Nonostante i numerosi rimaneggiamenti che il disegno di legge sull’introduzione del reato di tortura ha subito nel tempo, la formulazione rimane confusa e carente. Il più grave limite (“costituzionale”) sta nella sua sostanziale vaghezza. Infatti, non viene precisato in alcun modo sulla base di quali parametri debba essere valutata l’intensità delle sofferenze fisiche per essere qualificate acute, né si chiarisce cosa s’intenda per verificabile trauma psichico e di quale grado debba essere.
Il principio costituzionale di stretta legalità in ambito penale esige l’ancoraggio alla materialità del fatto ed alla sua verificabilità oggettiva: spostando la focale dell’attenzione normativa all’interiorità della percezione soggettiva (sofferenza) per di più in forma graduata (acuta), l’incriminazione finisce col perdere di vista quelle irrinunciabili coordinate sulla tassatività della condotta.
Si accomunano, inoltre, tortura e trattamenti inumani e degradanti, che in ambito internazionale costituiscono fattispecie distinte e separate i cui elementi di fondamentale distinzione, individuati dalla giurisprudenza del “Comitato contro la tortura”, sono nel dolo specifico, che non è previsto dal disegno di legge in esame al senato, e nella gravità delle sofferenze.
Uno zibaldone, insomma, che a dispetto delle migliori intenzioni, produrrà l’inevitabile effetto di aprire la strada a dubbi interpretativi di difficile soluzione e di dilatare eccessivamente la discrezionalità in sede applicativa.

Tortura: Funzionari Polizia, ddl confuso e vago
‘Zibaldone che apre la strada a dubbi interpretativi’
(ANSA) – ROMA, 10 MAG – “Nonostante i numerosi rimaneggiamenti che il disegno di legge sull’introduzione del reato di tortura ha subito nel tempo, la formulazione rimane confusa e carente. Il più grave limite (“costituzionale”) sta nella sua sostanziale vaghezza. Infatti, non viene precisato in alcun modo sulla base di quali parametri debba essere valutata l’intensità delle sofferenze fisiche per essere qualificate acute, né si chiarisce cosa s’intenda per verificabile trauma psichico e di quale grado debba essere”. Lo dichiara Enzo Marco Letizia segretario dell’associazione Funzionari di Polizia. “Il principio costituzionale di stretta legalità in ambito penale – prosegue – esige l’ancoraggio alla materialità del fatto ed alla sua verificabilità oggettiva: spostando la focale dell’attenzione normativa all’interiorità della percezione soggettiva (sofferenza) per di più in forma graduata (acuta), l’incriminazione finisce col perdere di vista quelle irrinunciabili coordinate sulla tassatività della condotta”. Secondo Letizia “si accomunano, inoltre, tortura e trattamenti inumani e degradanti, che in ambito internazionale costituiscono fattispecie distinte e separate i cui elementi di fondamentale distinzione, individuati dalla giurisprudenza del “Comitato contro la tortura”, sono nel dolo specifico, che non è previsto dal disegno di legge in esame al senato, e nella gravità delle sofferenze”. “Uno zibaldone, insomma, che a dispetto delle migliori intenzioni, produrrà l’inevitabile effetto di aprire la strada a dubbi interpretativi di difficile soluzione e di dilatare eccessivamente la discrezionalità in sede applicativa” conclude Letizia. (ANSA).

 

Tortura: funzionari Polizia, ddl confuso e vago

Roma, 10 mag. – (AdnKronos) “Nonostante i numerosi rimaneggiamenti che il disegno di legge sull’introduzione del reato di tortura ha subito nel tempo, la formulazione rimane confusa e carente. Il più grave limite ‘costituzionale’ sta nella sua sostanziale vaghezza” E’ il giudizio espresso dal segretario dell’Associazione nazionale funzionari di Polizia, Enzo Marco Letizia, che osserva: “non viene precisato in alcun modo sulla base di quali parametri debba essere valutata l’intensità delle sofferenze fisiche per essere qualificate acute, né si chiarisce cosa s’intenda per verificabile trauma psichico e di quale grado debba essere”. Il principio costituzionale di stretta legalità in ambito penale esige l’ancoraggio alla materialità del fatto ed alla sua verificabilità oggettiva – spiega – spostando la focale dell’attenzione normativa all’interiorità della percezione soggettiva (sofferenza) per di più in forma graduata (acuta), l’incriminazione finisce col perdere di vista quelle irrinunciabili coordinate sulla tassatività della condotta”. “Si accomunano, inoltre, tortura e trattamenti inumani e degradanti, che in ambito internazionale costituiscono fattispecie distinte e separate i cui elementi di fondamentale distinzione, individuati dalla giurisprudenza del ‘Comitato contro la tortura’, sono nel dolo specifico, che non è previsto dal disegno di legge in esame al senato, e nella gravità delle sofferenze. Uno zibaldone, insomma – conclude il segretario Anfp – che a dispetto delle migliori intenzioni, produrrà l’inevitabile effetto di aprire la strada a dubbi interpretativi di difficile soluzione e di dilatare eccessivamente la discrezionalità in sede applicativa”.