1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un’area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono:
il trattamento accessorio;
le misure per incentivare l’efficienza del servizio;
il congedo ordinario, il congedo straordinario;
l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
i permessi brevi per esigenze personali;
le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
il trattamento di missione e di trasferimento;
i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale;
i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.