528-aaaaaaSignor Capo della Polizia,
secondo il comma 1 dell’art. 9, del D.L. 78/2010 l’espressione “trattamento economico ordinariamente spettante”, che la norma riferisce all’anno 2010 e che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere nel triennio successivo, va riferita a tutte le componenti del trattamento economico previste “in via ordinaria” nel loro ammontare teorico pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di ordinarietà. Non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della determinazione del tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva.
Tale previsione derogatoria è proprio quella in cui si trovano i frequentatori del XXVII Corso per Dirigenti, i quali sono stato ammessi al corso per merito comparativo ed accederanno alla qualifica di Primo Dirigente al superamento dell’esame finale del relativo corso di formazione della durata di 3 mesi, come previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000 n. 334.
Solo la prova di esame sopra descritta, permette agli stessi frequentatori di conseguire uno status giuridico diverso: accadimento straordinario certamente non rientrante nell’ordinaria dinamica del rapporto di lavoro, cui fa riferimento la ratio della norma in parola, trattandosi di un evento eccezionale e pertanto non riconducibile a quelle che sono le normali dinamiche del rapporto lavorativo teoricamente elaborate quale archetipo per la determinazione del tetto non superabile.
Stabilita l’estraneità al blocco di cui al comma 1 del citato articolo 9, non resta che sancire parimenti come non siano sussumibili nella posizione dei sopraindicati frequentatori previsioni di cui al comma 21, segnatamente quelle del terzo periodo: “ Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Tale fattispecie riguarda, tra gli altri, gli appartenenti alle Forze di Polizia che costituiscono una categoria sottratta alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego.
E’ evidente che il richiamato dettato normativo circa le “progressioni di carriera comunque denominate” è riferibile all’univoca qualificazione delle medesime in termini di progressioni cosiddette “orizzontali”, caratterizzate da passaggi di qualifica all’interno di un medesimo ruolo/area, come si evince da una lettura sistematica dei commi dell’intero dell’art. 9 del Decreto Legge n. 78/2010.
Inoltre la stessa circolare esplicativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 0035819 del 15 aprile 2011, sul blocco economico de quo espressamente prevede”per quanto riguarda gli incarichi conferiti nel triennio 2011-2013 (e che si indicano, in via esemplificativa, con riferimento ai diversi comparti: retribuzioni per posizioni organizzativi, indennità di coordinamento e responsabili di ufficio, ecc), si ritiene che tali incarichi possono essere remunerati nel triennio 2011-2013 anche se non sussistenti nel 2010 (così il pubblico impiego mette fuori dal blocco economico i nuovi incarichi che comportino delle responsabilità superiori ed il comparto sicurezza viene penalizzato oltremisura). Al riguardo, va osservato che per la nomina a Primo Dirigente per il nuovo ruolo e il nuovo incarico che verrà assunto sarà corrisposta la c.d. indennità perequativa. Nella specie, trattasi di nomina derivante dal superamento di un esame per l’accesso al ruolo e non di promozione riferibile alle progressioni interne ai singoli ruoli.
Infine, il conseguimento ope legis del nuovo incarico e della nuova funzione dirigenziale connessi all’attribuzione della qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato comporta la costituzione di un nuovo rapporto di impiego, che non solo si sostanzia con l’attribuzione di funzioni rientranti nell’alveo di un diverso ruolo, ma che marca la sua specificità differenziante in un ambito lavorativo particolarmente qualificante e di alto profilo, tale da essere espunto dalle regole del contratto collettivo di lavoro e da rientrare in quelle per i dirigenti dello stato disciplinate ex lege, i quali come è noto assumono responsabilità ed attribuzioni vieppiù pregnanti, attesa la distinzione che si va profilando tra indirizzo politico e pubblica amministrazione.
La particolare disciplina del ruolo dei dirigenti amplifica i caratteri della novazione oggettiva del rapporto preesistente, creando uno iato tra le due tipologie di lavoratori; dunque, a fortiori, se il cambiamento “verticale” di posizione lavorativa comporta una novazione, il cambiamento ancora più significativo da “impiegato dello stato” a “dirigente dello stato” implica una diversità di status senz’altro più novativa.
Si chiede che ai frequentatori del XXVII corso dirigenziale gli venga corrisposto il trattamento economico complessivo relativo alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato in deroga al blocco economico di cui al comma 1 dell’art. 9 D.L. 78/2010.

LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA