312-controlloaccessiSignor Capo della Polizia,

il contenuto della circolare del 25 settembre 2010 del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno riferita al sistema di rilevazione automatica delle presenze, mostra, ancora una volta, la scarsa attenzione di categorie esterne alla Polizia di Stato per la specificità che è propria di quest’ultima, con il volere adottare un sistema di controllo elettronico delle presenze dal quale la legge 244/07 appare escludere gli operatori di Polizia.
Infatti il legislatore, meglio di altri, vuole tener conto di tale specificità all’art. 3 della legge 244/07 nella parte in cui impone alle pubbliche amministrazioni di rimodulare l’orario di lavoro, sulla base delle specifiche esigenze di ciascuna, al fine di contenere le spese per lavoro straordinario. Tale obbligo è previsto per tutte le Pubbliche amministrazioni dal comma n. 81 del citato articolo che, solo per effetto di un esplicito rinvio, operato dal successivo comma n. 84, si applica anche alle Forze di Polizia. Analogo rinvio il comma n. 84 fa al comma n. 82, che si riferisce al tetto massimo per le spese di lavoro straordinario. Nessun rinvio per contro è fatto dal citato comma n. 84 al comma 83, che specificamente prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni che eroghino compensi per lavoro straordinario di dotarsi di sistemi di rilevazione automatica delle presenze, sistema evidentemente ritenuto dal legislatore poco confacente alle strutture delle Forze di Polizia in ragione della peculiarità delle funzioni svolte. D’altronde nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore.
La preghiamo perciò di salvaguardare la nostra specificità dalle esigenze di altre amministrazioni che hanno un lavoro ed uno status giuridico diverso da quello della polizia.
Roma, 25 ottobre 2010