4-99-163circolariAlcune Procure della Repubblica ritengono di non dovern liquidare le spese di viaggio e le indennità di trasferta per gli atti compiuti su delega del pubblico ministero da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio, qualora il personale abbia competenza sul territorio provinciale o distrettuale, ponendo i relativi oneri sul bilancio delle Forze di Polizia.

Al riguardo, il Ministero della Giustizia ha chiarito che sono a suo carico le spese di viaggio per gli atti delegati dalla Procura della Repubblica da compiere fuori dalla sede dell’ufficio di polizia delegato.

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SENTENZA 9552/2010 – CONSIGLIO DI STATO

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