1, lettera aa), ultimo periodo, del decreto legislativo).
- conseguentemente, questi ultimi funzionari saranno promossi alla qualifica di vice questore aggiunto con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei sei anni nella qualifica di commissario capo. Atteso, peraltro, che tutti hanno iniziato il corso di formazione alla fine di ciascun anno, l’anno di maturazione del predetto requisito temporale di fatto coinciderà sempre con quello in cui avrebbero maturato anche i cinque anni e sei mesi nella medesima qualifica (per poi dover, comunque, sempre attendere il successivo 1°gennaio);
- la soluzione adottata dal legislatore, di cui al combinato disposto dell’articolo 1, comma 5, lettera h), e dell’articolo 2, comma 1, lettere z) e aa), consente di assicurare, anche in questo caso, un perfetto allineamento ed una piena, sia formale che sostanziale, parità di trattamento di tutti i funzionari per l’accesso alla successiva qualifica di vice questore; e, quindi, segnatamente, sia di quelli che vi accederanno già dal 1° gennaio 2018, sia di quelli che, già in servizio al 1°gennaio 2018, dovranno però ancora maturare i tempi di promovibilità, sia, infine, di quelli che vi accederanno successivamente al 31 dicembre 2017: tutti allineati, infatti, su un tempo complessivo di permanenza in servizio dall’inizio della carriera di (almeno) 13 anni.